Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 13-04-2011, n. 15100 Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Il Procuratore della Repubblica di presso il Tribunale di Spoleto ricorre avverso la sentenza emessa il 26/10/2010 dal Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale con la quale si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.V. per il delitto di calunnia perchè il fatto non sussiste.

Nella sentenza impugnata, richiamata la situazione di fatto in cui si era sviluppata l’azione – dichiarazione resa dall’interessato ai carabinieri accorsi sul luogo ove erano stati dati alle fiamme due mezzi di proprietà dell’ A. – si riteneva di poter concludere che le dichiarazioni di questi, volte ad attribuire la responsabilità dell’accaduto al Maresciallo dell’arma di (OMISSIS), costituissero solo uno sfogo e non fossero espressive di una volontà di denuncia.

2. Il ricorrente rileva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non essendosi tenuto conto delle accuse ripetutamente mosse dall’imputato, sulla cui finalità di calunnia il giudicante ha espresso dubbi senza formulare il suo giudizio nell’ambito della cognizione rimessagli, attinente l’impossibilità di raggiungere la prova dell’elemento psicologico in giudizio.

Si rileva inoltre che la decisione è stata adottata sulla base di una ipotetica chiave di lettura, senza considerare che il reato ipotizzato a carico della parte lesa non richiede per la sua procedibilità la presentazione di una denuncia formale.

Si osserva da ultimo che la qualificazione della condotta tenuta quale mero sfogo, risulta priva di motivazione, sollecitando l’annullamento della pronuncia.
Motivi della decisione

1. Ambito del giudizio cui è chiamato il Giudice dell’udienza preliminare nel corso dell’udienza di cui all’art. 425 c.p.p., è la vantazione delle prove, in relazione alla loro potenzialità dimostrativa al fine di sorreggere l’accusa in dibattimento.

Nei caso concreto tale valutazione non risulta operata correttamente poichè, a fronte di pacifiche risultanze di fatto, costituite dalle ripetute e chiare accuse in merito alla commissione di reati in suo danno da parte del maresciallo dei CC di quella località, pronunciate dinanzi a colleghi di questi, che avevano l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, non sembra possibile dubitare della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia, che richiede per la sua consumazione il dolo generico e che conseguentemente è sottoposto solo alla verifica dell’idoneità della condotta a generare un’infondata attività di accertamento, nonchè alla presenza della coscienza e volontà dell’azione, che non può essere esclusa dallo stato di ira e prostrazione per i danni subiti, evocati dal giudice al fine di giungere alla declaratoria di proscioglimento con la formula di insussistenza del fatto.

Le motivazioni espresse dal giudicante risultano pertanto insufficienti a sorreggere la decisione di proscioglimento, ed impongono l’annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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