T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 193 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di aver a suo tempo impugnato avanti a questo tar il giudizio di non promozione agli esami di Stato 89/99 (con votazione complessiva 55/100), deliberato in data 14.7.99 dalla Commissione VII/B del Liceo Scientifico Statale di Nereto.

Con sentenza n. 967/2002 il tar ha accolto il gravame (annullando gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente), per l’assorbente fondatezza del motivo con cui si denunciava la violazione dell’art. 5 del DPR 23.7.98 sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato. In particolare il collegio ha prima richiamato la disposizione che stabilisce che entro il 15 maggio di ciascun a.s. il Consiglio di Classe elabora un documento che attesta il percorso formativo compiuto dalla classe nell’ultimo anno. Secondo il tar, tale documento avrebbe dovuto rappresentare il testo di riferimento ufficiale per la commissione d’esame, anche al fine della conduzione del colloquio. Dopo formale diffida alla PA scolastica di adempiere la pronuncia passata in giudicato, solo a distanza di vari anni rispetto all’a.s. di riferimento- la Commissione Esaminatrice (con la vivace opposizione di un suo componente) ha inteso procedere alla riedizione delle prove orali, con tanto di riconvocazione del ricorrente per il giorno 27.2.06 alla quale il ricorrente stesso non ha inteso dare alcun seguito; da qui la verbalizzazione di non idoneità in pari data, che in questa sede viene impugnata insieme al primo verbale con cui è stata deliberata la ripetizione del colloquio.

Il ricorrente sostiene che illegittimamente la commissione -anziché prendere atto dell’annullamento degli atti valutativi da parte del GA- avrebbe deliberato una illegittima reiterazione delle prove orali, non autorizzata da quel giudicato.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, mentre alla pubblica udienza del 9.3.11 la causa è stata riservata a sentenza.
Motivi della decisione

Va in primo luogo disposta -ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del CPA, espressivo peraltro di principi processuali pacificamente applicati anche in precedenza- la conversione di azione dal rito ordinario impugnatorio, prescelto dal ricorrente, al rito in executivis dell’ottemperanza, di cui il ricorso qui proposto presenta i contenuti effettivi, sostanziali e funzionali.

Con il gravame in odierna decisione, infatti, gli atti che dispongono la ripetizione della prova orale del ricorrente vengono impugnati nell’unico assunto del loro contrasto con il giudicato di cui alla sentenza di questo tar 967/2002, con cui era stato tout court annullato il giudizio di non promozione a carico del ricorrente stesso.

Il ricorso in ottemperanza così convertito è fondato.

Occorre premettere in via generale che, in presenza di un giudicato di annullamento di una valutazione scolastica negativa, la decisione della PA di riconvocare l’alunno per la ripetizione delle prove già inficiate dai profili di illegittimità evidenziate in sentenza deve essere comunque ben ponderata, in relazione al tempo trascorso fra l’esame non andato a buon fine (oggetto dell’iniziativa giurisdizionale) ed il momento effettivo in cui il candidato stesso dovrebbe esser chiamato a ripetere l’esame; l’autorità scolastica deve in particolare considerare il disagio direttamente proporzionato a tale lasso di tempo che -nel caso di apprezzabile sovradimensionamento- impedirebbe a qualsiasi candidato medio (in disparte eccezioni che qui non rilevano) di giocarsi le sue chance di promozione "ora per allora", in relazione ad una preparazione ultimata ad hoc per l’evento originario, che non può umanamente restare per troppo tempo e magari per anni (in attesa degli sviluppi giudiziari e post giudiziari) nella perenne prontezza mnemonica del soggetto ingiustamente bocciato. In buona sostanza, pretendere che l’ex alunno torni a dare prova di una preparazione ultimata anni addietro (in contesti adolescenziali ormai superati, ove la dedizione allo studio di quelle materie potrebbe esser stata nel tempo sostituita da altre emergenti incombenze di vita) significherebbe vanificare e mortificare una tutela giurisdizionale solo formalmente riconosciuta, in piena violazione dei principi ora tipizzati negli artt. 1 e segg. del CPA.

Nel caso di specie la Scuola ha ritenuto di convocare il ricorrente per la ripetizione della prova orale a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione della sentenza passata in giudicato, e di oltre sei anni dallo svolgimento dell’esame annullato in sede giurisdizionale, con una decisione viziata ex se da una manifesta carenza di proporzionalità e di adeguatezza, tale da inficiare in radice l’effettività del comando giudiziario impartito nel 2002; a tutto voler concedere, tale soluzione avrebbe dovuto almeno perfezionarsi in tempi ragionevolmente ristretti dalla cognizione della sentenza, senza attendere i solleciti e le diffide a provvedere del ricorrente vittorioso.

Dopo la esposta precisazione di fondo, va comunque rilevato il contrasto delle determinazioni post iudicium della commissione d’esame, rispetto ai contenuti della pronuncia di accoglimento 967/2002.

Quest’ultima aveva ritenuto l’assorbente fondatezza della censura con cui era stata lamentata la mancata considerazione, da parte della commissione d’esame, del documento predisposto ex lege dal consiglio di classe entro il 15 maggio che attesta il percorso formativo compiuto dalla classe nell’ultimo anno, con tanto di esplicitazione dei contenuti, dei metodi, degli strumenti di valutazione adottati e degli obiettivi raggiunti. Secondo il tar, tale documento avrebbe dovuto rappresentare il testo di riferimento ufficiale per la commissione d’esame, anche al fine della conduzione del colloquio. "Orbene -ha poi testualmente concluso il Tribunale- dagli atti di causa risulta, così come viene denunciato dal ricorrente, che la commissione d’esame non ha tenuto conto, per la prova orale, del documento e della griglia di valutazione elaborati dal consiglio di classe".

Di contro, nel verbale n. 1 del 25 febbraio 2006 la commissione -nel predisporre i criteri per la disposta ripetizione della prova orale- non ha neanche nominato tale documento del consiglio di classe, la cui mancata considerazione aveva per l’appunto costituito il motivo assorbente dell’annullamento giurisdizionale della pregressa procedura d’esame.

Emerge pertanto la violazione frontale del giudicato in questione, visto che le misure adottate in pretesa esecuzione di quest’ultimo da una parte sviliscono di fatto l’effetto utile della sentenza (chiamando a distanza di anni il candidato a dar conto di una preparazione non più esigibile), e dall’altra non emendano affatto le illegittimità riscontrate nella sentenza stessa.

L’amministrazione scolastica dovrà pertanto procedere ad una rivalutazione ora per allora della prova orale del ricorrente sulla base delle sopra richiamate risultanze documentali del Consiglio di Classe nell’anno scolastico di riferimento. A proposito poi di quanto verbalizzato dal componente di minoranza (secondo cui si sarebbe dovuto, in luogo della ripetizione dell’esame "…rivalutare la prova orale del candidato con la valutazione più favorevole connessa ad un altro candidato nelle medesime condizioni"), corre l’obbligo di precisare che ove effettivamente emerga dagli atti di quell’esame di Stato l’obiettiva equivalenza della prova orale del ricorrente rispetto ad altra sostenuta da diverso candidato risultato poi idoneo (così almeno pare di capire), la commissione non potrà riservare all’odierno ricorrente un trattamento diverso o comunque peggiore, in applicazione di elementari principi di parità di trattamento.

In conclusione, previa conversione del ricorso in actio iudicati, il ricorso stesso trova accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti emanati dalla PA scolastica in violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo tar n. 967/2002.

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima) previa conversione del ricorso in epigrafe in actio iudicati, accoglie quest’ultimo, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti emanati dalla PA scolastica in violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 967/2002.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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