Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15117

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rso per il ricorrente.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 febbraio 2010 il Tribunale di Ancona ha assolto M.N. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, riqualificato nell’art. 6, comma 3, come modificato dalla L. n. 94 del 2009, perchè il fatto non sussiste.

Secondo il Tribunale, la condotta punibile, a seguito della modifica della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, per effetto della novella legislativa L. n. 94 del 2009, in quanto limitata ai soli soggetti extracomunitari muniti di permesso di soggiorno, non clandestini, ma sprovvisti, al momento del controllo di polizia, del permesso di soggiorno o documento equipollente, non era contestabile all’imputato, soggetto clandestino.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Ancona, il quale, con unico motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, e dell’art. 2 c.p..

Secondo il ricorrente, la nuova disposizione di cui alla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. h), che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, mantenendo ferma la natura contravvenzionale dell’illecito non oblazionabile, ha comportato un mutamento solo lessicale nella descrizione della fattispecie, riformulando la condotta e l’oggetto della mancata esibizione, e ha inasprito il trattamento sanzionatorio.

L’annullamento della sentenza impugnata deve conseguire, ad avviso del ricorrente, al rilievo della sua illegittimità per il diniego del rapporto di continuità fra la fattispecie incriminatrice previgente e quella attuale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. del 24 febbraio 2011, P.M. in proc. Alacev Pavel), con decisione condivisa dal Collegio, hanno stabilito che, a seguito della modifica del, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla, condizione dello straniero) ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" sono esclusivamente gli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non integra, invece, nè questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero extra comunitario, immigrato clandestinamente in Italia e irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al cit. D.Lgs., art. 6, comma 9, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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