T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 08-04-2011, n. 687 Comunicazione o notificazione dell’atto Efficacia dell’atto Legittimità o illegittimità dell’atto Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è impugnata l’ingiunzione di rimessa in pristino V.E. n. 1/2008 emessa dal Capo Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Erice, con la quale si é ingiunto di demolire un locale deposito attrezzi ed impianti tecnologici a servizio dell’immobile principale della ricorrente, assentito con concessione in sanatoria n° 1031 del 5 agosto 2002.

Il ricorso è affidato alle censure di violazione dell’art. 13 della legge n° 47/1985, oggi trasfuso nell’art. 36 del d.P.R. n° 380/2001, violazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n° 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n° 16/1996, eccesso di potere, illogicità manifesta, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Con il provvedimento impugnato, l’ufficio tecnico comunale del Comune di Erice ha denegato l’istanza di sanatoria per l’opera in questione e contemporaneamente ne ha ingiunto la demolizione, attesa la ricadenza in area vincolata.

La ricorrente ha dedotto in impugnativa che la suddetta opera rientra tra gli "abusi minori", suscettibili, come tali, di sanatoria postuma, trattandosi di "volume tecnico", peraltro di modeste dimensioni (unico vano di mt. 5,75 x 4,50 e altezza interna di mt. 2,25), destinato esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere allocati all’interno della medesima (condotta idrica e termica).

A sostegno delle proprie asserzioni, la ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, per opere edilizie completamente prive di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, ricorre la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria utile e non comportante aggravio del carico urbanistico (Cons. Stato, Sez.V, 13 maggio 1997 n.483).

Tale prospettazione non sembra smentita dall’amministrazione, che, nel provvedimento impugnato e negli atti del procedimento, ivi compreso il parere della Commissione Edilizia Comunale, ha riconosciuto trattarsi di "locale deposito attrezzi ed impianti tecnologici", pretermettendo, tuttavia, la valutazione in ordine all’ascrivibilità del medesimo alla categoria descritta dalla lett. a) del comma quarto dell’art. 167 del d.lgs. n° 42/2004 e la relativa motivazione al riguardo.

Giova ricordare che, con giurisprudenza costante, è stato affermato, da un lato, che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum (Cons. Stato, VI, 3 settembre 2009, n. 5195; cfr. anche IV, 15 settembre 2006, n. 5381) e, dall’altro, che sussiste una differenza tra la "vigenza" di un provvedimento e la sua "efficacia": con il primo termine si fa riferimento alla dimensione di giuridica esistenza di un atto e alla sua idoneità, non necessariamente attuale, a produrre effetti fino a quando non sia rimosso dall’ordinamento; l’efficacia è, invece, la qualità predicabile dell’atto che produca, in concreto, effetti giuridici (i quali possono proiettarsi nel futuro o, retrospettivamente, rivolgersi al passato) (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2009, n. 10); in questo quadro la comunicazione al destinatario di un atto recettizio, in quanto necessaria perché l’atto acquisti efficacia nei suoi confronti, si qualifica quale fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento stesso, ulteriore e distinta da quella della sua giuridica esistenza, che si perfeziona alla data della sua adozione con cui il procedimento si conclude; per cui, anche per il provvedimento recettizio, l’emanazione coincide con la sua formale adozione e, quindi, la sua legittimità va scrutinata secondo i presupposti di fatto e di diritto in essere a quella data (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2011, n. 1242).

Nel caso di specie, alla data di emanazione dell’impugnata ingiunzione, la normativa di riferimento del d.lgs. n. 42 del 2004 era, per gli articoli 159, 146 e 167 che qui rilevano, quella risultante, rispettivamente, dall’art. 4quinquies della legge n 129 del 2008, dal comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 63 del 2008, dall’art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006 e dal comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 63 del 2008, recando tale normativa nel complesso: a) la vigenza del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica fino al 31 dicembre 2008, con l’applicazione di quanto disposto dall’art. 146, commi 1, 2 e 4 (art. 159, commi 1 e 5), per il cui comma 4, in particolare: "Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche, parziale degli interventi"; essendo tali casi così elencati nell’art. 167, comma 4: "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".

Alla stregua del surrichiamato quadro normativo e giurisprudenziale, il ricorso in epigrafe dev’essere accolto ai fini del motivato riesame dell’istanza di sanatoria sotto il profilo dell’assentibilità dell’opera ai sensi dell’art. 167, comma quarto, lett. a).

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame dell’istanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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