Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2010) 07-07-2010, n. 25942 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. B.C. impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 660 c.p., ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata colpevole del delitto di estorsione tentata e reati satellite.

2. Con il ricorso denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento della improcedibilità dell’azione in ordine ai reati di cui agli artt. 594, 612 e 340 c.p., per la preclusione del giudicato.

3. Le doglianze formulate con il primo motivo si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze di causa rispetto a quella correttamente effettuata dai giudici di merito sotto il profilo logico e giuridico, e dunque esulano dal novero delle censure proponibili in questa sede.

4. Le ulteriori censure si connotano infine di assoluta genericità in quanto meramente assertive e prive di qualsiasi contenuto di critica alla decisione impugnata, che ha ritenuto i fatti già giudicati diversi da quelli oggetto del presente processo.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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