Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15148 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18 febbraio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere in ordine al reclamo, in materia di applicazione del regime di sorveglianza speciale di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., proposto da T.P., detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno in espiazione della pena di anni trenta di reclusione inflitta con sentenza del 19 marzo 1992 della Corte d’assise di Reggio Calabria per i delitti di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, omicidio aggravato e violazione della legge sulle armi, e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma, che a sua volta li aveva restituiti per competenza.

Il Tribunale, in particolare, rilevava che l’attribuzione al Tribunale di sorveglianza di Roma della competenza a decidere sui reclami proposti contro i decreti ministeriali di applicazione e di proroga del regime differenziato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, per effetto della modifica introdotta con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, era da ritenere di immediata applicazione, avuto riguardo alla specificità della disposizione, all’assenza di norma transitoria relativa ai casi pendenti, alla previsione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ. e al principio tempus regit actum.

Secondo il Tribunale il contemperamento del principio generale tempus regit actum con quello della perpetuatio iurisdictionis andava effettuato avendo riguardo all’effettivo radicamento della trattazione del procedimento presso il giudice competente ai sensi delle norme anteriormente vigenti, e nella specie tale radicamento era da escludere poichè, alla data di entrata in vigore della legge di modifica della competenza, era stato solo depositato il reclamo e non era stato ancora emesso il decreto di fissazione dell’udienza per la sua decisione.

2. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 12 novembre 2010, ha declinato la propria competenza per essere competente il Tribunale di sorveglianza di Ancona e, denunciando il conflitto di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il Tribunale argomentava la decisione ritenendo erroneo il richiamo al principio tempus regit actum per determinare la competenza a giudicare in materia di impugnazione, sul rilievo dell’applicabilità del diritto del tempo in cui l’impugnazione si era resa concretamente possibile, e che, nel caso di specie, il decreto ministeriale impugnato e la proposizione del reclamo erano precedenti all’entrata in vigore della legge modificativa della competenza tensoriale.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste perchè due giudici hanno formalmente ricusato di prendere cognizione dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

2. La L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), ha sostituito la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 quinquies, disponendo che la competenza a decidere sul reclamo avverso il provvedimento applicativo del regime speciale detentivo, descritto nei precedenti commi del medesimo articolo, sia in sede di prima applicazione che in sede di proroga, appartiene al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

La detta legge, entrata in vigore in data 8 agosto 2009, non contiene alcuna norma transitoria, volta a regolare i rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Tale mancanza impone di verificare il momento in cui, nella successione delle leggi, si radica la prevista nuova competenza funzionale, e se, in particolare, essa si applichi anche nel caso di specie, connotato da cadenze temporali in parte precedenti e in parte successive alla data di entrata in vigore della nuova legge, atteso che il decreto è stato emesso dal Ministero della Giustizia in data 30 maggio 2009, il reclamo è stato proposto dall’interessato in data 19 giugno 2009, e il decreto di fissazione dell’udienza è stato emesso dopo l’8 agosto 2009. 3. Questa Corte ha già affermato che, in tema di successione di leggi processuali, per coordinare il novum con la legge previgente, il principio tempus regit actum trova applicazione, in difetto di disposizioni di carattere transitorio, ogni qualvolta lo spostamento della competenza da un giudice all’altro sia previsto da una norma processuale, sempre che la competenza non si sia già radicata in capo ad uno dei due. In tale caso, infatti, prevale il principio della perpetuano jurisdictionis che affonda le sue radici nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (tra le altre, Sez. 4, n. 47917 del 14/10/2004, dep. 10/12/2004, P.G. in proc. Favaro, Rv. 230403; Sez. 1, n. 39810 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Nigro, Rv. 248846, non massimata sul punto).

A tali principi, condivisi da questo Collegio, deve farsi ricorso per stabilire, in assenza di disposizioni transitorie, quale disciplina applicare in caso di successione di leggi in materia di impugnazione.

4. Sulla individuazione dell’actus, al quale fare in concreto riferimento per l’individuazione della disciplina intertemporale, è intervenuta questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, dep. 12/07/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537), che, superando il contrasto sussistente nella giurisprudenza di legittimità fra le alcune decisioni che facevano coincidere l’actus con l’atto di impugnazione, come atto, isolatamente considerato, idoneo a dare impulso alla ulteriore dinamica processuale (Sez. 4, n. 3484 del 17/11/2004; Sez. 5, n. 15596 del 12/03/2004; Sez. 4, n. 4860 del 04/12/2003; Sez. 3, n. 20769 del 13/03/2002; Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2000; Sez. 6, n. 3058 del 03/07/2000; Sez. 6, n. 5558 del 10/04/2000; Sez. 5, n. 7329 del 19/05/2000), e quelle che lo identificavano con la pronuncia della sentenza (Sez. 5, n. 11659 del 11/01/2007; Sez. 5, n. 45094 del 22/09/2003; Sez. 3, n. 30541 del 28/5/2001), ha ritenuto di privilegiare il secondo indirizzo ermeneutico, "posto che è in rapporto all’actus costituito dalla pronuncia della sentenza e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla".

Il riferimento al regime regolatore vigente al momento in cui la sentenza, soggetta a impugnazione, viene pronunciata, applicato anche in sede civile (Sez. U, n. 27172 del 30/11/2006, dep. 20/12/2006, Lorenzetti contro Min. Giustizia e altro, Rv. 593733), è del tutto conforme ai principi generali che vedono nella sentenza, "la cui forza giuridica è segnata dal momento in cui essa assume esistenza giuridica", la fattispecie generatrice del potere di impugnazione, che non può che essere apprezzato in relazione al predetto momento.

Consegue a tali rilievi che il regime d’impugnabilità oggettiva della sentenza, o dell’atto impugnabile, pronunziata prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del regime di impugnazione, resta disciplinato dalla previgente disciplina, che rimane insensibile agli interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell’atto che si sono già prodotti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell’atto stesso (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, citata; Sez. 5, n. 11659 del 11/01/2007, dep. 20/03/2007, Lombardo, Rv. 235966; Sez. 1, n. 40251 del 02/10/2007, dep. 31/10/2007, P.G. in proc. Scuto, Rv. 238050).

5. La coerente applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consente di ritenere che la competenza a decidere sul reclamo, proposto dal ricorrente in data 19 giugno 2009 avverso il decreto ministeriale del 30 maggio, 2009 di applicazione al ricorrente del regime di cui all’art. 416 bis Ord. Pen., debba essere verificata in relazione all’antecendenza della data del detto decreto rispetto alla entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 che ha fissato la nuova competenza funzionale, e di individuare, avuto riguardo alla data di entrata in vigore (8 agosto 2009) della detta legge, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Ancona, che per primo l’ha declinata.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.

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