Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-07-2011, n. 14667 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per il rigetto.
Svolgimento del processo

La controversia concerne una opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa sulla base di cartelle esattoriali relative al preteso pagamento di tasse automobilistiche che la contribuente contestava fossero dovute, perchè attinenti ad autovetture demolite prima dell’emissione delle cartelle stesse.

Sospesa l’esecuzione e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Molise, il giudice dell’esecuzione, con la sentenza in epigrafe – affermata la propria competenza "a valutare l’esistenza e la validità del titolo esecutivo (nel caso specifico la cartella esattoriale e la causale per la quale essa è stata emessa)" -, accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del pignoramento presso terzi perchè eseguito in forza di cartelle "emesse per errore essendo esse riferite ad automobili sicuramente demolite in data anteriore e per le quali nessuna imposta di bollo era dovuta".

Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la Regione Molise, cui resistono con controricorso la contribuente ed il concessionario (quest’ultimo con conclusioni adesive al ricorso).

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la Regione Molise denuncia il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario a favore del giudice tributario. La ricorrente ripropone l’eccezione già sollevata nel costituirsi innanzi al giudice dell’esecuzione, sostenendo che il giudice ordinario manca di giurisdizione trattandosi nella specie "di opposizione a cartella esattoriale promossa per dichiarare l’illegittimità del sottostante credito tributario".

Il motivo è fondato. Secondo quanto hanno affermato queste Sezioni Unite: "E’ attribuita alle commissioni tributarie, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 come sostituito (a decorrere dal 1 gennaio 2002) dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora" (Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; v. anche Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832).

Vero è che, nel caso di specie, la reazione della contribuente ha investito un pignoramento presso terzi, cioè un atto dell’esecuzione, che, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, sarebbe escluso dalla giurisdizione del giudice tributario. Tuttavia, l’oggetto della controversia era costituito non da un atto dell’esecuzione, bensì dalla contestata fondatezza del titolo esecutivo, cioè delle cartelle esattoriali mediante le quali l’ente creditore (Regione Molise) aveva esercitato la pretesa tributaria che la contribuente riteneva non dovuta:

sicchè trattandosi di valutare l’an del tributo (nel caso "tassa automobilistica") la giurisdizione non poteva che appartenere al giudice tributario.

Pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice tributario, assorbito il secondo (con il quale si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, sempre in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione). La sentenza impugnata deve essere cassata e le parti devono essere rimesse innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese della presente fase dei giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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