Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 13-04-2011, n. 15128 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna, pronunziando quale giudice della esecuzione ex art. 671 c.p.p. sulla istanza proposta nell’interesse del detenuto M.M., volta alla disciplina della continuazione in relazione ai fatti di cui alle condanne in data 20/12/2006, emessa dal GUP presso il Tribunale di Forlì, ed in data 4/7/2008, emessa dalla Corte di Appello di Bologna, ha dichiarato – con ordinanza depositata il 23/6/2010 – la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i reati in questione ed ha rideterminato la pena complessiva in anni cinque, mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa (applicando l’aumento di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa sulla pena irrogata per il reato, ritenuto più grave, oggetto – con gli altri ad esso unificati – della sentenza 4/7/2008 e pari ad anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa).

Per l’annullamento di tale ordinanza il M. ha proposto ricorso in data 8/7/2010 censurando l’erronea lettura dei dati afferenti la sentenza 4/7/2008 e la mancanza di alcuna motivazione in ordine ai criteri seguiti per praticare l’aumento per la continuazione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che colga nel segno il primo ed assorbente motivo proposto in ricorso, afferente il travisamento che, dei dati afferenti la sentenza 4/7/2008 presa in comparazione, ha viziato la decisione in questa sede impugnata.

Risulta infatti che al M., tratto a giudizio per rispondere dei reati oggetto della citata sentenza 4/7/2008 e descritti ai capi A – H1 – H2, il primo giudice aveva irrogato, con pronuncia del 26/7/2007, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato sub A e la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa in relazione ai reati sub H1 e sub H2 unificati sotto il vincolo della continuazione, pervenendo quindi alla pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Orbene la Corte di Bologna, nella richiamata sentenza del 4/7/2008, non ebbe affatto a confermare la pena ma, applicata la continuazione tra i fatti di cui a tutte e tre le imputazioni, irrogò la pena, rettamente richiamata in ricorso, di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Resta pertanto evidente come la pena complessiva conseguente al riconoscimento in executivis della continuazione in ragione della ulteriore vicenda sulla quale si è pronunciato in data 20/12/2006 il GUP del Tribunale di Forlì (che aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per altri due reati, anch’essi tra loro unificati ex art. 81 c.p.) debba essere determinata all’esito della corretta individuazione della pena base, ossia quella irrogata per il reato più grave, ed altresì della corretta specificazione degli aumenti sulla stessa praticati ai sensi di legge.

Si impone pertanto l’annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionammo e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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