Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2010) 07-07-2010, n. 25932 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27 giugno 2008, la Corte d’ Appello di Venezia, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, appellata da A.G. e M.A., dichiarava non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati di cui ai capi b) e d) perchè estinti per prescrizione, e, riqualificato il reato di cui al capo a) come tentativo di rapina aggravata, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e valutate le attenuanti prevalenti sull’aggravante, rideterminava la pena in un anno tre mesi di reclusione ed euro duecento di multa ciascuno: con revoca dell’ interdizione dai pubblici uffici e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi;

1) A.G.;

– mancanza contraddittonetà o manifesta illogicità della motivazione per la parte in cui: a) ha addebitato alla difesa di non aver portato a testimoniare i compagni di viaggio che avevano assistito ai fatti, senza tenere conto che non era stato possibile identificarli e che a tale scopo era stata inutilmente sollecitata la polizia giudiziaria e in ogni caso non era stato sentito il teste indicato C.S.;

b) ha ritenuto ininfluente accertare che egli aveva effettivamente telefonato ai genitori, perchè al contrario in tal modo si sarebbe potuto dimostrare che l’imputato, appena giunto nei pressi dello stadio, invece di dirigersi verso il B. aveva contattato i familiari, condotta contraria a quella di gratuita e violenta aggressione a lui addebitata;

c) ha ritenuto confortata la testimonianza dell’agente P. dal certificato medico acquisito parche il fatto che sia "volato di tutto" può anche significare che gli agenti hanno dato colpi.

Contrariamente a quanto asserito in sentenza l’agente P. ha motivi di rivalsa nei confronti della categoria dei "tifosi"; d) ha ritenuto attendibile i testi P. e B. malgrado le aperte contraddizioni tra i due e le contraddizioni interne alle stesse singole deposizioni ed ha ritenuto al contrario inattendibili le testimonianze della difesa;

e) ha ritenuto una "vigliaccata l’aggressione in danno del "ragazzine" senza verificare se M. avesse avuto la possibilità di rendersi conto che si trattava di un minorenne; f) ha ritenuto inattendibile F. senza acquisire i tabulati telefonici per accertare se fosse vera la circostanza che A. stava telefonando; g) ha ritenuto al contrario attendibile il B., giustificando la confusione della sua deposizione con, la concitazione del momento senza tenere conto che la deposizione è avvenuta ad un anno e mezzo di distanza dai fatti; h) ha ritenuto provato il dolo di impossessamento della bandiera attraverso una valutazione forzata dei fatti e degli atti processuali;

– mancata assunzione, di prove decisive, nonostante la difesa ne avesse fatto richiesta, costituite dai tabulati telefonici, dalle testimonianze dei genitori e di C.S..

2) M.A.: – violazione di legge in relazione all’art. 420 ter c.p.p., per non avere la Corte di appello tenuto conto della richiesta di differimento dell’udienza del 27.6.2008 per impedimento dell’imputato in quanto ricoverato presso l’istituto Ortopedico di Reggio Calabria; – violazione ed erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto che la sottrazione della bandiera al tifoso potesse concretizzare il reato di tentata rapina, laddove nessun profitto ingiusto è ravvisabile nella condotta dell’imputato, tenuto conto del contesto nel quale il fatto è avvenuto, caratterizzato esclusivamente dalla contrapposizione tra tifoserie.

Motivi della decisione

1. Ricorso di A.G.:

1.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sollecita, in tutti i punti nei quali si sviluppa relativamente alla considerazione delle testimonianze assunte, una non consentita valutazione alternativa del materiale probatorio, come tale non ammessa in questa sede.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindaco demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservava al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Putrella).

Quanto alle giustificazioni formulata dalla Corte territoriale in ordine alla mancata indicazione di possibili altri testimoni costituite dagli occupanti dell’autobus a bordo del quale il ricorrente era giunto a (OMISSIS), è agevole osservare che, in un processo di parti, quale è il rito accusatorio, non può farsi carico all’organo giudicante di svolgere indagini al fine di identificare testimoni sol perchè la parte interessata sostiene di non essere stata in grado di farlo. Nè illogicità manifesta si riviene nella parte della motivazione in cui si è ritenuta ininfluente la testimonianza dei genitori sulla telefonata ricevuta dal figlio una volta giunto a (OMISSIS). I giudici di merito non hanno infatti escluso che tale telefonata possa esserci stata. Ne hanno ritenuto l’ininfluenza in ragione del compendio probatorio acquisito.

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, che denuncia mancata assunzione di prove decisive, si osserva che relativamente alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici ciò di cui il ricorrente si duole è che il Tribunale (e poi la Corte di appello) non abbia ordinato l’esibizione dei tabulati dell’utenza telefonica dell’imputato, non abbia cioè esercitato attività di ricerca non di acquisizione della prova. La pretesa che il giudice si attivi per acquisire una prova, mediante la pronuncia di un ordine di esibizione, è destituita di fondamento posto che i tabulati di utenza telefonica sono nella libera disponibilità del titolare dell’utenza stessa. Si vuol dire che l’imputato che aveva interesse a dare dimostrazione del traffico del suo telefono aveva titolo per ottenere dalla compagnia telefonica di cui era cliente la documentazione relativa. Tale documentazione poteva essere offerta come prova e la sua produzione poteva essere oggetto di richiesta.

In ogni caso relativamente a tale richiesta cosi come a quella di assumere come testimoni i genitori dell’imputato, i giudici di merito, come già rilevato al paragrafo precedente, hanno giustificato il convincimento di ininfluenza (cioè di non decisività) con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non è censurabile in questa sede. In ordine alla mancata assunzione della testimonianza di C.S., la doglianza è svolta in maniera generica, perchè non spiega su quali circostanze il teste si sarebbe dovuto sentire, al fine di consentire la necessaria valutazione di decisività della stessa.

2. Ricorso di M.G.:

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

All’udienza del 27 giugno 2008 entrambi gli imputati (assenti) erano assistiti dall’Avv. Mauro Castelletti, difensore di fiducia, che non formulò alcuna richiesta di rinvio. Con il ricorso si deduce l’omessa statuizione su istanza di rinvio, che si assume inviata a mezzo fax, assieme alla nomina quale difensore dell’Avv. Giancarlo Nurolo e ad attestato di ricovero ospedaliero; ma in atti non vi è traccia di ricevimento di tali documenti. Vero è che essi sono stati allegati al ricorso, ma la prova del loro invio alla Corte veneziana non è offerta, tale non potendo essere costituita dalla stampa su un foglio della trasmissione ad un numero telefonico di (OMISSIS) di tre fogli non meglio specificati, in difetto di analoga annotazione su ciascuno dei documenti allegati.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè come correttamente spiegato nella sentenza impugnata, il "profitto" non deve necessariamente rivestire connotazione di carattere economico, potendo esso consistere in qualsiasi vantaggio che l’autore intende conseguire (cfr. Cass. Sez. 2^, 31.3-22.4.2008 n. 16658).

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di somma in favore della Cassa della ammende che, in regione dei profili di colpa desumibili delle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somme di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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