Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2011, n. 14936 Imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P., titolare di posteggio per l’attività di commercio ambulante sull’area di mercato del Comune di (OMISSIS), impugnò l’avviso di liquidazione della imposta smaltimento rifiuti solidi urbani dell’anno 2003, conseguente alla rideterminazione delle misure unitarie della tariffa Delib. giunta municipale 27 febbraio 2003, n. 14.

Il ricorso fu respinto in primo ed in secondo grado. La contribuente ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte. Il Comune resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Premesso che i primi giudici avevano ritenuto che gli atti amministrativi presupposti dell’atto di liquidazione impugnato (regolamento comunale di applicazione della Tarsu e deliberazione di Giunta che ne adeguava le tariffe per l’anno 2003) non presentavano "vizi evidenti di legittimità" che ne consentissero la disapplicazione; la CTR ha osservato che "correttamente i primi Giudici non hanno esaminato nel merito i predetti atti", giacchè rispecchiavano scelte che, "essendo riconducibili, entro i limiti fissati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al potere discrezionale dello stesso Ente impositore, avrebbero potuto e dovuto essere impugnate innanzi al competente Giudice amministrativo".

Col primo motivo di ricorso si lamenta che tale affermazione della sentenza è in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 in base al quale le commissioni tributarie possono disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, ancorchè l’annullamento ne sia riservato al giudice amministrativo.

Decidendo nel modo censurato, la CTR avrebbe omesso di rilevare che gli atti in riferimento violavano il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69 perchè non contenevano una motivazione adeguata del coefficiente specifico adottato per la categoria commerciale del ricorrente ("pari a 10,98 … mentre per tutte le altre categorie il coefficiente è pari a 0,44").

Col secondo e col terzo motivo sono conseguentemente dedotti violazione di legge e difetto di motivazione della decisione.

Il primo motivo va accolto; gli altri due restano assorbiti. Se fosse ritenuta fondata la censura di illegittimità per violazione di legge degli atti presupposti dovrebbe invero annullarsi l’atto di liquidazione che di essi ha fatto applicazione, in base alla disposizione invocata dal ricorrente.

Va dunque cassata la sentenza impugnata a rinviata la causa, per nuovo esame, al altra sezione della CTR del Piemonte, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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