Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2011, n. 14927 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di P. V., ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria, avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva emesso con riguardo alla permuta di un terreno, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente affermando l’insussistenza dei presupposti impositivi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, trattandosi di cessione effettuata da soggetto che aveva cessato l’attività imprenditoriale, e comunque relativa a bene non strumentale. In particolare, i giudici d’appello, affermata l’inammissibilità della censura relativa alla parte della decisione di primo grado in cui si era ritenuta la mancanza di prova dell’inerenza del terreno permutato all’esercizio dell’impresa, rilevavano che la tesi dell’amministrazione (secondo la quale il momento impositivo doveva essere individuato con riferimento al momento in cui, a seguito della cancellazione della condizione sospensiva, il contratto aveva acquisito efficacia) si poneva in contrasto con quanto affermato nell’avviso opposto e sostenuto dalla stessa amministrazione in primo grado, e che in ogni caso tale tesi, fissando al 19.09.1991 il momento impositivo, comportava la decadenza dell’Amministrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57.

Al ricorso resistono con controricorso P.G. e B. M., eredi di Pa.Vi..

2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 6 e 57 nonchè art. 112 c.p.c., oltre che vizio di motivazione,, la ricorrente rileva che dalla sentenza impugnata non emerge alcun argomento plausibile a sostegno della decisione, la quale resterebbe pertanto incomprensibile e disancorata dalla precisazione dei fatti rilevanti, ed afferma che nella fattispecie il momento impositivo cui fare riferimento è il 19.09.91 (data di perfezionamento della condizione sospensiva come emergente dall’atto notarile) e che in tale momento sussisteva il presupposto impositivo soggettivo, essendo a quella data la contribuente in possesso di partita Iva.

La ricorrente aggiunge che i giudici d’appello si sarebbero pronunciati oltre il limite del petitum e delle eccezioni proposte e che, in ogni caso, dovendo le dichiarazioni annuali relative al 1994 essere presentate entro marzo del 2005, l’amministrazione ben poteva entro il 31 dicembre del quinto anno successivo procedere ad eventuale accertamento.

Le censure esposte sono in parte infondate e in parte inammissibili .

Deve innanzitutto escludersi che sussista nella specie la denunciata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, punto 4 posto che la motivazione della decisione impugnata, soprattutto se letta nel contesto dell’intera sentenza, anche tenendo in considerazione la parte di essa denominata "fatto", risulta, ancorchè sintetica (d’altra parte la norma citata dispone una esposizione addirittura "succinta"), esistente e comprensibile, al di là della sua eventuale non fondatezza sul piano giuridico, ovvero dalla sua eventuale contraddittorietà, omissione o insufficienza su alcuni punti decisivi, circostanze che possono rilevare in relazione a vizi diversi dall’error in procedendo consistente nella violazione dell’art. 36 citato).

Tanto premesso, le ulteriori censure risultano inammissibili per carenza di interesse.

In particolare, come emergente dalla sentenza impugnata (non censurata sul punto), i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso della contribuente sostenendo l’insussistenza dei presupposti impositivi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (quindi sia in relazione alla qualità del cedente che alla natura del bene) e le censure proposte avverso questa decisione sono state rigettate dai giudici d’appello, i quali, con particolare riguardo alla insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposizione (prova dell’inerenza del bene permutato all’esercizio dell’impresa), affermata dai giudici di primo grado, hanno dichiarato l’inammissibilità delle relativa censura, così confermando, sul punto, la decisione dei primi giudici. Tale parte della sentenza d’appello (al di là della generica censura di incomprensibilità della motivazione, proposta D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 e come sopra ritenuta infondata) non è stata espressamente fatta oggetto di censura in questa sede, con la conseguenza che la ricorrente non ha alcun interesse alle altre censure proposte, perchè, anche ove dette censure fossero fondate, non potrebbero giammai condurre ad una conferma dell’avviso opposto, dovendo ritenersi formato il giudicato sull’accertamento del giudice di merito concernente l’insussistenza del presupposto impositivo oggettivo, essendo stata dichiarata inammissibile la censura proposta in appello avverso tale statuizione e non essendo stata la sentenza d’appello censurata sul punto in questa sede.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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