Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 13-04-2011, n. 14957 Nuove prove

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.N. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4), a lui ascritto per avere costretto reiteratamente con violenza e minacce la convivente P. R. a subire rapporti sessuali completi.

L’accusa di violenza sessuale era scaturita da altro procedimento penale a carico del S. per i reati di cui all’art. 570 c.p. e di maltrattamenti in danno della predetta P. e del figlio S..

La Corte territoriale ha ritenuto pienamente condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità della persona offesa, rilevando anche che le dichiarazioni della stessa risultano suffragate da quelle della madre, C. S.C., in ordine agli atti di violenza, anche di natura sessuale, subiti dalla figlia, e dal riscontro costituito dai comportamenti del figlio di entrambi, come emerse dalle dichiarazioni della collaboratrice dell’Istituto (OMISSIS) e di tutte le insegnanti.

Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la sentenza ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva censurato la revoca della ammissione della teste, dott.sa T., indicata dalla parte civile, di cui all’ordinanza in data 10.12.2007, in quanto superata nella sostanza dalla produzione effettuata dal difensore dell’imputato della relazione predisposta in data 12.5.2004 dalla predetta neuropsichiatra infantile. Si rileva anche nella sentenza che la difesa dell’imputato si era opposta all’ammissione della lista testi indicata dalla parte civile e che la stessa parte civile vi aveva rinunziato in quanto non necessaria al fine di decidere.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per errata applicazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento la difesa del ricorrente, denunciando la violazione di norme processuali, ripropone la censura avverso la revoca della teste indicata dalla parte civile; revoca cui la difesa dell’imputato si era opposta.

Si deduce, in sintesi, che l’opposizione della difesa all’ammissione della lista testi della parte civile, cui si riferisce la sentenza impugnata, aveva natura meramente processuale, in quanto la lista era stata depositata prima della costituzione della parte civile. Tale opposizione non poteva ritenersi preclusiva della facoltà della difesa dell’imputato di opporsi alla rinuncia ai testi di parte civile da essa ritenuti rilevanti.

Si osserva inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto prima decidere in ordine alla revoca della dott.sa T., quale teste, e, poi, ammettere ex art. 507 c.p.p. la produzione documentale costituita dalla relazione della predetta dott.sa T., in quanto l’ammissione di prove, ai sensi della disposizione citata, presuppone la intervenuta chiusura dell’istruzione dibattimentale.

La relazione della dott.sa T. era stata prodotta dalla difesa proprio al fine di far rilevare il carattere fondamentale delle dichiarazioni della stessa, mentre è stata utilizzata dal Tribunale per ritenere superata l’utilità del mezzo di prova.

Si deduce, infine, che la deposizione della dott.sa T. doveva ritenersi fondamentale per accertare le variazioni delle condizioni psico-fisiche del piccolo S. nel periodo cui si riferiscono i reati ascritti all’imputato, avendo la predetta neuropsichiatra avuto in cura il bambino negli anni precedenti il suo ingresso presso la Comunità (OMISSIS).

Il ricorso non è fondato.

Rileva in primo luogo la Corte che l’inosservanza del disposto di cui all’art. 507 c.p.p., ai sensi del quale il giudice può disporre, anche di ufficio, l’acquisizione di nuove prove, terminata l’acquisizione delle prove già ammesse, risulta non solo priva di sanzione, ma costituisce anche una indicazione di carattere essenzialmente metodologico, che non esplica alcuna influenza sulla validità delle prove acquisite prima della conclusione dell’istruzione dibattimentale.

Peraltro, anche la violazione del disposto di cui all’art. 495 c.p., comma 4 bis, risulta privo di sanzione.

In ogni caso, il Tribunale con l’ordinanza in data 10.12.2007, con la quale è stata ammessa la relazione della dott.sa T., prodotta dalla difesa dell’imputato, ha rilevato che a seguito di tale acquisizione risultava superfluo l’esame della medesima dott.sa T. indicata quale teste dalla difesa della parte civile.

Sicchè, indipendentemente dalla ritualità della revoca della dott.sa T. per effetto della rinuncia della parte civile, in assenza del consenso della difesa dell’imputato, la revoca disposta dal giudice risulta adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 4.

Nè, peraltro, il motivo di gravame risulta fondato, sotto il profilo del mancato espletamento di una prova decisiva, non rilevandosi il carattere decisivo della prova indicata dalla parte civile e ritenuta superflua in relazione agli elementi di giudizio sui quali è stata soprattutto fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato (ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e riscontro costituito da quelle della madre in ordine ai segni di percosse ed alle confidenze ricevute dalla figlia).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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