Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2010) 07-07-2010, n. 25939 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato:

– che il Pubblico Ministero impugna la sentenza del giudice di pace di Udine con la quale C.R. è stata dichiarata colpevole del delitto di cui all’art. 647 c.p., perchè, all’interno di un ufficio bancario, si appropriava il portafogli di un cliente che poco prima lo aveva dimenticato sul banco davanti allo sportello;

– che denuncia violazione di legge in quanto nella fattispecie sarebbe configurabile il delitto di cui all’art. 624 c.p., con la conseguente incompetenza per materia del giudice di pace;

– che il ricorso è fondato in quanto ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite), è necessario che il legittimo detentore, al momento dell’appropriazione, si trovi nell’impossibilità di ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicchè non può parlarsi di smarrimento nel caso in cui la cosa possa essere rintracciata dal detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertitamente lasciata;

che tale è, secondo la ricostruzione operata in sentenza, la fattispecie concreta oggetto del processo;

– che, configurandosi nei fatti il delitto di furto, emerge l’incompetenza per materia del giudice di pace, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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