T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 323 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Ricorso notificato al Comune di Latina in data 09.11.2009, la S.r.l. B.A., nella persona del legale rappresentante Sig. G.A.M., ha adito innanzi al Tar del Lazio, Sezione di Latina, il Comune di Latina affinchè venga condannato:

all’adempimento della Convenzione del 25.09.2000, Rep. n. 113.938 e in particolare:

ad eseguire la impermeabilizzazione del manto di copertura della parte dell’antica ferriera rimasta di proprietà della società ed a realizzare le strutture di raccolta delle acque e l’allaccio alle fognature;

a redigere il piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) "Borgo le Ferriere", con il rispetto della pattuizione di cui all’art. 8 della convenzione e, quindi, con l’individuazione delle volumetrie da destinare per la costruzione di immobili destinati ad attività recettive e commerciali equivalenti al volume demolito dalla società, volume edilizio al quale deve essere assegnata una destinazione ricettiva e commerciale, con esonero della ricorrente al pagamento degli oneri concessori per il cambio di destinazione d’uso e con l’autorizzazione alla medesima società ricorrente ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione;

al risarcimento dei danni derivanti dall’errata esecuzione ed inadempimento della detta Convenzione e per il suo inadempimento.

A giustificare queste domande, si pone la convenzione stipulata con atto notarile per notaio Valente di Latina, rep. 113. 938 tra il comune di Latina e la B.A. con la quale la società ricorrente, proprietaria di un antico edificio denominato " Antica Ferriere di Conca" aveva ceduto al comune una considerevole parte del fabbricato ed alcuni terreni di una certa consistenza ed aveva prestato il suo consenso alla demolizione di altra parte dell’edificio a fronte dell’impegno del comune di effettuare le opere e le attività amministrative di cui si chiede la condanna all’adempimento.

Si costituisce in giudizio il comune di Latina con ampia memoria difensiva sollevando diverse eccezioni di inammissibilità del ricorso. Nella pubblica udienza odierna il ricorso viene trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Eccepisce il comune di Latina inammissibilità del ricorso per prescrizione totale o parziale dei diritti azionati, in particolare di quelli aventi natura risarcitoria che sconterebbero il termine quinquennale ex art. 2947 c.c..

Ritiene il collegio che l’eccezione sia infondata. Ed invero la circostanza che il ricorrente abbia adito il giudice ordinario per ottenere la condanna dell’amministrazione all’adempimento e al risarcimento dei danni – domanda rinnovata in questa sede giurisdizionale – il quale, con sentenza n. 428 del 24 marzo 2009, ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione devolvendola a favore del giudice amministrativo, ha semmai determinato la interruzione del termine di prescrizione, che, in tema di risarcimento del danno per inadempimento da obbligazioni, ha durata ordinaria decennale (art. 2946 cc).

In disparte la avvenuta interruzione del termine di prescrizione, il ricorrente ha comunque tempestivamente azionato la tutela in sede giurisdizionale amministrativa a favore dei propri diritti di adempimento e risarcitori nascenti dalla Convenzione del 25.09.2000, Rep. n. 113.938, prescrittibili in 10 anni e non ancora prescritti al tempo della notifica del ricorso avvenuta il 7 novembre 2009.

Eccepisce poi l’amministrazione l’inammissibilità della domanda volta ad aggredire, con i rimedi privatistici, l’accordo convenzionale sul punto del mancato rispetto dell’impegno assunto dall’amministrazione a redigere il PPE di Borgo Le Ferriere per attribuire alla ricorrente la volumetria corrispondente a quella demolita nel sito dove è stato realizzato l’intervento progettuale di parte pubblica, atteso che lo stesso ha per oggetto l’esercizio di pubbliche potestà.

Anche quest’eccezione preliminare va respinta in quanto, ai sensi dell’art. 11 L. 241/90, l’amministrazione è autorizzata dal legislatore a concludere con i privati interessati accordi per determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo ovvero per sostituire lo stesso provvedimento. La norma, quindi, trova applicazione proprio quando si tratti di esercitare pubbliche potestà e le posizioni soggettive lese a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’amministrazione con gli accordi in esame possono essere tutelate in sede di giurisdizione esclusiva davanti al giudice amministrativo. Si concorda poi con quanto sostenuto nella memoria di replica di parte ricorrente, depositata per l’udienza del 10 marzo 2011, là dove si evidenzia che "la fattispecie della quale si tratta ha rilevanti analogie con l’inadempimento delle convenzioni di lottizzazione" dalle quali -non vi sono dubbi – sorgono obbligazioni anche aventi ad oggetto prestazioni pubblicistiche. Ciò in quanto altrimenti non avrebbe senso alcuno stipulare accordi integrativi o sostitutivi del contenuto discrezionale di provvedimenti se non si generassero obbligazioni aventi natura cogente per l’obbligato. La circostanza che l’amministrazione, con apposito procedimento in autotutela, possa recedere dall’accordo per motivi di interesse pubblico, salvo indennizzo, non la legittima all’ inadempimento ("Le convenzioni di lottizzazione costituiscono strumenti di attuazione del piano regolatore generale, rivestono carattere negoziale e, in particolare, di accordi sostitutivi del provvedimento, con la conseguenza che sono soggette alla disciplina dettata dall’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede espressamente il recesso unilaterale dell’Amministrazione dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico" (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1477).

Esaminate e respinte le eccezioni preliminari, il collegio ritiene opportuno disporre l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 c.p.a. al fine di assumere elementi di prova per la definizione del giudizio in sede di merito, cui si rinvia per l’esame delle deduzioni e delle domande avanzate da parte ricorrente.

Si provvede nominando, in qualità di consulente tecnico d’ufficio, un ingegnere che verrà scelto, tra gli iscritti, dall’ordine degli ingegneri di Latina, ed alla cui designazione l’Ordine provvederà nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza parziale ad opera della segreteria. Il Collegio nomina la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli quale magistrato delegato per gli incombenti istruttori. Il consulente nominato dovrà comparire entro 30 giorni dalla sua nomina dinanzi al magistrato delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento.

La corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso avverrà entro i successivi 30 giorni; le parti possono procedere alla nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici di parte entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione alle parti della presente sentenza parziale ad opera della segreteria.. Il consulente tecnico redigerà uno schema della propria relazione che trasmetterà alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici entro il termine di 90 giorni dal giuramento. Nei successivi 30 giorni i consulenti tecnici di parte potranno trasmettere al consulente tecnico d’ufficio le loro eventuali osservazioni e conclusioni. Nei 30 giorni successivi il consulente tecnico d’ufficio deposita in segreteria la relazione finale.

La presente sentenza è comunicata, a cura della segreteria, all’Ordine degli ingegneri di Latina che provvederà a darne comunicazione all’Ingegnere nominato quale consulente tecnico d’ufficio, informandone il magistrato delegato.

Il consulente tecnico dovrà, con idonea relazione peritale, rispondere ai seguenti quesiti:

se e in che misura sono state realizzate, da parte della ricorrente società, le opere di impermeabilizzazione della copertura dell’edificio nella parte di proprietà privata;

in caso affermativo, se i predetti eseguiti lavori rientrino tra quelli previsti dall’art. 8 della convenzione e, in caso negativo, quali di essi non vi rientrino;

– se le spese affrontate dalla società ricorrente per l’esecuzione dei lavori rientranti nella previsione di cui dall’art. 8 della convenzione, siano congrue;

se i lavori eseguiti di impermeabilizzazione della copertura dell’edificio nella parte di proprietà privata siano parziali o totali e, nel primo caso, in quale ammontare debbano ancora essere eseguiti;

– se sono state realizzate da parte dell’amministrazione pubblica opere per la raccolta delle acque meteoriche con allaccio alle fognature pubbliche a favore dell’immobile privato;

– se è necessaria o meno una collaborazione da parte della società ricorrente per la realizzazione del collegamento alla rete di smaltimento delle acque meteoriche e fognarie alla rete comunale; in caso affermativo, se è stata prestata idonea collaborazione;

– se l’immobile di cui è causa, nella parte rimasta di proprietà della ricorrente società, si trova o meno in stato di precarietà; in caso affermativo a chi sia imputabile tale stato e se ciò abbia compromesso o pregiudicato, da un lato, la fruibilità dell’opera pubblica e, dall’altro, dell’immobile privato;

se con le opere eseguite dal comune siano stati occupati spazi di proprietà della B.A. ovvero demolito una porzione del muro di cinta della corte, ivi realizzando un fabbricato e rimuovendo i pali di illuminazione e un cancello, impedendo l’accesso della proprietà privata all’esterno, prima possibile (v. pagg. 7 e 16 del ricorso introduttivo);

verificare se la concessione edilizia n. 254 del 30 dicembre 1999 rilasciata alla società ricorrente sia in contrasto con l’attuale destinazione d’uso industriale dell’area, contenuta negli strumenti urbanistici in vigore nel comune di Latina;

determinare il risarcimento che spetta alla società ricorrente per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla convenzione, con particolare riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente eventualmente valutando il concorso della condotta della medesima nella mancata realizzazione delle strutture ricettive e commerciali che sarebbero dovute sorgere nell’edificio medesimo.

Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 26 gennaio 2012;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respingendo le eccezioni di inammissibilità del ricorso, dispone consulenza tecnica d’ufficio nei termini di cui motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l’udienza di discussione del merito alla data del 26 gennaio 2012;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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