T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 08-04-2011, n. 700 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Il Comune di Salemi ha proposto ricorso, notificato il 23/02/2006 e depositato l’08/03/2006, avverso il decreto dirigenziale specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i motivi seguenti.

1)Violazione e falsa applicazione dell’art.13 della L.r. n.25/1993.

Eccesso di potere ed omessa applicazione della legge n.241/1990 e ss.mm. Violazione della L.r. n.17/1968 e ss.mm.

2)Violazione di legge per omessa valutazione di fatti rilevanti ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge per omessa applicazione dell’art.26 della L.r. n.21/1985.

3)Intervenuta prescrizione del diritto ex art.1667, comma 3, Cod.civ. e dell’azione di responsabilità amministrativa.

1.2.Con ordinanza n.445/06 veniva accolta la domanda di sospensiva;

1.3.L’Avvocatura dello Stato si costituiva per l’Amministrazione regionale intimata e, con memoria depositata il 07/02/2011, chiedeva il rigetto del ricorso.

1.4.Con memoria depositata l’08/03/2011 il Comune di Salemi insisteva per l’accoglimento del ricorso.

1.5.Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 il ricorso veniva posto in decisione.

2.Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465).

La controversia in esame attiene al recupero di una somma di denaro versata dall’Assessorato regionale resistente al Comune di Salemi, per il finanziamento di un cantiere di lavoro, chiesta col decreto impugnato, a seguito della dichiarazione di mancato collaudo delle opere e quindi di accertato inadempimento a carico del Comune medesimo, beneficiario del contributo, sicchè, in virtù del surriportato, condiviso, orientamento giurisprudenziale, la controversia stessa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

E’ doveroso precisare che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

3.Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò ravvisandosi valide ragioni, anche in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *