Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
reviste dall’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Rilevato, in particolare, che il ricorso è stato accompagnato nelle conclusioni da una richiesta di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato;
Considerato che la richiesta di provvedimento cautelare risulta nell’atto introduttivo cancellata a penna ma che tale cancellazione non è stata confermata con la sottoscrizione del legale della ricorrente e, pertanto, è da considerarsi "tamquam non esset" in assenza di diversa specifica deduzione all’odierna Camera di Consiglio;
Considerato, poi, in fatto, che la ricorrente impugna l’atto del 19/01/09 con cui la polizia locale del Comune di Subiaco ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 125 del 27/09/08;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto la presupposta ordinanza di demolizione n. 125 del 27/09/08 avrebbe, in realtà, perduto efficacia in conseguenza dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata in data 29/12/08;
Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione non esplica alcun effetto sulla legittimità ed efficacia di quest’ultima non rivenendosi alcun riferimento in tal senso nell’art. 36 citato;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che non deve essere emessa nessuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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