Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15145 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 14.06.2010 la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta proposta da D.H. volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza contumaciale di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. e 625 c.p., resa a suo carico dal Tribunale di Roma in data 6.5.2009, nonchè la restituzione del termine ad impugnare, sul rilievo difensivo che mai aveva avuto ella conoscenza effettiva del processo e della sentenza.

A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava, viceversa, che l’estratto contumaciale, attesa l’impossibilità di notificarlo presso il domicilio eletto dalla interessata, domicilio indicato nel campo nomadi "Pascarola", a seguito dello sgombero di esso, era stato ritualmente notificato, a mente dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di ufficio, stante la mancanza di una nomina fiduciaria.

2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza la predetta interessata, con l’assistenza del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziata, secondo prospettazione della parte, da violazione di legge e difetto di motivazione.

Denuncia, in particolare, la ricorrente che a mente della norma di riferimento, l’art. 175 c.p.p., comma 2, non spetta all’imputato dare prova della mancata conoscenza effettiva della sentenza, gravando sul giudice richiesto del rimedio straordinario l’onere di acquisire prova positiva di tale circostanza.

2.2 Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’annullamento dell’ordinanza impugnata dappoichè condivise le ragioni di gravame.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 L’art. 175 c.p.p., comma 2, così come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in L. 22 aprile 2005, n. 60, persegue un triplice ordine di obiettivi: a) rendere effettivo il diritto delle persone condannate in contumacia, prive di effettiva conoscenza del processo a loro carico e che non abbiano rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire, ad un nuovo esame del loro caso da parte dell’autorità giudiziaria, la quale non abbia proceduto al loro ascolto sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 6 Cedu; b) armonizzare l’ordinamento giuridico nel suo complesso al nuovo sistema di consegna tra gli Stati europei, che consente alle autorità giudiziarie degli Stati membri di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo ove non sia garantita, in presenza dei relativi presupposti, la possibilità di un nuovo processo; c) adeguare il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi, anche attraverso la razionalizzazione e la semplificazione del sistema delle notifiche in presenza della nomina di un difensore di fiducia (così, Cass., Sez. 1^, 12/12/2007, n. 2432).

Atteso pertanto il quadro normativo e le ragioni della disciplina nivi articolata, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, per respingere la domanda di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ex art. 175 c.p.p., comma 2, il giudice debba accertare l’esistenza di due presupposti concorrenti: 1) l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento; 2) la volontaria rinuncia a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione.

Di conseguenza, quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, il giudice restituisce il richiedente nel termine ad impugnare (Cass., 2432/07 cit).

3.2 Ciò posto, nel caso in esame l’istanza difensiva risulta rigettata col solo argomento che la sentenza contumaciale è stata ritualmente notificata al difensore di ufficio.

Trattasi di tesi ed argomento decisionale palesemente in contrasto con la norma di riferimento e con le stesse ragioni che hanno portato alla riscrittura della norma in argomento da parte del legislatore del 2005.

La nuova disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, introdotta dalla L. n. 60 del 2005, prevede infatti, secondo comune insegnamento di questa Corte, una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ponendo pertanto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova contraria e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass., Sez. 4^, 14/05/2008, n. 23137; Cass., Sez. 6^ Sent., 16/12/2008, n. 2718;

Cass., Sez. 5^, 21/11/2006, n. 41328; Cass., Sez. 5^ (Od.), 18/01/2006, n. 6381; Cass., 9.2.11, ric. Ramos).

4. Alla stregua dell’ esposto principio di diritto l’ordinanza impugnata va, pertanto, irrimediabilmente cassata, con rinvio alla Corte distrettuale affinchè provveda agli opportuni e necessari accertamenti innanzi indicati.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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