T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 319 Parchi naturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

In data 6.10.1997, entrava in vigore la Legge Regionale n. 29 con cui venivano approvate le norme generali e le procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente. L’art. 44 della suddetta Legge istituiva, tra gli altri, il Parco Naturale dei Monti Aurunci. Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 29/97, detto Ente è composto dai seguenti organi di gestione: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del Parco, quest’ultima composta dagli Enti locali nel cui territorio si trova l’area protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione.

Con lettera del 22.07.2010, il Presidente della Comunità del Parco convocava l’assemblea per il giorno 27.07.2010, per l’approvazione e le determinazioni sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco, nonché per la designazione dei componenti del Consiglio Direttivo che si svolgeva regolarmente.

Al termine della discussione, con delibera n. 3 del 27.07.2010, si procedeva all’approvazione con votazione palese ed unanime del Regolamento, così come modificato nel corso della seduta; successivamente, vista la nota della Regione Lazio n. 147724/D2/2S/00 del 18 giugno 2010 e successiva D2/2D/00/15984 del 6.07.2010, con le quali aveva invitato al Comunità del Parco ad effettuare la designazione dei componenti della Comunità del Parco in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4918 del 29.09.1998, il Presidente invitava i presenti a deliberare sul 3° punto iscritto all’ordine del giorno; in virtù delle risultanze delle votazioni, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del nuovo regolamento adottato ed approvato nella stessa seduta, la Comunità adottava, con votazione unanime, la delibera n. 5 del 27.07.2010, con cui venivano designati quali componenti del Consiglio Direttivo i Sig.ri: Macaro Giovanni, Cacciola Mario e Picano Roberta.

Nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2010 le parti hanno concordemente deciso di rinviare la causa al merito, rinunciando alla sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento sul Funzionamento della Comunità; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 dello Statuto del Parco dei Monti Aurunci; violazione del principio di buon andamento della P.A. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere.

Parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento previgente all’adozione della deliberazione impugnata e dello Statuto nella parte in cui prevedono che la convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti sui quali la comunità è chiamata a decidere. In particolare, il primo punto all’ordine del giorno indicato nella convocazione inviata sarebbe troppo generico e diverso rispetto all’argomento poi trattato.

Sul punto, questo collegio rileva che la convocazione, inviata a tutti i membri della Comunità, prevedeva come primo punto all’ordine del giorno il seguente argomento di discussione: "Regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco. Modifiche ed integrazioni. Approvazione. Determinazioni". Risulta che l’argomento indicato è stato poi quello oggetto della discussione avvenuta nell’adunanza del 27.07.2010 ed è esattamente l’oggetto della deliberazione assunta in tale sede. A tale conclusione si giunge in maniera piuttosto agevole con una semplice comparazione del testo della lettera di convocazione con il testo della deliberazione in questa sede impugnata dai ricorrenti.

Per quanto riguarda poi la censura relativa al difetto di informazione preventiva dei partecipanti all’assemblea consistente nell’omesso deposito del nuovo testo del regolamento in corso di approvazione, va rilevato che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento precedente alla modifica, non si poneva alcun obbligo di comunicare l’avviso di deposito della documentazione. Sul punto, si evidenzia che lo stesso Presidente, come si evince inequivocabilmente dai verbali di assemblea, nel corso dell’adunanza ha confermato che la documentazione, come avviene di solito, era stata depositata sin dall’avviso di convocazione presso la segreteria dell’Ente, tuttavia, nessuno l’ha richiesta prima dell’assemblea.

Alla luce di tali circostanze, non possono ritenersi fondate le censure sollevate in ordine alla regolarità della convocazione della Comunità.

Con il secondo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. R. 29/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 dello Statuto; eccesso di potere.

Sul punto, si rende necessario un richiamo all’art. 16 della menzionata Legge Regionale che stabilisce le modalità per la designazione dei membri del Consiglio Direttivo da parte della Comunità del Parco. Al comma 2 di detta norma si legge che "la Comunità designa, con voto limitato a non più di due candidati con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione di cui all’art. 14, comma 1, lettera b)". La disposizione specifica pertanto che non possono essere espresse più di due preferenze da parte di ciascun Ente che possiede una quota di partecipazione nell’Ente Parco. Lo stesso art. 16 dispone, inoltre, che i soggetti che costituiscono la Comunità partecipano ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale, principio, questo, ribadito dall’art. 14 dello Statuto che, al comma 2, recita: "ogni componente partecipa con responsabilità pari alla rispettiva quota di partecipazione territoriale". Tanto premesso, l’art. 6 del Regolamento approvato dispone che "tale designazione è effettuata con voto limitato a non più di due candidati per votante. Ogni votante esprime l’intera quota millesimale che rappresenta nei riguardi di ogni singolo candidato". Appare evidente che tale criterio di designazione, che, appunto, limita a due preferenze per ogni Ente la designazione e stabilisce che ogni designazione esprime l’intera quota millesimale che l’Ente locale rappresenta, risulta assolutamente in linea con quanto stabilito dalle normative sopra citate. Appare, semmai, l’interpretazione fornita dal ricorrente praeter legem o, addirittura, contra legem, posto che in nessuna norma si parla di ripartizione delle quote millesimali tra i candidati espressi, viceversa, l’attribuzione dell’intera quota millesimale a ciascun candidato risponde alla logica di consentire ad ogni soggetto di

esprimere due preferenze come richiede la legge, che chiaramente sono espressione di tutta la quota di cui dispone l’ente designante. Infatti, nel Regolamento, di cui la stessa Comunità all’unanimità si è dotata, all’art. 6 si dice che "ogni votante esprime l’intera quota millesimale che rappresenta nei riguardi di ogni singolo candidato".

Alla luce di tali assunti, si può ritenere logico che due designazioni siano entrambe per la quota del soggetto designante; non è logica, invece, ed anzi è in contrasto con la norma regionale, l’affermazione che le due designazioni comportino un dimezzamento di fatto della quota del soggetto designante. Se invero il legislatore regionale avesse voluto tale dimezzamento, avrebbe semplicemente previsto una sola designazione e non due come dice la norma. Sulla scorta di tale principio, e in conformità di quanto stabilito dalla normativa regionale, è chiaro che alle due designazioni corrisponde l’intera quota del soggetto designante. Proprio in tale direzione si è orientata la Comunità del Parco nell’approvare il Regolamento oggi impugnato dai ricorrenti, che per tali ragioni deve ritenersi legittimo e conforme alla normativa regionale.

Con il terzo motivo di ricorso, deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. R. 29/97 ed eccesso di potere in relazione a diversi profili sintomatici.

Afferma, infatti, il ricorrente che essendo illegittimo il sistema di designazione dei membri del Consiglio Direttivo, come previsto dal regolamento approvato, lo è altresì la successiva deliberazione n. 5/2010 in quanto assunta in violazione della suddetta norma nella parte in cui prevede che la Comunità designa i candidati "con adeguato curriculum". Da ciò si evincerebbe la necessità di una valutazione preventiva, consistente addirittura in uno scrutinio specifico di ammissibilità in ordine alla adeguatezza del curriculum del candidato.

Nulla di questo può essere preteso posto che l’adeguatezza del curriculum deve essere intesa come idoneità della candidatura, e quindi in termini di giudizio di non demerito. D’altro canto i ricorrenti non deducono alcun difetto né alcuna inadeguatezza nei curricula dei candidati poi eletti.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Sussistono comunque le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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