Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 13-04-2011, n. 15130 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 11 novembre 2009 il Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile le istanze avanzate da D.A. ai sensi degli artt. 47, 47 ter, 50 ord. pen., atteso che l’istante non aveva adempiuto all’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, D.A., il quale lamenta violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione con riferimento al diniego dei benefici richiesti, atteso l’omesso mutamento di residenza, tuttora fissata in (OMISSIS) ex centrale del latte, presso il campo nomadi.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Sez. Un. 17 dicembre 2009, n. 18775).

In base all’art. 677 c.p.p., comma 2 bis, il condannato non detenuto ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.

2. Nel caso sottoposto a questa Corte, dall’esame degli atti, consentito trattandosi di denuncia di error in procedendo, risulta che D.A. non venne trovato all’indirizzo indicato nella domanda di misura alternativa alla detenzione e che, per tale ragione, la notifica dell’udienza camerale venne effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., a seguito di irreperibilità dell’istante, al difensore.

Il provvedimento impugnato ha, pertanto, correttamente argomentato che D. non ha assolto al prescritto obbligo di comunicazione del mutamento del domicilio con conseguente inammissibilità delle domande proposte.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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