Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15143 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Monza, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a K.R., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e del reato di cui all’art. 495 c.p., accertati il (OMISSIS), in (OMISSIS), il primo, ed il (OMISSIS), in (OMISSIS) il secondo, la pena di mesi sei di reclusione.

2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè violato, a suo avviso, l’art. 163 c.p..

Deduce, in particolare, la difesa ricorrente che il patto sottoposto al giudicante portava la condizione della sospensione condizionale della pena, beneficio viceversa omesso nella sentenza impugnata, da ritenersi, in regione di ciò, invalida perchè non accolto integralmente il patteggiamento intercorso tra le parti.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’accoglimento della doglianza.

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.

La sentenza ex art. 444 c.p.p., come strutturalmente concepito dal legislatore, non contiene un vero e proprio giudizio e l’intervento del giudice, per il controllo della legittimità dell’accordo intervenuto fra le parti, finisce col rispondere a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, tesa ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell’art. 112 Cost, il quale esclude la facoltatività dell’azione penale (Sez. 6, sentenza n. 4120/2007, ric. Krajicova; Cass., Sez. 3, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone; Id., 11 dicembre 1992, Greco).

In tale ottica al giudice compete la sola funzione di controllare il rispetto delle regole del procedimento, dovendosi egli limitare a prendere atto dell’accordo stesso e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti, ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità da lui eseguito, mediante:

a) l’identificazione del fatto, qual è delineato nell’imputazione;

b) la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso;

c) l’inesistenza di qualcuna delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129 c.p.p.;

d) la corrispondenza ai limiti edittali e la congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell’art. 27 Cost..

Ciò posto giova ribadire che la ricorrente difesa deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza di legge, in relazione all’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza ex art. 444 c.p.p. della concordata sospensione condizionale della pena, di cui peraltro non vi è neppure traccia nella motivazione della decisione impugnata. Il ricorrente ritiene che tale difformità invalidi la sentenza e che realizzi pertanto un vizio emendabile solo dall’intervento del giudice di legittimità.

Ritiene il Collegio, aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. 5, ordinanza 4654, 20 dicembre 2005 – 3 febbraio 2006, ric. Iammarino; Cass., sez. 6^, 12.3.2008, n. 12516), che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444 c.p.p.) che ometta di pronunciarsi nel dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena cui l’accordo è subordinato, dia luogo ad una obiettiva assenza di un capo della sentenza, dalla quale origina l’invalidità della decisione che accoglie parzialmente una richiesta per sua natura inscindibile – posto che, ove il giudice non voglia concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento, unitariamente considerata, ex art. 444 c.p.p., comma 3.

Peraltro, apprezzata la funzione di economia del rito speciale, appare corretta la "rivisitazione della richiesta" in questione da parte del giudice di merito tramite l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al GIP del Tribunale di Monza, che dovrà riconsiderare il patto processuale alla luce del principio di diritto posto a fondamento del presente annullamento (Cass. 1, 21.12.1993, Giordano, RV. 196547).
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Monza per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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