Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 13-04-2011, n. 15076 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GUP presso il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M. L. e Ma.Ez., rispettivamente autrice dell’articolo e direttore responsabile del quotidiano (OMISSIS), per il delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di Z.A., commesso il (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., parte civile costituita, il quale lamenta, a mezzo del proprio difensore, quale unico motivo una erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) nonchè la mancanza o illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con particolare riferimento alla corrispondenza tra i fatti ascritti in sede penale allo Z. e quelli, viceversa, descritti nell’articolo giornalistico.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da accogliere.

2. E’ nota la giurisprudenza di questa Corte che ha posto in evidenza come la cronaca giudiziaria sia lecita quando consista nel dare notizia di un "provvedimento giudiziario" in sè ovvero nel riferire o commentare l’attività investigativa o giurisdizionale.

La stessa giurisprudenza aggiunge che quando, però, le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate dall’autore del pezzo per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella prospettazione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un’autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (v. Cass. Sez. 1, 28 gennaio 2008 n. 7333).

E ancora, si è rilevato che è configurabile la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l’affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte (v. Cass. Sez. 5, 11 marzo 2005 n. 15643).

La cronaca giudiziaria è, infatti, lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacchè, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti (v. Cass. Sez. 5, 21 ottobre 2008 n. 44522).

Nella specie, questa volta in punto di fatto, si osserva come il Giudice a quo abbia correttamente affermato che nell’articolo giornalistico per cui è causa fosse riportata effettivamente la posizione dell’indagato Z. e la ragione degli addebiti formulati a suo carico ai sensi dell’art. 317 c.p..

Al contrario, il Giudice del merito non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte nella materia e di cui si è dianzi fatta menzione allorquando ha affermato che le espressioni dell’articolo di cui al capo d’imputazione dell’ascritta diffamazione sembrerebbero una mera "imprecisione, comunque collegata al dato oggettivo dell’aumento delle rimozioni auto".

Invero le parole: "per garantire l’incasso minimo di 6,8 milioni di Euro al Clt, l’ex comandante dei Vigili Urbani Z.A. inserì le rimozioni delle vetture tra gli obiettivi dei singoli comandanti locali necessari per ottenere il premio di produzione di fine anno: da cui derivò l’impennata vertiginosa del numero delle rimozioni di auto nella capitale" non trovano affatto giustificazione nè origine nel contenuto degli atti del processo penale a carico dello Z..

L’imputazione ascritta a tale soggetto riguardava una presunta costrizione nei confronti della società Consorzio Laziale Traffico per indurla ad acquistare un determinato procedimento informatico per la gestione del servizio di rimozione dei veicoli.

Il collegamento tra la indicata costrizione alla conclusione dell’acquisto del programma informatico e l’impennata vertiginosa del numero delle rimozioni per l’ottenimento del premio di produzione di fine anno sembrerebbe non corrispondere alla verità per cui, non potendo questa Corte entrare nel merito del suddetto accertamento, allo stato non evidenziabile, nè altrimenti giustificabile con la motivazione, quantomeno non completa, circa una mera imprecisione del giornalista deve procedersi al chiesto annullamento con rinvio.

3. Il ricorso va, in conclusione, accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al GIP presso il Tribunale di Roma per una nuova valutazione sulla corrispondenza tra il contenuto effettivo dell’indagine penale a carico di Z.A. e quanto, viceversa, riportato nell’articolo giornalistico pubblicato il 25 luglio 2008 dal quotidiano (OMISSIS).
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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