T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-04-2011, n. 3168 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad accedere agli atti meglio indicati in epigrafe;

– con istanza formulata nel corso dell’odierna camera di consiglio, riportata a verbale, la ricorrente – dopo aver rappresentato che la richiesta di accesso dalla medesima inoltrata ha avuto soddisfazione da parte della Regione Lazio – ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere;

Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 c.p.amm.;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio debbano essere liquidate – in applicazione del principio della soccombenza virtuale – a favore della ricorrente in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 15/2011, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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