Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2011, n. 14706 Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 641 del 2007, rigettava l’appello proposto da B.M. nei confronti del Comune di Scanzano Jonico avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera, n. 2 del 2004. 2. La B. aveva proposto dinanzi al suddetto Tribunale due ricorsi, poi riuniti, decisi con la pronuncia da ultimo citata.

Il primo aveva ad oggetto la domanda di riassegnazione alle mansioni inerenti alla qualifica di appartenenze nonchè di risarcimento del danno professionale e biologico conseguente alla dequalificazione subita.

Ed infatti, la B. affermava di prestare attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Scanzano Jonico in qualità di Istruttore Direttivo inquadrato nella 8^ qualifica funzionale e di essere stata spostata per mobilità interna, con provvedimento sindacale n. 8442 del 24 luglio 1998, dall’Area Amministrativa all’Area Economico-Finanziaria con provvedimento viziato sia sotto il profilo formale (incompetenza dell’organo) che sostanziale (per esser l’effetto di ritorsione nei suoi confronti posta in essere a seguito di alcuni comportamenti risultati sgraditi e comunque per aver determinato una dequalificazione delle nuove mansioni rispetto a quelle in precedenza espletate).

Il secondo aveva ad oggetto al domanda di condanna del Comune al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, essendosi la stessa dimessa per giusta causa.

Il Comune di Scanzano Jonico proponeva al Tribunale domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della B. al pagamento dell’indennità di mancato preavviso essendosi la B. volontariamente dimessa.

Il Tribunale rigettava le domande della B. e accoglieva la domanda riconvenzionale del Comune.

3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza ricorre B.M., prospettando quattro motivi di ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Comune non si è costituito.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 2909 c.c..

In ordine a tale motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: se l’impugnazione del capo della sentenza di primo grado con cui è stata rigettata la domanda di pagamento dell’indennità di mancato preavviso per giusta causa di dimissioni ai sensi dell’art. 2119 c.c. impedisca la formazione del giudicato interno sulla questione (decisa in prime cure) inerente l’insussistenza del presupposto normativo dell’inadempimento datoriale, pur se la stessa non sia stata espressamente censurata in appello.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre precisare che, come si evince dallo stesso quesito, l’appello ha interessato la sentenza del Tribunale solo in ordine al punto, che aveva ad oggetto il rigetto del secondo ricorso proposta dalla B. (domanda di condanna al pagamento dell’indennità di preavviso), nonchè l’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Pertanto, esulava dall’appello il punto della sentenza relativo al rigetto del primo ricorso che, come si è detto, verteva sull’ impugnazione del provvedimento sindacale n. 8442 del 24 luglio 1998, dall’Area Amministrativa all’Area Economico Finanziaria con provvedimento viziato sia sotto il profilo formale (incompetenza dell’organo) che sostanziale (per esser l’effetto di ritorsione nei suoi confronti posta in essere a seguito di alcuni comportamenti risultati sgraditi e comunque per aver determinato una dequalificazione delle nuove mansioni rispetto a quelle in precedenza espletate).

Il quesito di diritto si palesa inidoneo in quanto non riflette la motivazione che costituisce il presupposto del contenuto della censura stessa, perchè il giudicato da cui si fanno scaturire le conseguenze denunciate dalla ricorrente concerne un giudizio autonomo, relativo al provvedimento sindacale n. 8442 del 1998 – di cui non è riportato il contenuto – e che attiene a condotte che avrebbero determinato, di fatto, una dequalificazione in ragione del nuovo lavoro rispetto al precedente.

La ricorrente non procede ad estrarre dalla applicazione che la sentenza impugnata fa della nozione di giudicato interno una specificazione puntuale ed astratta per poi censurarla ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto errata in diritto e contrastante con l’integrazione della norma operata dalla giurisprudenza di questa Corte, ma, invocando tale giurisprudenza nelle sue varie esplicazioni, opera un rivalutare delle vicende di causa, concludendo pertanto nel senso della riconducibilità a giusta causa delle dimissioni, ai fini della corresponsione dell’indennità di preavviso.

Con tale operazione, la ricorrente, limitando sostanzialmente le proprie censure alla motivazione della sentenza impugnata (nonostante la formale deduzione di vizi di violazione di legge), tenta in realtà di proporre a questa Corte, in maniera non rituale, una diversa valutazione di merito in ordine ai fatti e alle prove operata in maniera ragionevole nei due gradi di giudizio.

2.Con il secondo motivo di impugnazione è prospetta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 1), la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del CCNL comparto Regioni e autonomie locali personale non dirigente -revisione del sistema di classificazione professionale del 31 marzo 1999.

In ordine al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: se alla luce di quanto statuito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, e dall’art. 3, comma 2, del CCNL comparto Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999, il giudizio di equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedentemente affidate al lavoratore richieda la sussistenza sia di una verifica formale sulla ricomprensione in astratto delle nuove mansioni nella categoria di inquadramento del lavoratore, sia una verifica sostanziale sull’aderenza in concreto delle nuove mansioni alla specifica competenza del dipendente e sull’idoneità delle mansioni stesse a salvaguardare il livello professionale del medesimo, nonchè a garantire l’accrescimento professionale.

2.1. Anche il suddetto motivo è inammissibile perchè con lo stesso ci si limita ad evidenziare un errore di diritto ma ciò, di per sè, non è sufficiente per determinare l’accoglimento della censura e la cassazione della sentenza impugnata, perchè tale errore di diritto avrebbe dovuto incidere su un punto decisivo della controversia, dovendosi mettere in evidenza se, attraverso la corretta interpretazione del dato normativo, si sarebbe configurata una condotta datoriale idonea a legittimare la giusta causa di dimissioni che avrebbe consentito una diversa statuizione sulla indennità di preavviso.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La motivazione relativa all’asserita necessità che la giusta causa di dimissioni si concretizzi in un effettivo inadempimento datoriale o, comunque, in una violazione dei principi costituzionali di libertà e dignità sarebbe insufficiente, atteso che la Corte territoriale non chiarisce in alcun momento le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a mere affermazioni di principio.

3.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello ha, infatti, escluso la sussistenza di una giusta causa di dimissioni alla luce di un’articolata e adeguata motivazione che, in premessa, richiama la giurisprudenza di legittimità sulla giusta causa delle dimissioni, ma che si incentra sull’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il cui esercizio è stato ritenuto legittimo dalla Corte d’Appello, con riguardo alla fattispecie concreta, alla luce del giudizio di equivalenza delle mansioni.

Ed infatti, il Giudice dell’appello afferma che è di tutta evidenza l’equivalenza sia in termini di inquadramento e conseguente trattamento economico, sia sotto il profilo dei compiti classificatori, delle mansioni di Istruttore Direttivo (Capo servizio) – 8^ qualifica funzionale -dell’Area Amministrativa rispetto a quelle di Istruttorie Direttivo (Capo servizio) – 8^ qualifica funzionale – dell’Area Economico -Finanziaria, essendo in entrambi i casi previsto l’operare in piena autonomia, indipendenza e responsabilità, con l’osservanza degli indirizzi del Capo Area.

La sentenza emessa in grado di appello ha affermato, con motivazione congrua, che l’esercizio dello ius variandi (rispetto al quale ricorda che sussiste il giudicato interno con riferimento alla ritenuta insussistenza di dequalificazione ovvero demansionamento), non dava luogo ad un qualcosa di così insostenibile da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro.

4. Con l’ultimo motivo di ricorso si prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 4, del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente del 6 settembre 1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13 maggio 1996.

In ordine al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: se l’art. 39, comma 4, del CCNL enti locali del 6 luglio 1995, consenta di ravvisare un comportamento concludente del datore di lavoro di rinuncia all’indennità di mancato preavviso di dimissioni nell’omessa trattenuta della stessa all’atto della corresponsione al prestatore di lavoro delle somme dovutegli in ragione della cessazione del rapporto.

4,1. Il motivo non è fondato perchè il suo accoglimento fa riferimento ad una disposizione -quello dell’art. 39, comma 4, del suddetto contratto collettivo che per la sua applicazione richiede il verificarsi di situazioni (tra l’altro quella di un debito nei confronti del lavoratore che non compensi quanto da lui dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso) non suscettibili di accertamento in questa sede; peraltro non risulta se tale assunto sia nuovo o sia stato avanzato tempestivamente e ritualmente nel giudizio di merito, circostanza questa che doveva essere evidenziata nel rispetto del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.

Nessuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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