Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 13-04-2011, n. 14962

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Reggio Calabria, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di cassazione, ha liquidato in favore di A.A. la somma di Euro 173.327,7 a titolo di equa riparazione per la custodia cautelare subita dal 26.3.1998 al 31.3.2000. per il complessivo periodo di giorni 735, nell’ambito di un procedimento penale nel quale il suddetto era imputato di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso; reato dal quale è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Con il provvedimento annullato da questa Corte era stata liquidata in favore dell’ A. per detta causale la somma di Euro 150.000,00 sulla base di criteri equitativi, avendo ritenuto il giudice di merito sussistente un profilo di colpa lieve addebitatole all’istante e tenuto conto, oltre che della durata della detenzione, anche delle conseguenze, sociali, personali e familiari subite dall’ A..

Il giudice di rinvio ha escluso che l’ A. abbia dato causa, sta pure per colpa lieve, alla applicazione della misura cautelare ed ha liquidato l’indennizzo in applicazione del parametro aritmetico, costituito dalla moltiplicazione della somma di Euro 235,82 al giorno per i giorni di custodia cautelare in carcere, ed ha ritenuto detta somma pienamente compensativa di ogni dedotto pregiudizio, di tipo fisico o psicologico subito per effetto della ingiusta detenzione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’ A., che la denuncia per illogicità della motivazione e violazione o errata applicazione degli art. 314 e 315 c.p.p..

Si osserva che questa Corte Suprema, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva rilevato che la somma liquidata in favore dell’ A. risultava di molto inferiore a quella spettante in base "ai criteri usualmente praticati con riferimento alla sola durata della detenzione, mentre nel provvedimento si dava atto di avere, altresì, considerato anche e non marginalmente le conseguenze sociali, personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà".

Si deduce, quindi, in sintesi che il giudice di rinvio ha proceduto alla liquidazione dell’indennizzo mediante la rigida applicazione del criterio matematico, connesso al pregiudizio derivante dalla privazione della libertà personale, senza tener conto, ai fini indennitari, delle ulteriori conseguenze personali, sociali e familiari subite dall’ A., di cui era fatta menzione nel provvedimento annullato con rinvio.

Si cita nel prosieguo la documentazione prodotta dinanzi alla Corte territoriale quale prova delle gravi conseguenze psicofisiche subite dal ricorrente a causa della ingiusta detenzione, nonchè delle conseguenze sociali e familiari.

Si osserva, citando la giurisprudenza di questa Corte in materia, che la quantificazione dello indennizzo, stante la sua natura equitativa, è svincolata da criteri di carattere rigidamente aritmetico, per cui si deve tener conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche e non marginalmente delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà personale; di tali ulteriori elementi di vantazione l’ordinanza non da affatto conto.

Con memoria depositata il 18.1.2011 la difesa del ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni.

Con memoria difensiva depositata il 22.2.2011 l’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza del ricorso, deducendo, in sintesi, che vi è carenza di prove in ordine alle ulteriori voci di danno lamentate dal ricorrente e che, in ogni caso, l’indennizzo liquidato in base al criterio cosiddetto aritmetico deve ritenersi onnicomprensivo.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza ha affermato che la liquidazione dell’indennizzo effettuata in applicazione del criterio cosiddetto aritmetico e, cioè, mediante la moltiplicazione dell’indennizzo giornaliero (determinato in base alla divisione dell’indennizzo massimo liquidabile per il numero massimo dei giorni per i quali può essere applicata la custodia cautelare) per il numero dei giorni di custodia in carcere sofferti dall’istante è onnicomprensiva di ogni danno subito dall’ A..

Orbene, tale affermazione si palesa assolutamente generica, non venendo esplichiate le ragioni per le quali tale indennizzo è stato ritenuto comprensivo di ogni conseguenza di carattere personale, familiare e sociale subita dal ricorrente, considerato che sul punto l’ordinanza già annullata aveva, invece, affermato l’esistenza, non marginale, di ulteriori conseguenze, familiari personali e sociali scaturite dalla privazione della libertà personale; nè vi è alcun riferimento nell’ordinanza alla documentazione prodotta dall’ A. per indicare quale valutazione ne abbia effettuato la Corte territoriale.

Anche se la valutazione del giudice, nel procedere alla liquidazione dell’indennizzo, deve essere fondata su criteri equitativi, il che lo esonera dall’obbligo di una puntuale motivazione su ogni singolo elemento dedotto dall’istante, essendo sufficiente che il risultato raggiunto soddisfi il requisito della ragionevolezza, ciò non toglie che il provvedimento deve dar conto del fatto che gli elementi addotti a sostegno della richiesta di indennizzo per ulteriori ragioni di danno siano stati valutati e ne sia stata disattesa la rilevanza, venendo meno altrimenti il parametro della ragionevolezza della motivazione, che deve sussistere se non si vuole trasformare il criterio di valutazione equitativa in discrezionalità priva di controlli.

Va, infine, rilevato, con riferimento alle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, il dato di partenza della valutazione indennitaria è costituito dal parametro aritmetico, così come precisato in precedenza, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell’indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l’interessato, (sez. 4, 21.6.2005 n. 30317, Bruzzano, RV 232025; sez. un. 13.1.1995 n. 1, Min. Tesoro in proc. Castellani, RV 201035).

La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi e dell’enunciato principio di diritto.

Al giudice di rinvio va rimessa la regolamentazione delle spese tra le parti anche di questo grado.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui demanda la liquidazione delle spese tra le parti anche di questo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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