Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 13-04-2011, n. 15101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nei confronti dell’odierno ricorrente è stata emessa ordinanza di custodia cautelare per aver egli concorso, unitamente ad altre due persone, all’acquisto di un chilogrammo di eroina e di gr 50 di cocaina.

Il tribunale del riesame di Venezia con ordinanza del 7/12/2010 valorizzava quali indizi a suo carico la chiamata di correo del venditore che lo aveva identificato fotograficamente, oltre che la circostanza di fatto che la cessione, monitorata dagli agenti appostati nel luogo ove si era svolta, era stata eseguita in favore di un cittadino nord africano che, dopo essere salito a bordo del mezzo del venditore, era poi entrato nell’Alfa Romeo risultata in uso all’odierno ricorrente, su cui vi erano altri due occupanti; dal richiamo ad H. rilevabile nelle conversazioni intercettate nelle conversazioni svolte tra i due venditori; nella circostanza che, nel giorno ed all’ora della consegna, risultavano attivate dal telefono cellulare del G. le celle telefoniche serventi il luogo dello scambio.

2. Nel ricorso si lamenta violazione della legge penale e processuale, illogicità e carenza della motivazione dell’ordinanza, assumendo l’insufficienza degli indizi tratti dalla chiamata in correità; dall’erronea equiparazione tra la presenza sul luogo e il concorso nell’acquisto; dall’irrilevanza, al fine di identificare uno dei presenti sul mezzo, dell’asserita disponibilità dello stesso da parte di G.; dalla svalutazione del dato di fatto della presenza di altra persona, compiutamente identificata dagli agenti, sul luogo dei fatti.

Il giudicante inoltre non aveva spiegato come il richiamo al nome H. percepito nelle intercettazioni potesse con sicurezza rapportarsi al prevenuto; si lamenta inoltre l’assenza di qualsiasi elemento di fatto dal quale desumere che l’utilizzatore dell’utenza individuata dai verbalizzanti fosse effettivamente G. nonchè l’inefficacia dimostrativa della presenza sul luogo rispetto al contestato concorso nel reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2 . Come esaurientemente indicato nel provvedimento impugnato prima fonte di accusa nei confronti dell’imputato proviene dal correo, il quale lo ha indicato tra i partecipi all’azione di acquisto. Tutti gli ulteriori elementi di fatto, che il ricorrente evoca parcellizzando, la cui portata indicativa singola è già notevolmente rilevante, costituiscono dati di fatto da valutare complessivamente e realizzano, soprattutto in questa fase cautelare, validi elementi di riscontro individualizzanti alle accuse richiamate, nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, dep. 12/05/2010, imp. Di Bona, Rv.

247147) e che, per contro, non risultano specificamente smentite, se non con una generica qualifica di inaffidabilità, contrastata dai dati di fatto dell’indicazione di uno dei complici quali H., nome rispondente all’odierno appellante, emergente dalle conversazioni intercettate, dalla presenza nella zona ove si realizzò la cessione dell’autovettura a sua disposizione e del telefono cellulare a lui facente capo con certezza, disponibilità dimostrata dalla circostanza che è stato trovato in suo possesso all’atto della perquisizione seguita all’arresto.

La genericità delle contestazioni in fatto ed in diritto, denotano l’insussistenza dei vizi denunciati, astrattamente evocati e non illustrati con riferimento agli specifici elementi valorizzati nel provvedimento, ed impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende indicata in dispositivo, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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