Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2010) 07-07-2010, n. 25984 MISURE CAUTELARI PERSONALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza con cui in data 10.6.2009 (notificata solo il 8.4.2010) accogliendo la richiesta del pubblico ministero il Tribunale per il Riesame ha applicato a B.S. la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui al capo G (artt. 319 e 319 ter c.p., nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Polizia municipale, per fatto del (OMISSIS)), ricorre nell’interesse di questi il difensore fiduciario, con unico motivo denunciando mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Deduce il ricorrente che tali esigenze erano state escluse dal GIP sotto tutti i profili, dell’inquinamento probatorio, del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione delle condotte (per quest’ultimo evidenziandosi l’incensuratezza e l’unicità dell’episodio contestato). La diversa valutazione del Riesame sarebbe sorretta da motivazione solo apparente e da ipotesi astratte, giacchè: l’unico precedente giudiziario si era risolto in senso favorevole su conforme richiesta della parte pubblica, non vi erano state mai pendenze disciplinari, il comprovato rifiuto della ricezione di somme – dal Tribunale considerato indice di "astuzia" in relazione all’evoluzione della situazione – sarebbe stato comunque indicativo di resipiscenza, l’intervenuto spostamento di ufficio e funzione non solo sarebbe idoneo a non consentire ulteriori occasioni di illecito ma, in epoca pur successiva all’ordinanza impugnata, era stato seguito dalle dimissioni, con il conseguente definitivo abbandono dell’Amministrazione comunale, mentre non era stato considerato il tempo trascorso dai fatti e non risultava quindi indicata la ragione dell’attualità delle esigenze.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

Va premesso che il fatto, unico, contestato al B. è ascritto come consumato nel (OMISSIS).

Il Riesame sembra aver ritenuto sussistente il pericolo attuale di recidiva (così pare dalla locuzione "ad analoga soluzione", che apre la parte motiva che riguarda il B., dopo che la motivazione ha trattato la posizione del coindagato D.L. parlando di prognosi di recidiva) in ragione della callidità della sua condotta e della sua evidente conosciuta permeabilità alla corruzione, comprovata dal fatto stesso che il D.L. avesse proceduto nei suoi confronti – pur essendo B. ufficiale di polizia giudiziaria – con la proposta corruttiva, nonchè dei precedenti giudizìari per fatti analoghi. Ha però contestualmente dato atto che tali pendenze si erano per lui concluse positivamente. Ha poi ritenuto il mutamento di funzioni, intervenuto, irrilevante per la sua potenziale provvisorietà, ed anche per l’insidiosità dei metodi usati e la gravità della condotta ascritta al sottoposto alle indagini.

La motivazione è in parte apparente ed in parte contraddittoria e manifestamente illogica. Considerato il tempo trascorso dal fatto, il Tribunale avrebbe dovuto indicare aspetti fattuali specifici che giustificassero la misura custodiale carceraria, per l’esigenza appunto attuale di evitare la reiterazione di reati della stessa indole. Ora, è innanzitutto contraddittorio e manifestamente illogico indicare, tra le ragioni determinanti tale ritenuta attualità del pericolo di recidiva, il coinvolgimento in precedenti vicende, contemporaneamente comunicandone l’esito positivo e, tuttavia, non spiegando perchè una pendenza definita positivamente debba essere considerata sintomo di metodi insidiosi e gravità delle condotte: se è certo astrattamente possibile che l’esito "positivo" di una pendenza non escluda l’apprezzamento negativo dei fatti oggetto dell’accertamento giudiziario (si pensi ad una prescrizione dichiarata in fase di impugnazione dopo condanna nei precedenti gradi di giudizio o ad una soluzione "in rito" che non travolga "il fatto") è altrettanto certo che una tale valorizzazione negativa – in quanto risolventesi in un’eccezione al fisiologico significato logico dell’esito positivo di un procedimento penale – debba essere sorretta da rigorosa e logica motivazione.

Allo stesso modo, è manifestamente illogico far derivare dalla gravità e peculiarità di una singola vicenda l’idoneità ad attestare, per sè, una sorta di "tipo di autore" e a fronte di fatto/reato non ravvicinato, non indicare contestualmente fatti, o comunque elementi di qualsiasi genere – ma estranei alla mera astrattezza, idonei a comprovare la concretizzazione, nel periodo intermedio delle potenzialità negative intrinseche al "tipo di autore" ipotizzato.

Ancora, a fronte di un comprovato mutamento delle funzioni svolte è manifestamente illogico ritenerne l’irrilevanza non già perchè anche dalla nuova posizione funzionale sia possibile per l’interessato proseguire attività criminosa della stessa indole, ma perchè quel provvedimento organizzativo potrebbe essere revocato o modificato: infatti, in realtà con tale argomentazione si finisce con il dare atto che l’attualità del pericolo non c’è, in quanto – come osservato – non si contesta l’idoneità dello spostamento ad incidere positivamente sul pericolo di recidiva ma se ne paventa solo la possibile provvisorietà, così però attualizzando/anticipando un pericolo che contestualmente si riconosce non esistente allo stato e quindi del tutto solo eventuale.

Consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Il Giudice del rinvio valuterà, nel medesimo contesto, anche l’elemento di novità comunicato dalla difesa, in ordine alle sopravvenute dimissioni del B..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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