T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 296 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente comunale di VI qualifica fino al 13.10.1994 (data in cui è stato inquadrato nei ruoli del Ministero della Giustizia), lamenta la irragionevolezza della delibera di rideterminazione dell’organico, indicata in epigrafe, che, nell’individuare, ex D.P.R. 03/08/1990 n. 333, le aree funzionali, lo ha collocato nell’area demograficastatisticapromozionale, attribuendogli nuovi compiti.

Contesta in primo luogo la violazione dell’ D.P.R. Art. 33 (Ordinamento professionale), co 3, del 03/08/1990 n. 333 che recita "3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente regolamento possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell’esigenza di salvaguardare l’omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All’interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale, salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell’art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93."

La delibera impugnata non rispetterebbe l’esigenza di salvaguardare l’omogeneità delle attività proprie di ciascuna area, in quanto nell’area amministrativa sarebbero state riunite funzioni del tutto dissimili.

La censura è infondata.

La norma invocata indica un criterio tendenziale per l’individuazione delle aree da accorpare, con ciò implicitamente ammettendo che, per esigenze organizzative, tale criterio può non essere rispettato.

D’altro canto il ricorrente non indica, se non in modo generico ed indimostrato, in cosa esattamente la discrezionalità avrebbe ecceduto dai limiti legislativamente imposti.

Con la seconda censura il ricorrente contesta l’irragionevolezza della scelta operata dal Comune, nel rideterminare le aree, allegando che non sarebbe stata rispettata la situazione preesistente.

Anche tale censura non può essere accolta.

Il ricorrente lamenta l’inopportunità della scelta operata dal Comune, con ciò contestando il merito dell’azione amministrativa.

La doglianza va, pertanto, dichiarata inammissibile.

Quanto infine, alla domanda, formulata nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, con cui si chiede che sia accertato e dichiarato che il ricorrente aveva diritto alla VII qualifica funzionale in qualità di cancelliere di conciliazione, se ne deve rilevare l’inammissibilità.

In primo luogo deve chiarirsi che tale domanda è stata formulata per la prima volta con la memoria in questione che non risulta notificata. Ne consegue che la domanda non ritualmente portata a conoscenza della controparte è inammissibile.

Peraltro, la memoria risulta depositata intempestivamente (il 10.3.2011 per l’udienza pubblica del 23.3.2011).

In ogni caso, nel merito, la pretesa è infondata.

L’art. 34, d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, non ha inteso assolutamente garantire ai dipendenti comunali svolgenti funzioni di cancelliere di conciliazione l’automatico inquadramento nella settima qualifica funzionale, ma si è limitato ha prevedere l’attribuzione di detta qualifica ai soli dipendenti di quei Comuni che, per particolare tipologia e dimensione, avessero già in precedenza individuato nella pianta organica una figura professionale da riservare all’impiegato con dette funzioni.(v. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 25 gennaio 2010, n. 873).

Per le ragioni appena esposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese restano a carico di parte ricorrente, nella mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile per come precisato in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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