Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15144 indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.2.2010, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio dell’indulto, applicato a C.P. ai sensi del D.P.R. n. 744 del 1981 e del D.P.R. n. 365 del 1986, con riferimento alle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: – dalla Corte d’appello di Napoli il 6.2.1984, esecutiva il 12.12.1986, per violazioni legge stupefacenti commesse il 16.3.1979;

– dalla Corte d’appello di Napoli il 17.7.1989, esecutiva il 20.9.1989, per violazione norme stupefacenti commesse nei primi giorni del novembre 1983. Più precisamente l’indulto applicato al C. con la prima sentenza era stato revocato per effetto della seconda sentenza anzidetta.

2. Col medesimo provvedimento la Corte d’appello di Napoli ha revocato al C. l’indulto applicatogli, ai sensi del D.P.R. n. 865 del 1986, con la seconda sentenza sopra descritta per effetto della sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Napoli l’11.11.1994, esecutiva il 13.10.1995, per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, con condotta perdurante dal 1985 al mese di aprile 1990. 3. Col medesimo provvedimento infine la Corte d’appello di Napoli ha applicato al C. l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nella misura di mesi 4, giorni 12 di reclusione ed Euro 5.681,02 di multa sulle pene a lui inflitte per i reati non esclusi al beneficio anzidetto, limitandosi a fare un rapido riferimento alla norma di cui all’art. 172 c.p., ultimo comma, solo allo scopo di rilevarne l’inapplicabilità alla pena pecuniaria di cui alla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 17.7.1989. 4. Avverso detto provvedimento della Corte d’appello di Napoli ha proposto personalmente ricorso per cassazione C.P., lamentando omessa motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità nei suoi confronti della norma di cui all’art. 172 c.p., nella parte in cui prevedeva espressamente l’estinzione della pena per decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da C.P. è fondato.

2. Sussiste invero la lamentata omessa motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’applicazione nei suoi confronti della norma di cui all’art. 172 c.p., che prevede l’estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo, con riferimento alle pene risultanti a suo carico per effetto delle revoche dei condoni disposte nei suoi confronti.

3. Il provvedimento impugnato contiene invero uno scarno accenno alla norma anzidetta, solo allo scopo di ritenerla non applicabile alla pena pecuniaria, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 17.7.1989. Sussiste pertanto il rilevato vizio motivazionale, che non può ritenersi superato, come opinato dal Procuratore generale presso questa Corte nel suo parere scritto del 19 novembre 2010, dalla circostanza che, nella specie, risulterebbe a carico del richiedente la recidiva qualificata, ostativa all’estinzione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., ultimo comma, prima parte.

4. La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che, ai fini dell’operatività della preclusione all’estinzione della pena per decorso del tempo, prevista nei confronti dei recidivi dall’art. 99 c.p., comma 2, non è sufficiente che la recidiva emerga dal certificato penale del richiedente, ma è necessario che venga accertato essere stata la stessa dichiarata nei relativi giudizi di merito e che essa riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena, della cui estinzione si tratta (cfr., in termini, Cass. 1^, 26.5.2010 n. 23878, rv. 247673).

5. Ora, nella specie in esame, mentre è certo il secondo requisito (anteriorità delle condanne), non risulta accertato il primo (accertamento che la recidiva sia stata dichiarata nei relativi giudizi di merito), con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato, limitatamente all’applicazione nei confronti del ricorrente della norma di cui all’art. 172 c.p. e di rimettere gli atti alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinchè provveda a colmare la lacuna motivazionale sopra rilevata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’art. 172 c.p. e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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