Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2011, n. 14938 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el ricorso.
Svolgimento del processo

P.R., titolare di posteggio per la vendita di prodotti ortofrutticoli sull’area di mercato del Comune di (OMISSIS), impugnò l’avviso di liquidazione della imposta smaltimento rifiuti solidi urbani dell’anno 2003, conseguente alla rideterminazione delle misure unitarie della tariffa Delib. giunta municipale 27 febbraio 2003, n. 14.

Il ricorso fu respinto in primo ed in secondo grado. La contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte. Il Comune resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Col primo motivo si censura (di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) l’osservazione della CTR secondo la quale il regolamento per l’applicazione della tassa, e la deliberazione che ne aveva aggiornato le tariffe per l’anno 2003, "avrebbero dovuto essere impugnati al momento della loro adozione, soccorrendo in tal senso la pubblicazione all’albo prevista dalla legge per dare pubblicità a tali atti, nella competente sede di contenzioso amministrativo non essendo riconosciuto ai giudici tributari alcun potere di invalidazione degli atti amministrativi illegittimi". Considerazione criticata sul rilievo che degli atti normativi non era necessario l’annullamento, ma era stata invocata la semplice disapplicazione.

Il motivo è inammissibile perchè – nella economia della decisione impugnata – la osservazione censurata è irrilevante. Prescindendone, la pronuncia è adeguatamente fondata sui rilievi che "l’eccezione inerente la richiesta disapplicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5 di eventuali atti in contrasto con la legge … appare alquanto generica" e che "non si riscontrano illegittimità, limitatamente all’oggetto dedotto in giudizio, rilevanti al fini della decisione, per cui debbano essere disapplicati i provvedimenti citati e prodotti in giudizio dal Comune retativi alla tassa in argomento".

Il secondo motivo ("violazione D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69") è del pari inammissibile, perchè critica gli atti normativi presupposti dell’avviso di liquidazione impugnato e non la sentenza della CTR. La quale, respingendo la doglianza del contribuente (concernente la violazione, da parte del regolamento comunale, dell’obbligo – posto dal D.Lgs. n. 507 del 1993 – di motivare la scelta delle aliquote "con la spiegazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le varie tariffe") ha richiamato il criterio del costo di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle diverse attività considerate, ed ha osservato che "detti costi risultano dalla tabella riepilogativa dei medesimi allegata alla Delib. Giunta comunale di Vinovo 24 febbraio 2003, n. 14 depositata in atti, inerente l’applicazione della tariffa dei 01/01/2003 in base ai criteri stabiliti nel relativo Regolamento, pure depositato …").

Motivazione che non soggiace alla critica di violazione di legge, e non è censurata sotto il profilo della congruità e della coerenza.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente alle spese del giudizio di legittimitÃ
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400, di cui 300 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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