Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 13-04-2011, n. 15078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.S. avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli in data 3 giugno 2010 (depositata oltre il quindicesimo giorno e quindi seguita da avviso di deposito alle parti), con la quale gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena concordata col PM in relazione alle imputazioni di concorso in bancarotta fraudolenta, falso in scrittura privata e falsità ideologica per induzione.

La vicenda processuale aveva tratto origine dall’accertamento della condotta consistita nell’avere il ricorrente, quale amministratore e successivamente liquidatore della srl Hotel Mexico, occultato i beni strumentali e l’avviamento della società stessa (dichiarata fallita il (OMISSIS)) facendone oggetto di un falso contratto di cessione di azienda in favore della società Hotel Palace srl che, quindi, continuava a gestire la stessa attività della fallita, nella stessa sede in (OMISSIS). L’imputato era stato inoltre accusato anche di bancarotta fraudolenta documentale nonchè della falsificazione del detto contratto di fitto di azienda e di avere indotto tale G.A., amministratore "solo di diritto" della società Hotel Palace, ad attestare falsamente al Comune di Napoli di avere la disponibilità dell’immobile di via (OMISSIS) in virtù del detto contratto di fitto di azienda, attestazione che era servita ad ottenere il rilascio della voltura di licenza in favore dell’Hotel Palace.

Il Gup aveva disposto, altresì, la confisca di quanto in sequestro, ossia dell’immobile sito in via Rossaroll e delle quote della srl Hotel Palace, in precedenza sottoposti a sequestro preventivo.

Deduce:

la mancanza di motivazione, anche dal punto di vista solo grafico, in ordine alla confisca dei beni, disposta ex art. 240 c.p..

La confisca, anche dopo la riforma del 2003 che l’ha resa compatibile col rito speciale del patteggiamento, necessita di apposita motivazione sulle ragioni della ritenuta pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo (sent.

Cass. N. 21703 del 2005).

Il PG presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi la sentenza di patteggiamento.

Il ricorso è fondato nei limiti che appresso si indicheranno.

Come segnalato dalla parte ricorrente e riconosciuto anche dal PG di questa Corte, anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (Rv. 248454).

Si è aggiunto che a seguito della modifica introdotta dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, l’estensione dell’applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., e non più solo a quelle previste dal comma 2 di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro (tra le molte, Rv. 242688) Le Sezioni unite, nella sentenza Focarelli del 2004 (del 24/05/2004 Cc. (dep. 09/07/2004) Rv. 228164), hanno ulteriormente rimarcato che "la confisca facoltativa (tale, nella specie, è quella disposta dal Gup nella sentenza impugnata) postula il concreto accertamento, da parte del giudice, della necessità di evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero mantenere viva l’idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati", ragione per cui egli deve tenere anche conto che "il medesimo effetto viene realizzato, per altra via, dallo spossessamene derivante dalla declaratoria fallimentare, che potrebbe essere quindi idonea a fare venir meno lo stesso motivo della cautela, assicurando inoltre la garanzia dei creditori sul patrimonio dell’imprenditore fallito".

Nella specie, mancando qualsivoglia motivazione sul punto, va disposto l’annullamento della sentenza limitatamente al capo relativo alla confisca.

E’ da escludere peraltro che il carattere viziato della statuizione della confisca coinvolga la legittimità dell’accordo raggiunto sulla pena tra le parti, essendo quest’ultimo valido e indipendente rispetto alla misura di sicurezza decisa ex officio dal giudice.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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