Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-03-2011) 13-04-2011, n. 15120 indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 28 settembre 2009, il Tribunale di Bari, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del PM della sede, ha revocato l’indulto concesso a M.G., ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990, in relazione alla pena inflitta al predetto con sentenza del 5 luglio 1996 divenuta irrevocabile il 17 luglio 2008. 2. Il M., ha proposto ricorso per cassazione avverso l’indicato provvedimento chiedendone l’annullamento, per violazione di legge, in relazione all’omessa fissazione dell’udienza camerale, presupponendo l’adozione di un provvedimento de plano ex art. 676 c.p.p., comma 4 che l’istanza abbia ad oggetto l’estinzione della pena e non già la revoca dell’indulto.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con riferimento alla preliminare censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, formulata in ricorso, deve infatti constatarsi che il giudice dell’esecuzione ha accolto l’incidente di esecuzione proposto dal PM senza instaurare il contraddittorio, secondo lo schema del procedimento camerale prefigurato dall’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4.

In proposito è da rilevare come sia affetta da nullità assoluta l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia deliberato con procedura "de plano" su di una richiesta non riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 676 c.p.p. (in tal senso, si veda, ex multis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 42471 del 27/10/2009 dep. 05/11/2009, imp. Tozzi, Rv. 245574, secondo cui "è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revochi la concessione dell’indulto con procedura "de plano", senza avviso alle parti e senza fissazione dell’udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore").
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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