Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-03-2011) 13-04-2011, n. 15118 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 23 febbraio 2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto del 30 giugno 2009 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, che aveva rigettato l’istanza presentata da L.F. per la restituzione della somma di Euro duemila versata a titolo di cauzione, a seguito della cessazione in data 8 aprile 2010 della misura di prevenzione di sorveglianza speciale di P.S., applicata allo stesso con decreto n. 126 del 20 luglio 2005, e ha disposto la confisca della stessa somma con la sua devoluzione alla Cassa delle ammende.

La Corte argomentava la decisione rilevando che L. aveva più volte violato gli obblighi impostigli, ed in particolare era stato denunziato il 25 febbraio 2007 per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, in quanto sorpreso dai Carabinieri mentre si recava al posto di lavoro senza aver preventivamente comunicato gli orari della sua prestazione lavorativa e senza l’apposizione dei visti di arrivo e partenza, ed era stato segnalato dai Carabinieri all’Autorità giudiziaria dopo essere stato sorpreso il 14 settembre 2007 in compagnia di pregiudicati.

La deduzione difensiva che L. era stato assolto per gli episodi contestatigli era ritenuta non fondata per avere le pronunce di assoluzione riguardato, alla stregua delle risultanze delle copie delle sentenze prodotte, violazioni commesse il (OMISSIS), diverse da quelle valutate con il decreto di primo grado, commesse il (OMISSIS).

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personale L.F., che ne chiede l’annullamento, denunciando, con unico motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis.

Secondo il ricorrente, la Corte ha omesso di rilevare che le quattro sentenze di assoluzione prodotte hanno riguardato i cinque procedimenti indicati nel decreto di primo grado, due dei quali riuniti in unico procedimento definito con sentenza n. 89 del 29 maggio 2009, e che a suo carico non vi erano altri procedimenti pendenti. Le violazioni indicate come risalenti al (OMISSIS) sono, secondo il ricorrente, corrispondenti a quelle (P riportate ai n. 4 e 5 del decreto del Tribunale con l’indicazione delle date (25 agosto 2007 e 14 settembre 2007) delle comunicazioni di reato, e oggetto delle sentenze di assoluzione n. 62/09 e n. 84/09 comprese tra quelle acquisite.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto apparente in ordine alla verifica della sussistenza delle violazioni degli obblighi, imposti con la misura di prevenzione, da parte del L..

Poichè la confisca della cauzione è disposta, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 6, "in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione", il giudice deve motivare in merito alla confisca della cauzione con riferimento ai fatti e alla loro gravità, rendendo conto, con argomentazioni congrue e complete, dell’iter logico seguito per ritenere che vi siano state reali violazioni degli obblighi imposti con la misura di prevenzione.

3. Nel caso di specie, la Corte ha limitato la sua analisi al riscontro della non rispondenza delle date delle condotte, indicate come integranti violazioni degli obblighi con la misura applicata, con quelle delle contestazioni le quali è intervenuta assoluzione alla stregua delle sentenze prodotte dalla difesa.

Con tale attività non è stato assolto l’obbligo di giustificazione dei passaggi argomentativi per l’omessa verifica, in concreto, sia delle condotte del L. al fine della valutazione richiesta dalla richiamata norma, sia delle condotte oggetto delle sentenze prodotte e della corrispondenza con le stesse di quelle oggetto di verifica giudiziaria, avuto riguardo ai riferimenti fatti dal primo Giudice alle date delle comunicazioni delle notizie di reato ( (OMISSIS)) e a quelli fatti dal Giudice d’appello alle date di commissione delle violazioni ( (OMISSIS)).

4. L’apparente motivazione configura violazione degli obblighi processuali che attengono alla forma del provvedimento giurisdizionale e integra il vizio di violazione di legge ( L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11), che può essere posto, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, alla base dell’impugnazione con il ricorso per cassazione in tema di misura di prevenzione (Sez. 6, n. del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco, Rv.

229305 Sez. 6, n. del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277;

Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv.

247514).

5. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

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