Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2010) 07-07-2010, n. 25935 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. G.Q. Secondo Desiderio impugna la sentenza della Corte di appello di Potenza confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di due assegni bancari.

2. Con il ricorso denuncia:

1 – violazione di legge e vizio logico della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; lamenta il ricorrente che sia stato considerato indice di colpevolezza e valutato come riscontro ad una ricostruzione dei fatti per altri versi non soddisfacente il suo atteggiamento processuale di contumacia e non sia stata disposta perizia per la verifica della riferibilità delle sottoscrizioni apposte sui titoli;

2 – violazione di legge e vizio logico della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p.;

3 – violazione di legge e vizio logico della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza irrevocabile pronunciata dal tribunale di Melfi il 7.2.2008. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

4. Le doglianze formulate con il primo motivo si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze di causa rispetto a quella correttamente effettuata sotto il profilo logico e giuridico dai giudici di merito, e dunque esulano dal novero delle censure proponibili in questa sede nella quale, peraltro, per la prima volta è evocata la necessità di un accertamento grafico.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha espressamente affrontato la questione concernente la configurabilita dell’ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, correttamente escludendola sulla base di una valutazione globale del fatto, negativamente apprezzato nei suoi elementi soggettivi (gravi e specifici precedenti penale dell’agente) ed oggettivi (non irrilevanza economica degli assegni negoziati e danni cagionati alle persone offese).

6. Il terzo motivo è pure manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha escluso l’identità del disegno criminoso tra i reati per i quali è stata invocata l’esistenza della continuazione con argomentazione congrua che sfugge al sindacato di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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