Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2010) 07-07-2010, n. 25941 IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato:

– che M.A., ricorrente avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per i delitti di furto e tentata estorsione, ha ritualmente rinunciato all’impugnazione;

che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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