T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-04-2011, n. 3166 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 luglio 2010 e depositato in medesima data, il ricorrente impugna i provvedimenti e gli atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

In particolare, espone quanto segue:

– di aver partecipato al concorso interno, per titoli ed esame scritto e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 108 posti per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 settembre 2008;

– il numero dei posti veniva successivamente elevato a n. 291 con decreto del 3 luglio 2009;

– avendo egli superato la prova scritta con il voto di 63,75, veniva redatto dal dirigente dell’ufficio il suo Foglio notizie, "sottoscritto per conferma dal candidato", in cui venivano elencati tutti i titoli posseduti, tra cui gli incarichi ed i servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione che "comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale";

– in data 11 novembre 2009 – in virtù della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno del decreto di approvazione della graduatoria di merito – apprendeva di essersi collocato al n. 278 e, dunque, di rientrare tra i vincitori;

– in data 2 dicembre 2009, veniva pubblicato decreto di rettifica della graduatoria, che comunque lasciava immutata la sua posizione;

– con telegramma del 4 dicembre 2009 veniva invitato a frequentare il corso di formazione professionale a decorrere dall’11 gennaio 2010;

– l’avvio del corso veniva però sospeso, come – con decreto dell’8 febbraio 2010 – veniva sospesa la graduatoria di merito per giorni 90, al fine di "risolvere problematiche emerse", relative – in particolare – all’esistenza di errori nei questionari delle prove scritte;

– alcuni candidati – precisamente, n. 1020, tra cui egli non figurava – venivano, pertanto, convocati per la reiterazione della prova scritta, limitata a specifiche domande "atte a sostituire quelle errate";

– in esito a tale reiterazione, veniva approvata una nuova graduatoria di merito con decreto del 7 maggio 2010, la quale sostituiva integralmente la precedente;

– in tale graduatoria – pur riportando un punteggio invariato rispetto a quello in precedenza assegnatogli (88,85) – mutava la propria posizione, collocandosi al n. 296, e, dunque, non risultava più vincitore.

– a seguito di istanza di accesso, acquisiva la documentazione del concorso, dall’esame della quale constatava che non gli erano stati considerati titoli di particolare rilevanza inseriti nel foglio notizie (ossia, "componente gruppo di lavoro per ricerche e individuazione fattori di rischio sui luoghi di lavoro", "impiegato in servizi di sicurezza per il G8 dell’Aquila" e "titolare N.O.S. di livello Segreto/Nato con scadenza 10.09.2013 – impiegato in servizi di sala operativa") nonché la mancata indicazione nel foglio notizie dell’incarico "Missioni Estero Frontex";

– presentava istanza di riesame ma – a differenza di altri concorrenti – non riceveva alcun riscontro.

Ritenendo i provvedimenti impugnati illegittimi, il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA" DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034 – VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199. Con la reiterazione delle prove scritte molti candidati, prima posti in una situazione di svantaggio, si sono paradossalmente ritrovati in una situazione a loro favorevole, "dovendo rispondere ad un numero limitato di domande in una sola materia". Tale circostanza ha violato la par condicio dei partecipanti al concorso; ha, altresì, concretizzato una violazione dell’art. 5 del bando di concorso, il quale individua le modalità di somministrazione dei questionari.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.M. DEL 19 SETTEMBRE 2008 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.M. 1 AGOSTO 2002 N. 199 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INTERPRETAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO – ERRATA E CARENTE VALUTAZIONE DEI TITOLI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA" DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO – OMESSA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO – ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI – ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI PRESUPPOSTO IN FATTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. La commissione esaminatrice ha omesso di valutare, senza motivazione alcuna, una serie di titoli indicati nel foglio notizie e contemplati anche nei rapporti informativi. Ha, altresì, violato il bando di concorso, prescrivendo al punto b) dei criteri di valutazione il riferimento per gli anni 2006 e 2007 alle mansioni indicate nei soli rapporti informativi. Il foglio notizie presenta, poi, delle incongruenze con i sottogruppi redatti dalla Commissione, riportati nel verbale contenente i criteri di valutazione. In particolare, nel foglio notizie è chiara l’assenza della voce "qualità delle mansioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta". Per l’assenza di tale voce, "alcuni incarichi non valutati dalla Commissione sono stati ricompresi tra gli incarichi e i servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro..". Tra i titoli indicati nel foglio notizie figurano determinati incarichi ("componente gruppo di lavoro per ricerche ed individuazione fattori di rischio sui luoghi di lavoro", "impiegato in servizi di sicurezza per G8 L’Aquila", "titolare di NOS di livello Segreto/NATO con scadenza 10.9.2013 – impiegato in servizi di sala operativa" e "funzioni di Pilota comandante di velivolo nonché responsabile delle decisioni nello schierare e disporre del mezzo aereo qualora ne dovessero sussistere le condizioni. Equiparazione alle funzioni assolte da un appartenente al ruolo Ispettore e Funzionari"), che non sono stati valutati. L’Amministrazione di appartenenza ha, poi, sbagliato nel non indicare il servizio svolto presso l’Agenzia Europea Frontex. La valutazione dei menzionati titoli avrebbe permesso al ricorrente di collocarsi tra i vincitori, ottenendo un punteggio non inferiore a 90,35.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53. In via subordinata, sussistono i presupposti per lo scorrimento della graduatoria, atteso che si è a conoscenza che almeno 10 persone non si sono presentate al corso di formazione. Premesso che tale circostanza sarà documentata "non appena l’amministrazione darà riscontro all’istanza di accesso" all’uopo presentata, va evidenziato che il mancato ricorso alla graduatoria determina la violazione del principio di economicità, tanto più se si considera che, con decreto del 23 luglio 2009, è stato indetto un nuovo concorso interno per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente.

Con atto depositato in data 9 luglio 2010 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 14 luglio 2010 – ha prodotto documenti ed una memoria con la quale ha così sostenuto la legittimità del proprio operato: – il ricorso è irricevibile per tardività nella parte in cui risulta impugnato il D.M. 19 settembre 2008; – le mansioni di pilota del ricorrente sono state correttamente valutate con punti 6.0, accordando, tra l’altro, le mansioni di capo equipaggio; – gli altri incarichi, in quanto non risultanti da apposita attestazione ministeriale né da apposita trascrizione sul foglio matricolare, sono stati ritenuti rientranti tra le mansioni svolte e, pertanto, non suscettibili di valutazioni aggiuntive; – per quanto attiene alle "Missioni Frontex", va evidenziato che tale incarico non era inserito nel foglio notizie né segnalato nella parte riservata e che la richiesta di riesame è pervenuta in data 14 giugno 2010, ossia ben oltre la pubblicazione della graduatoria finale.

Con ordinanza n. 3281del 16 luglio 2010 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

In data 16 febbraio 2011 l’Amministrazione ha depositato copia del parere del Consiglio di Stato n. 4507/2010, emesso su ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto per l’annullamento del decreto del 29 marzo 2010 di indizione della parziale reiterazione della prova scritta del concorso in esame.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di soprassedere su questioni afferenti l’ammissibilità del ricorso e sull’integrazione del contraddittorio in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denuncia violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto afferma che la reiterazione della prova scritta per alcuni candidati avrebbe posto gli stessi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

Tale censura non è meritevole di condivisione.

Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento assunto dal Consiglio di Stato con il parere n. 4507/2010, prodotto agli atti, e, pertanto, riconosce la legittimità della scelta operata dall’Amministrazione sulla base dei seguenti rilievi:

– sussiste il potere dell’Amministrazione di "disporre, per economia di mezzi, la riedizione parziale delle prove, non potendo considerarsi violato l’art. 5 del bando in quanto nella rinnovazione della procedura le regole del bando vanno applicate tenendo conto dell’esigenza di conservazione degli atti e di non aggravamento della procedura";

– in ossequio a tali principi, "la ripetizione della prova solo con riferimento ai quesiti risultati viziati e solo per i candidati che avrebbero potuto piazzarsi utilmente… deve ritenersi conforme al principio di buon andamento amministrativo".

In ragione di quanto rilevato, il motivo di ricorso in esame è infondato.

3. Il ricorrente lamenta, poi, l’omessa valutazione da parte della Commissione esaminatrice di una serie di titoli specificamente indicati nel proprio foglio notizie e, precisamente, "Componente Gruppo di lavoro per ricerche e individuazione fattori di rischio sui luoghi di lavoro d.lgs. 09/04/2008 n. 81", "Impiegato in Servizi di Sicurezza per il G8 L’Aquila", "Titolare di N.O.S. di livello Segreto/Nato con scadenza 10.09.2013 – Impiegato in servizi di Sala Operativa" e "Funzioni di Pilota Comandante di Velivolo nonché responsabile delle decisioni nello schierare e disporre del mezzo aereo qualora ne dovessero sussistere le condizioni. Equiparazione alle funzioni assolte da un appartenente al ruolo Ispettore e Funzionari".

Anche tale censura è infondata.

Al fine del decidere, appare opportuno ricordare che il bando di concorso di cui al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 settembre 2008 prevedeva, all’art. 6, i "titoli ammessi a valutazione", individuandoli nei seguenti:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall’Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’Amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

Nel prosieguo, la previsione de qua statuisce: "Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi".

A ciò la Commissione esaminatrice ha provveduto nel corso della seduta del 25 marzo 2009 (cfr. verbale n. 17), attenendosi pedissequamente alle voci già indicate nel bando.

In particolare e per quanto di rilevanza in questa sede, ha stabilito:

– in ordine alle mansioni svolte, riportate alla precedente lettera b), il riferimento "per gli anni 2006 – 2007" alle "mansioni elencate nei rapporti informativi", mentre, per il successivo 2008, a "quelle riportate nel foglio notizie";

– per gli incarichi di cui alla successiva lett. c), l’assegnazione del punteggio agli "incarichi e servizi speciali risultanti esclusivamente da apposita attestazione ministeriale e da trascrizione sul foglio matricolare".

Posto che la valutazione complessiva delle prescrizioni in argomento consente ragionevolmente di distinguere tra voci che attengono – in generale – alla valutazione delle funzioni afferenti alle mansioni ordinariamente svolte dal dipendente (desumibili anche dai rapporti informativi) e voci che, invece, riguardano l’espletamento di funzioni particolari, e che tale distinzione vale a giustificare l’assenza "nel foglio notizie" della voce "Qualità delle mansioni svolte" per gli anni 2006 e 2007, inerente alle prime, va rilevato che:

– l’Amministrazione ha dimostrato di aver valutato "le funzioni di Pilota Comandante di Velivolo", accordando al ricorrente "la mansione di capo equipaggio con punti 6,00 invece di 5,00 spettante al pilota", e che ciò è avvenuto sulla base dei criteri di cui alla lett. b (anche se tali funzioni erano riportate – per espressa affermazione del ricorrente – nella "sezione inerente gli incarichi e i servizi speciali"). Tale valutazione è da ritenere corretta sulla base della nota in data 24 settembre 2009 della Polizia di Stato – II° Reparto Volo, la quale – attestando le ore di volo effettuate dal ricorrente in qualità di capo equipaggio elicottero (all. n. 15 alla memoria dell’Amministrazione) – è inidonea ad individuare l’attribuzione di un "incarico inerente a funzioni superiori" e sul rilievo che il ricorrente non ha – comunque – esplicitato i motivi per i quali, anche sotto il profilo normativo, tali funzioni dovrebbero essere intese come tali;

– la stessa Amministrazione spiega che gli ulteriori incarichi "citati dal T." non sono stati ritenuti suscettibili di valutazioni aggiuntive, ai sensi della voce c) dei criteri, in quanto "non risultano né da apposita attestazione ministeriale né da apposita trascrizione sul foglio matricolare". Premesso che tale asserzione non risulta affatto confutata dal ricorrente, la decisione assunta dall’Amministrazione è da ritenere sicuramente in linea con quanto stabilito dalla Commissione esaminatrice in sede di fissazione dei criteri, ossia con la previsione di cui è stata data in precedenza evidenza, la quale – tra l’altro – non risulta posta in discussione.

In definitiva, l’Amministrazione ha dato conto – contrariamente a quanto asserito nel ricorso e nonostante l’assenza nel foglio notizie della voce "qualità delle mansioni svolte…" – di aver preso in considerazione tutti i titoli riportati dal ricorrente nel foglio notizie e che, se in alcuni casi, a questi non ha attribuito una valutazione aggiuntiva, ciò è avvenuto esclusivamente in applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio prefissati.

Ciò detto, la censura sollevata dal ricorrente non può trovare positivo riscontro.

4. Da ultimo, il ricorrente afferma che "solo dopo aver avuto piena conoscenza dei criteri di valutazione…. ha compreso l’errore dell’Amministrazione di appartenenza, che non aveva indicato tra i titoli il servizio svolto presso l’Agenzia Europea Frontex", sostenendo che per tale servizio "avrebbe dovuto essere attribuito l’ulteriore punteggio di 0,5".

La censura de qua non è fondata.

Al riguardo, il Collegio pone primariamente in evidenza che tale servizio non era inserito nel foglio notizie.

Posto che tale foglio risulta "sottoscritto per presa visione e conferma da parte del candidato", va inequivocabilmente riscontrato, in capo all’interessato, un onere di verifica in ordine alla correttezza dei contenuti del foglio in questione.

Dal punto di vista dell’Amministrazione, tale onere non può che tradursi nel riconoscimento della legittimità della valutazione operata con esclusivo riferimento agli incarichi riportati nel foglio notizie, attesa l’impossibilità di riscontrare un obbligo di attivazione della Commissione esaminatrice per la verifica di tutti i titoli eventualmente valutabili in possesso del candidato (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 24 gennaio 2008, n. 548).

Ciò detto, l’operato dell’Amministrazione appare scevro da vizi, tanto più ove si consideri che l’interessato ha sì presentato istanza di riesame per il riconoscimento delle "missioni estero frontex" ma solo in data 14 giugno 2010, ossia ben oltre la data di pubblicazione della graduatoria finale, risalente al 7 maggio precedente.

5. Accertata l’infondatezza dei motivi di illegittimità formulati in ordine alla graduatoria impugnata, permane da esaminare la denuncia afferente la violazione dell’obbligo di scorrimento della graduatoria, prospettata "in subordine" dal ricorrente.

Anche tale denuncia non può trovare positivo riscontro.

A parte il rilievo che – nonostante l’impegno assunto – il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alle defezioni al corso di formazione dallo stesso poste in evidenza (le quali riguarderebbero "ben dieci persone") e trascurando, nel contempo, i riflessi inibitori che l’inizio del corso in questione esplica anche sulla posizione del ricorrente (in ragione del superamento del "numero massimo di assenze consentite", pari a 20 giorni e, dunque, già scadute il 6 luglio 2010), il Collegio osserva, infatti, che:

– come in precedenza già affermato da questo Tribunale (cfr., tra le altre, sent. n. 6956/2008; sent. n. 6957/2008), la configurabilità dell’obbligo di scorrimento della graduatoria e/o la preclusione dell’indizione di un nuovo concorso non possono che conseguire a prescrizioni espresse;

– nel caso di specie, tali prescrizioni non sono riscontrabili (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 11 settembre 2009, n. 8601);

– per contro, operano previsioni, quali l’art. 24 quater del d.P.R. n. 335/82 e l’art. 12 del d.lgs. n. 53/01, che – disponendo la copertura dei posti che risultano disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante "concorso" – supportano l’eccezionalità dello scorrimento della graduatoria, ossia avallano la regola della copertura dei posti vacanti da parte dei "vincitori" delle procedure concorsuali.

Ciò detto, la violazione de qua è insussistente.

6. In conclusione, il ricorso è infondato.

In ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter respinge il ricorso n. 5912/2010.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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