Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 13-04-2011, n. 15125 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 18 maggio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata da B.V. e non ratificava il provvedimento di applicazione provvisoria di questa misura adottato, il 2 marzo 2010, dal locale Magistrato di sorveglianza, atteso che il condannato non risultava avere iniziato il programma terapeutico presso il competente servizio psichiatrico. Rigettava, inoltre, le domande di detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47 ter, comma 1, lett. c), d), ord. pen.) e di affidamento in prova al servizio sociale per insussistenza dei rispettivi presupposti.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente B., il quale lamenta vizio della motivazione in relazione alle ragioni poste a base del diniego delle misura invocate, tenuto conto delle opportunità lavorative, dell’avvenuta rivisitazione critica del passato deviante, delle ragioni sottese alla mancato risarcimento del danno, della omessa previsione di alcun obbligo di sottoporsi a terapie di tipo psichiatrico.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente tende a provocare una non consentita rivalutazione nel merito della decisione adottata, sorretta da corretta e congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del diniego di concessione delle misure alternative alla detenzione in carcere.

Con riferimento alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale correttamente il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda sulla prognosi negativa scaturente dagli esiti dell’osservazione della personalità, dalle prospettive lavorative nel medesimo ambito (arte e creazioni artistiche) in cui sono maturati gli illeciti (appropriazione indebita di quindici opere grafiche del pittore C.C.), dall’omesso risarcimento del danno patito dalla parte offesa, sintomatico del mancato ravvedimento del condannato.

Per quanto concerne le dedotte patologie correttamente il provvedimento impugnato ha messo in luce non solo l’assenza di patologie incompatibili con la detenzione in carcere, ma anche qualsiasi seria e obiettiva volontà di intraprendere un serio programma terapeutico e, infine, l’opportunità di potere ricorrere – in presenza dei presupposti, allo stato insussistenti – al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell’art. 148 c.p..

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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