T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 3165 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premette il Signor G.F. di aver partecipato al concorso per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza di finanzieri ausiliarianno 2000, bandito nel 1999 dal Ministero delle finanze e collegato al successivo 10° corso "Marte".

Riferisce il Signor F. che, dopo aver superato tutte le selezioni e gli accertamenti previsti nel bando, veniva ammesso a partecipare al corso "Marte" in svolgimento a Cuneo, durante il quale si procurava, in data 8 giugno 2000, una distorsione al ginocchio sinistro che, dopo il referto del Pronto soccorso presso l’Ospedale civile di Cuneo, gli imponeva un periodo di quindici giorni di convalescenza.

Racconta ancora il ricorrente che, al termine del corso, veniva collocato al 224° posto con un punteggio di 15,292 ed inviato presso la Compagnia Pronto impiego di Palermo per prestare servizio in qualità di finanziere ausiliario.Durante il servizio egli inoltrava domanda al fine di essere immesso in ruolo quale finanziere ed in data 6 dicembre 2000 inoltrava anche, per effetto dell’infortunio occorsogli durante il corso di addestramento, domanda per il riconoscimento della causa di servizio per infermità: gonalgia destra.

Soggiunge il Signor F. che la Commissione medico ospedaliera presso l’Ospedale militare di Palermo riconosceva come dipendente da causa di servizio l’accusata infermità.

Lamenta però il ricorrente che, in seguito ai fatti come sopra descritti ed all’atto della formazione della graduatoria definitiva degli aspiranti finanzieri (con riferimento alla quale aveva trasmesso la domanda il 6 dicembre 2000), egli si trovava collocato al 173° posto e con un punteggio di 22.10, in posizione quindi non utile visto che i posti disponibili erano 159.

Il ricorrente si duole per l’illegittimità delle operazioni valutative condotte dall’Amministrazione che hanno ingiustamente tenuto conto del periodo di convalescenza di quindici giorni provocato dall’infortunio patito durante il corso di addestramento di quattro mesi nel mentre seguiva una lezione di armi e tiro nella sede di Cuneo e dunque, per come è stato riscontrato anche dalla Commissione medica ospedaliera, per causa di servizio.

2. – Nel silenzio processuale dell’intimato controinteressato, si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente contestando la fondatezza delle avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame. In particolare la difesa erariale escludeva decisamente che la valutazione del F. sia stata condizionata dal periodo di assenza per malattia, giacché va confermato "che, con riferimento al periodo di addestramento, le assenze per malattia non sono rilevanti ai fini di un giudizio circa il rendimento e le attitudini evidenziate" (così, testualmente, a pag. 5 della memoria di costituzione dell’Amministrazione intimata).

3. – Con ordinanza collegiale 4 luglio 2001 n. 659 veniva disposta la produzione di documenti a carico dell’Amministrazione che, adempiendo, provvedeva al deposito. Successivamente, con ordinanza 14 novembre 2001 n. 6905 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Le parti hanno prodotto memorie conclusive con le quali hanno confermato le già rassegnate conclusioni.

Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 24 novembre 2010 la riserva è stata sciolta nelle Camere di consiglio del 12 gennaio 2011.

4. – Dalla lettura della documentazione depositata dall’Amministrazione in ossequio all’invito istruttorio manifestato dal Tribunale si può notare come l’organo di valutazione dell’Amministrazione ha provveduto a descrivere la malattia che ha colpito l’odierno ricorrente, nel senso di segnalare che il militare aveva dovuto subire alcuni giorni di convalescenza per l’infortunio subito. Di tale aspetto lo "specchio per la valutazione dei requisiti di servizio", stilato al termine del corso di formazione, dà conto prima di passare a segnalare la posizione del Signor F. al termine del corso di formazione e cioè 224° su 237 partecipanti.

Tali elementi documentali, diversamente da quanto sostiene la difesa del ricorrente, non conducono indubitabilmente a ritenere che quell’organo di valutazione abbia effettivamente tenuto in considerazione il periodo di convalescenza di modo da operare una decurtazione del punteggio meritato. In altri termini la documentazione prodotta, che è poi quella che esita dalla valutazione dell’organo deputato a selezionare le domande e che dà riscontro grafico agli elementi tenuti in considerazione per svolgere la valutazione di merito del militare per ritenerlo o meno meritevole dell’ulteriore permanenza nel Corpo, secondo le lineeguida tracciate nella circolare n. 264000/1320, non raccoglie alcun indizio per potersi ritenere che la commissione di valutazione abbia effettivamente dato peso all’assenza per malattia dell’aspirante finanziere durante il corso, in tal modo penalizzandolo nel posizionamento nell’ambito della graduatoria finale, lasciando aperta la possibilità che lo scrutinio si sia effettivamente concentrato sul curriculum del militare e sulla, ad esempio, non brillantissima posizione ottenuta al termine del corso di addestramento.

5. – D’altronde in materia la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della emanazione del provvedimento di ammissione in servizio permanente del militare la legge demanda alla Autorità militare competente una valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al rendimento; pertanto, è legittimo il giudizio negativo circa la meritevolezza di detta ammissione, che abbia tenuto conto dei non buoni precedenti disciplinari del militare e di uno sfavorevole rapporto informativo compilato sul suo conto.

In definitiva, la non ammissione al servizio permanente:

1) non costituisce un provvedimento di carattere disciplinare sicché in tale procedimento non trovano applicazione le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari;

2) il provvedimento (e giudizio) di non ammissione è assimilabile in tutto e per tutto a quello di dispensa dal servizio militare per non idoneità a ricoprire gli uffici del grado oltre che per scarso rendimento;

3) il proscioglimento dalla ferma volontaria per inidoneità o per scarso rendimento, così come il giudizio di non ammissione al servizio permanente comportano un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare, giudizio finalizzato ad accertare se il soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare col normale rendimento le relative attribuzioni (così, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2006, n. 210);

4) gli episodi della vita professionale presi in considerazione ai fini del proscioglimento non sono esclusivamente apprezzabili nell’ottica disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore morale, attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese durante l’espletamento del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2006, n. 610).

Fermo quanto sopra e sotto il profilo della valutazione contenuta nel giudizio espresso dalla commissione, va ricordato il costante orientamento del giudice amministrativo che, pur consapevole dell’ampia discrezionalità che supporta i giudizi valutativi riguardanti il personale militare, ritiene che tale valutazione non esula dal sindacato giurisdizionale di legittimità, essendo rimesso al giudice amministrativo il compito di ricercare la coerenza generale del metro valutativo adoperato per il candidato, anche con riferimento alle valutazioni espresse nei confronti degli altri scrutinati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 1997 n. 239 e 18 marzo 1997 n. 256), nonché di censurare l’operato della commissione se tale coerenza manca, non potendo mai l’agire della Pubblica amministrazione essere considerato illimitato o comunque insindacabile in sede di legittimità (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1996 n. 1127).

Ricostruito nei termini di cui sopra il quadro interpretativo della giurisprudenza in materia, il Collegio, confermando l’avviso già espresso in sede cautelare, non raccoglie dall’esame della documentazione presente in atti l’esistenza di alcuna spia o elemento dai quali far discendere il non imparziale o erroneo comportamento della commissione, non riscontrandosi elementi che possano confortare l’avviso di parte ricorrente secondo cui il punteggio sfavorevole acquisito sia il frutto – esclusivamente – di una illegittima valutazione del periodo di convalescenza patito dal militare a seguito dell’infortunio occorsogli in servizio.

6. – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto il Collegio reputa infondata l’unica e complessa censura dedotta dalla parte ricorrente, di talché respinge il ricorso.

La natura delle questioni trattate costituisce elemento che induce il Collegio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. novellato, a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite ed intimate.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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