Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 13-04-2011, n. 15087

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24 febbraio 2010, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale di Savona aveva ritenuto M.A. responsabile del reato di concorso in false dichiarazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Era addebitato al M. di aver richiesto a V. G. di redigere una falsa dichiarazione, nella quale quest’ultimo attestava di averlo assunto come operaio nella sua ditta; dichiarazione che veniva allegata poi dal M. all’istanza depositata in data 14 febbraio 2001 presso il Tribunale di Savona e con la quale chiedeva la concessione degli arresti domiciliari.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del M., con il quale denuncia:

– la violazione della legge penale, in quanto il reato consumato in data 14 febbraio 2001 si è prescritto;

– la carenza di motivazione in ordine all’elemento psicologico, in quanto non risulta provato il previo concerto con il V. nella redazione della falsa dichiarazione.
Motivi della decisione

1. Il reato di cui all’art. 374 bis c.p. risulta attinto dalla causa estintiva della prescrizione, alla luce della disciplina prevista dalla legge L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Non apparendo inammissibile il restante motivo di ricorso e non ricorrendo le condizioni dell’art. 129 c.p.p., comma 2, alla luce degli elementi indicati nella sentenza di appello, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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