Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 13-04-2011, n. 15089 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Le difese di C.D. e Ca.Pa. propongono ricorso avverso la sentenza del 16/12/2008 con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la loro condanna per il delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

2. La difesa di C. eccepisce con il primo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice di merito desunto la partecipazione all’illecito dall’intervento della donna in occasione dell’acquisto per interposta persona di schede telefoniche utilizzate dal marito, correo. Analizzando la motivazione assume doversi concludere che la condotta omissiva -non aver eseguito personalmente l’acquisto- costituisca, secondo il giudicante, prova del vincolo associativo. In senso contrario, valorizzati gli elementi di fatto e richiamata la giurisprudenza che ritiene non sufficiente quale prova di partecipazione l’acquisizione dei telefoni, nonchè la circostanza che gli utili dell’attività siano stati fruiti solo dal marito dell’odierna ricorrente, conclude per l’insussistenza di prove del reato.

Si rileva inoltre che, sulla base della pronuncia di primo grado, è stato accertato che fosse l’altra coimputata ad operare l’acquisto delle schede, sicchè alla C. sarebbe ascrivibile la mera connivenza, ravvisabile nell’inattività a fronte dell’azione illecita altrui, condotta che non integra il reato.

Analizzata la vicenda dell’acquisto di quattro schede telefoniche si osserva che in un solo caso la donna risulta aver curato direttamente l’acquisto di una scheda intestandola al marito su incarico di questi, mente le altre volte vi aveva provveduto la coimputata A., che in un caso non aveva riferito della presenza di C. al momento dell’acquisto e negli altri due ha parlato di un incarico ricevuto direttamente dal marito dell’odierna imputata.

Sulla base di tali osservazioni si esclude l’esistenza di una prova di partecipazione all’illecito.

3. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge per aver rapportato all’attività associativa l’istigazione di terzi ad eseguire vaglia o bonifici internazionali, che, pur esclusa di fatto nello sviluppo motivazionaie, è rimasta presente nel capo di imputazione, relativo all’attività associativa.

4. Con il terzo motivo si contesta l’esistenza della prova di partecipazione all’attività di reperimento di un alloggio in favore del gruppo, osservando che in argomento era sopraggiunto solo un riconoscimento della ricorrente operato in termini possibilistici da parte del teste. Nel provvedimento si è giunti, per un verso, ad escludere valenza indiziaria al rapporto di coniugio tra la donna e il coimputato M., salvo poi a valorizzare il medesimo dato di fatto ad altro fine; viene argomentato l’effetto indiziario della mancanza di valide chiavi di lettura alternative, attribuendo valenza di indizio alla prova logica dell’interesse nutrito dalla donna di non risultare presente nelle trattative dell’alloggio, e ciò in contrasto con il significato attribuito, in senso contrario, all’acquisto della scheda telefonica.

5. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge riguardante la mancata qualificazione dei fatti ascritti alla ricorrente come favoreggiamento, esclusa malgrado si potesse dubitare che ella conoscesse tutte le implicazioni dell’attività illecita del marito, essendole comunque attribuita la realizzazione di condotte marginali, rispetto alle quali manca la prova della connessione del contributo reso con la consapevole partecipazione ad una struttura organizzativa di cui non si ha la prova di coscienza da parte dell’interessata.

6. Con il quinto motivo si sollecita il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ritenuto compatibile con il delitto in esame, sollecitando conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata.

7. La difesa di Ca. con il primo motivo lamenta mancanza della motivazione riguardo l’esclusione della qualificazione giuridica di favoreggiamento e di assistenza agli associati rilevando che la Corte, dopo aver condiviso le valutazioni in diritto contenute in argomento in atto di appello, le ha superate in fatto valorizzando, quale elemento indicatore della partecipazione al gruppo la plurima esecuzione da parte dell’interessata di pagamenti tramite la Money Gram, ipotizzando che l’esecuzione a sua cura di tali versamenti fosse funzionale a nasconderne la finalità, omettendo però di spiegare per quale motivo potesse attribuirsi un significato così compromettente a tale attività. 8. Si lamenta omessa motivazione anche con riferimento alla decisione di non riconoscere l’attenuante di cui all’art. 114 c.p., sollecitando per tali motivi l’annullamento della pronuncia.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono infondati. In relazione al primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di C. si osserva che l’organizzazione familiare prevedeva pieno coinvolgimento della donna nell’attività illecita, come è stato desumere da una serie di elementi indicatori, che contraddicono la dedotta occasionalità del suo intervento nell’illecito, e conseguentemente la qualificazione dello stesso come favoreggiamento, ricavabile dall’esame delle pronunce di merito.

Posto che la stessa difesa istante in ricorso non contesta che l’intestazione interposta delle schede telefoniche, attività attribuita alla A., fosse funzionale all’esercizio dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti in forma organizzata, si rileva che la dichiarante ha riferito la presenza della ricorrente in quattro delle occasioni in cui tali acquisti vennero operati. Osservare che in un caso proprio C. curò l’acquisto con intestazione al marito, significa svalutare il dato complessivo della pluralità e quasi contestualità delle operazioni, oltre che della necessaria interposizione, per altre schede, della A., persona priva di mezzi e di attività lavorativa, impossibilitata a curare gli acquisti, e priva di scopo personale nel l’eseguirli, dato di fatto che evidenza tutta l’operazione risulti animata dall’unica finalità illecita. Sul punto il giudice di merito risulta aver adeguatamente motivato, ed a porre in crisi la linearità della motivazione non assume rilievo la possibilità che una richiesta di acquisto sia stata eseguita, sia pure in presenza di C., ma su sollecitazione del marito, poichè ciò non esclude la consapevolezza della donna su quanto si stava verificando ed il suo coinvolgimento, che risulta confermato dagli ulteriori elementi che denotano piena compenetrazione nella finalità illecita, e quindi assenza di cautele, da parte dei consociati, nell’attivarsi anche nel caso di sua presenza.

2. Analogamente risulta motivata logicamente e, conseguentemente suscettibile di conferma in questa sede, l’identificazione di C. quale interlocutrice per la conclusione del contratto di locazione, stipulato formalmente da A.; ciò in quanto la prova principale discende proprio dalla chiamata di quest’ultima, cui costituisce valido ed esauriente riscontro l’indicazione proveniente dal locatore, circa la presenza di una donna sposata, sia pure non suffragata dal riconoscimento fotografico della C.. E’ bene ricordare infatti che in tema di riscontri alla chiamate di correo sono richiesti dalla norma elementi di prova a conferma, che non debbono assumere una funzione dimostrativa autonoma (Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 26/01/2010, imp.Genna, Rv. 245867), divenendo in tal caso nulla la portata probatoria della chiamata, in contrasto con quanto previsto dalla legge.

Nella specie, come esaustivamente è stato rilevato dal giudice di merito, già la circostanza che sia stato accertata l’interposizione di altra donna nella conclusione del contratto rafforza la ricostruzione offerta dalla A. in argomento e costituisce un primo riscontro di attendibilità generica, che assume forza individualizzante poichè l’indicazione conduce per altra fonte alla C., in quanto è del tutto pacifico che A. fosse priva di mezzi economici, non interessata in prima persona all’affitto dell’alloggio dove doveva essere ospitato l’ingombrante colombiano, già ospite unitamente all’ A. della coppia C. – M. nella loro abitazione ed in abitazione di loro amici, e non risulta che la dichiarante, nel medesimo luogo e contesto temporale, fosse in contatto con terzi che potessero aiutarla a svolgere un’incombenza cui era interessata solo formalmente.

3. Irrilevante in punto di responsabilità è l’esclusione tra le attività ascritte alla C., dell’esecuzione dei bonifici verso i fornitori esteri, al fine di celare l’effettivo mittente; essendo elevata a suo carico una contestazione associativa, cui si perviene attraverso l’individuazione di plurime condotte indicative, la mancata consumazione di alcune di queste non è autonomamente dimostrativa dell’assenza di prove riguardo alle altre accuse e, per contro, la mancata specificazione in dispositivo dell’esclusione della singola condotta non assume alcun rilievo, al fine della identificazione del reato e della corretta determinazione della sanzione.

4. In merito alla pretesa riconducibilità dei fatti alla connivenza non punibile, o alla qualificazione dei fatti come favoreggiamento, si osserva che dalle sentenze di merito emergono plurimi e convergenti elementi che dimostrano il coinvolgimento della C. nell’attività associativa illecita, ed escludono la fondatezza del ricorso sulla contestata mancanza di motivazione di tale estremo di fatto.

Se, quanto al primo profilo, può ci si può limitare a richiamare alle plurime occasioni di intervento nelle attività richiamate, al pari di quanto già evidenziato dal giudice d’appello, sull’ipotizzabilità della ricorrenza del favoreggiamento devono richiamarsi gli elementi differenziatori della fattispecie, al fine di inferire la presenza, nelle pronunce di merito, di indicatori nel senso della ritenuta partecipazione all’associazione. In proposito basta evidenziare che, perchè si consumi il favoreggiamento, è necessario che l’azione illecita sia conclusa, essendo il reato consumato rispetto a cui si realizza l’attività favoreggiatrice presupposto dell’illecito di cui all’art. 378 c.p. laddove invece nella specie, gli interventi di aiuto del gruppo si sono verificati nei pieno svolgersi dell’attività.

Per contro, risulta congruamente motivata l’esclusione di una connivenza inconsapevole nel complesso dell’attività illecita, posto che nella sentenza di primo grado, pacificamente integratrice della pronuncia d’appello conforme, non impugnata sul punto (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, imp. Baratti, Rv. 239735), è compiutamente valorizzato l’accertamento della cointestazione alla C. di plurimi conti facenti capo al marito ed alla nonna di questi, M.B. pensionata, sui quali risultano confluite attività che non trovano giustificazione, stante il mancato esercizio di attività di lavoro da parte di entrambi, oltre che il tenore di vita mantenuto nell’arco di tempo considerato, e la presenza di una famiglia composta anche di due figli. I controlli finanziari eseguiti denotano completa commistione contabile degli interessi dei due coniugi, che esclude pertanto in radice il dubbio sulla ascrivibilità alla donna dell’illecito associativo, essendo tale cointeressenza elemento caratterizzante del vincolo sociale, al pari di quel che si verifica per le compagini economiche di natura lecita. Ciò impone di valutare corretta la conclusione dei giudizi di merito, non viziata da contraddittorietà o difetto di motivazione.

5. Parimenti infondato è il ricorso di Ca. in ordine alla non corretta qualificazione giuridica dei fatti che rivendica corretta in quella dell’art. 418 c.p.. In realtà l’esame degli atti, come valorizzati nella pronuncia impugnata, e le plurime attività svolte dalla ricorrente Ca. in favore dei vari associati, reperendo alloggi, e svolgendo in più occasioni versamenti per interposta persona, escludono la possibilità di inquadrare i fatti nella fattispecie di reato richiamato, circoscritto all’aiuto prestato in favore del singolo consociato, e con attività limitata alla mera attività di ausilio personale, specificamente tipizzata dalla norma, dalla quale sono escluse quelle ascritte alla ricorrente, confermano la correttezza dell’inquadramento giuridico ritenuto dal giudice di merito.

6. Infondato in fatto ed in diritto è il motivo, esposto da entrambe le ricorrenti, eccepito in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di merito ha valorizzato l’ampiezza e la rilevanza specifica della collaborazione offerta per escludere la possibilità di qualificare di minima entità l’apporto riconosciuto.

Per contro la circostanza che l’associazione risulti composta da più di cinque persone, sarebbe stata in ogni caso ostativa al riconoscimento in favore delle ricorrenti della diminuente di cui all’art. 114 c.p. invocato, stante l’espressa esclusione di cui al comma 2 della norma in esame.

8. I ricorsi vanno pertanto rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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