Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 2231 graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto da F. e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha annullato la graduatoria del concorso per divulgatori agricoli polivalenti della Regione Calabria (pubblicata nel B.U.R. del 16 gennaio 2004), relativamente al fatto della mancata applicazione della preferenza della minore età a parità di punteggio e limitatamente a quei soggetti che si trovavano in tale situazione.

2. Rileva sul punto l’appellante l’erroneità della sentenza appellata e formula i seguenti motivi di appello:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 16 del r.d. n. 642 del 1907; l’integrazione del contraddittorio, ordinata dal giudice di primo grado, è intervenuta tardivamente, mentre la sentenza non esamina tale profilo di improcedibilità;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del codice di procedura civile, nonché conflitto di interesse fra i ricorrenti; il ricorso collettivo di prmo grado, mettendo in condizioni di conflitto di interesse i due candidati ricorrenti (Sirianni e Scornajenghi), doveva essere dichiarato inamissibile;

c) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, lett. a), del d.P.R. n. 487 del 1994, errore nei presupposti, carenza dei presupposti, errore della sentenza, se efficace nei confronti del F.; quest’ultimo è stato collocato in posizione poziore non in ragione dell’età, ma per essere padre di due figli, entrambi portatori di handicap.

3. Si costituiscono in giudizio R. S. e F. S., i quali rilevano la carenza di interesse dell’appellante rispetto al "dictum" della sentenza, non riguardando questo la posizione del F., posto in posizione migliore grazie ad elementi che non hanno formato oggetto della "causa petendi" del ricorso di primo grado; per il resto i resistenti chiedono il rigetto dell’appello.

4. L’appellante ha presentato una successiva memoria illustrativa (depositata il 20 dicembre 2010), con la quale ha reiterato le proprie osservazioni in rito e nel merito, affermando espressamente di avere interesse alla definizione del gravame e insistendo per l’accoglimento dell’appello.

5. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011.
Motivi della decisione

6. L’appello è fondato e deve essere accolto.

7. In ordine logico và esaminata e respinta l’eccezione di carenza di interesse dell’appellante.

Quest’ultimo, invero, a prescindere dalla più o meno certa collocazione in graduatoria in posizione utile essendo munito di titoli preferenziali non travolti dall’impugnata sentenza, subisce un pregiudizio immediato (in relazione alla situazione di instabilità ed incertezza della propria posizione giuridica), che discende, ex se, dalla caducazione della graduatoria e dalla conseguente riedizione della stessa da parte dell’amministrazione.

8. Scendendo all’esame del merito del gravame la sezione osserva che è fondato il primo mezzo.

Risulta dalla documentazione versata in atti che gli originari ricorrenti non hanno integrato il contraddittorio proprio nei confronti del Filppelli nel termine fissato dall’ordinanza del T.a.r. n. 79 del 10 giugno 2006.

Facendo applicazione dei principi elaborati sul punto da questo Consiglio (cfr. Cons. St., sez. V, nn. 2966 del 2008, 4078 del 2008, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.), ne discende l’improcedibilità del ricorso di primo grado.

Né è possibile concedere il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile sostanzialmente richiesto dagli appellati che hanno invocato la concreta impossibilità di eseguire l’ordinanza del T.a.r. (pagina 5 della memoria di costituzione).

Non ricorrono a tal fine i presupposti divisati, da ultimo, dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. decisione n. 3 del 2010, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.), avuto riguardo alla presenza della prova certa della sussistenza e gravità degli impedimenti di fatto che non avrebbero consentito agli originari ricorrenti di integrare il contraddittorio nei termini stabiliti.

9. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere accolto; a tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.

10. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la peculiarità della questione e l’oscillante andamento del processo, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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