T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 662 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con determina 14.1.2010 n. 1010, il responsabile del settore VIII° del comune di Pontecagnano Faiano ha respinto la domanda di permesso di costruire avanzata dal sig. F.M., in relazione ad un deposito agricolo da ubicarsi in via Magellano, su un fondo dell’estensione di mq. 10.045, da accorpare, ai fini edificatori, ad altri due fondi, in territorio del comune limitrofo di Giffoni Valle Piana, rispettivamente estesi mq. 5.412 e mq. 6.048.

A sostegno del diniego è stato addotto quanto segue:

a) il lotto minimo di mq. 20.000 non è interamente posseduto nel comune di Pontecagnano Faiano, secondo quanto previsto in zona agricola E3 dall’art. 88 del regolamento edilizio comunale;

b) il richiedente non è un imprenditore agricolo a titolo professionale, come richiesto dalla stessa norma regolamentare;

c) il fondo di via Magellano è già stato asservito alla concessione edilizia n. 71/1982.

Nel presente giudizio, vengono impugnate sia la menzionata determina che la presupposta deliberazione consiliare 31.3.2009 n. 10, di approvazione, in variante, del nuovo testo dell’art. 88 del regolamento edilizio comunale (quest’ultima, in uno con l’eventuale decreto di approvazione da parte del Presidente della Provincia di Salerno), sostenendosi l’esistenza dei vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere. E’ altresì richiesto il risarcimento dei danni medio tempore subiti.

Resiste l’amministrazione comunale, con controricorso; non si è costituita nella lite la Provincia di Salerno.

All’udienza pubblica del 10.3.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Occorre anzitutto precisare che, in base all’art. 36 della legge 1150/1942, non derogato sul punto dalla normativa regionale della Campania, l’atto conclusivo della variante al regolamento edilizio, a seguito delle osservazioni dell’autorità tutoria (nella specie, la Provincia di Salerno), è costituito da una formale deliberazione di consiglio comunale, di accettazione o presa d’atto delle modifiche (da inserire e coordinare in un testo unico), con conseguente pubblicazione di questa, nei termini e nei modi di legge (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 1991 n. 3999). Dalla scadenza dei termini di pubblicazione, decorre il dies a quo per l’impugnativa della variante, che non necessita della comunicazione individuale o della piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 aprile 1990 n. 280).

Tanto è avvenuto per la variante in esame, laddove, alla delibera consiliare di adozione 19.12.2008 n. 47, ha fatto seguito la delibera consiliare di approvazione 31.3.2009 n. 10, che ha parzialmente accolto le osservazioni avanzate dalla Provincia E poiché risulta che la delibera di approvazione è stata pubblicata sul bollettino ufficiale regionale 18.5.2009 n. 29, è evidente la tardività delle censure mosse nel ricorso notificato al comune il 19.3.2010 (primi tre motivi di gravame).

Vanno ora valutate le censure afferenti al provvedimento di diniego del permesso di costruire.

Questo, per come esposto in precedenza, si fonda su tre ordini di ragioni:

a) il lotto minimo di mq. 20.000 non è interamente posseduto nel comune di Pontecagnano Faiano, secondo quanto previsto in zona agricola E3 dall’art. 88 del regolamento edilizio comunale;

b) il richiedente non è un imprenditore agricolo a titolo professionale, come richiesto dalla stessa norma regolamentare;

c) il fondo di via Magellano è già stato asservito alla concessione edilizia n. 71/1982.

Sostiene, per contro, l’odierno istante (IV° motivo di ricorso):

a’) di essere in possesso del lotto minimo di mq. 20.000, come prescritto dall’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del PRG;

b’) di essere conduttore in economia del fondo;

c’) che la particella n. 1032 di via Magellano non è asservita ad alcuna concessione edilizia.

Le osservazioni sopra descritte non possono trovare valutazione positiva.

L’art. 88 del regolamento edilizio comunale prevede infatti che:

– "il lotto minimo prescritto dalle NTA del PRG vigente deve essere già integralmente soddisfatto all’interno del lotto agricolo oggetto di intervento sito nel comune di Pontecagnano Faiano" (comma 8);

– "non è possibile utilizzare lo strumento dell’asservimento se non si è in possesso del requisito soggettivo di imprenditore a titolo professionale come definito dall’art. 1 del D.lgs. 99/2004 e s.m.i." (comma 9).

Per altro, poiché la relazione tecnica al progetto non accenna in alcun punto al fatto che i tre fondi asserviti siano tra essi contigui, il mancato possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale dovrebbe valere anche ai sensi dell’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del PRG, che consente l’accorpamento di lotti di terreno non contigui solo "per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale".

Gli elementi considerati sono quindi da soli sufficienti per il rigetto del motivo di gravame.

Con la quinta ed ultima censura, il ricorrente si duole del fatto che la variante al regolamento edilizio è intervenuta in pendenza del procedimento di valutazione della domanda di rilascio del permesso di costruire, il quale si è concluso ben oltre i termini di legge.

In proposito, deve tuttavia obiettarsi che la conclusione tardiva del procedimento amministrativo non costituisce ragione di illegittimità del provvedimento conclusivo, ma rappresenta unicamente titolo, per l’interessato, vuoi per coltivare l’azione regolata dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, vuoi per fare valere il diritto al risarcimento del danno patito medio tempore, in caso di accertata spettanza del bene della vita (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7; Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4522; Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248).

Al mancato accoglimento della domanda principale di annullamento, segue il rigetto della domanda succedanea risarcitoria. Non di meno, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio, sussistendo al riguardo giuste ragioni.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile quanto all’impugnativa della variante all’art. 88 del regolamento edilizio comunale. Lo rigetta nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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