Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15141 interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.W.C., assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data 16 aprile 2010, il G.I.P. del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettata l’istanza di sospensione della immediata esecutività della confisca della statua denominata "l’atleta vittorioso" detenuta dal J.P.G.M. (legalmente rappresentato dal ricorrente) ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174 e art. 240 c.p., confisca disposta all’esito dell’archiviazione pronunciata in relazione al delitto di cui al citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174. Nelle more del giudizio il difensore faceva pervenire rituale rinuncia al ricorso, sul rilievo che in data 18 gennaio 2011, questa stessa Corte di legittimità, aveva delibato la domanda principale relativa alla confisca con esito ritenuto dal difensore istante comunque favorevole e comunque tale da far venir meno l’interesse alla pronuncia invocata in questa sede.

La doglianza, attesa la rinuncia appena evocata e le ragioni con essa rappresentate, va pertanto dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *