Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 14900 Manutenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A., con ricorso in data 12.10.93, premesso di essere proprietario e possessore della propria casa di abitazione sita in (OMISSIS) e di una striscia di terreno che separa il proprio immobile dagli appartamenti dei propri germani G. e P., nonchè sulla area ad essa soprastante, deduceva che nel mese di settembre dello stesso anno, il frontista C. P., aveva collocato nella zona di esclusivo godimento dell’esponente e precisamente all’altezza del primo piano edificarle, una condotta di gas metano a servizio del proprio appartamento.

Precisava che tale suo diritto e potere di fatto aveva la sua fonte negoziale nell’atto di divisione e donazione per notaio Elia di Taranto rep. n. 214.052 del 5.6.70,esibito in atti ad colorandam possessionem. Poichè tutto ciò costituiva non solo una molestia ed una turbativa all’esercizio del possesso ed alle ragioni della proprietà, ma anche una pretesa servitù di gasdotto su fondo altrui, mai costituita nè tollerata, chiedeva il ricorrente all’adito pretore di Taranto, ai sensi dell’art. 1170 c.c., e art. 703 c.p.c. il provvedimento cautelare avente ad oggetto la rimozione della controversa conduttura del gas.

Si costituiva il resistente C.P. il quale senza contestare il dominio di fatto e di diritto dedotto dal ricorrente, sulla base di un’interpretazione dell’art. 840 c.c., dichiarava di aver collocato la conduttura del gas in area appartenente ad altro soggetto ( C.G.). All’esito della fase sommaria della procedura, il pretore con ordinanza dell’8.2.94 ordinava al resistente di rimuovere la tubatura del gas, provvedimento questo che veniva confermato con la sentenza in data 25.6.97, resa all’esito del giudizio di merito. Riteneva il tribunale che a prescindere se il tubo del gas ricadesse o meno nella colonna d’aria sovrastante la stradina o ne esorbitasse a causa della rientranza della parete di confine su cui esso era poggiato, l’accertata violazione delle distanze legali ex art. 889 c.c., comma 2 (il tubo non aveva rispettato la distanza di almeno un metro dal confine) integrava una molestia del possesso de fondo finitimo. La prederà sentenza veniva però riformata dal Tribunale di Taranto adito in sede d’appello da C.P., con la decisione dei 17.5- 17.7.99, sul presupposto che la predetta condotta di gas era stata installata dall’appellante al di fuori dell’area sovrastante la stradina di cui era proprietario e possessore C.A., per cui nessuna molestia possessoria sotto tale profilo poteva ipotizzarsi.

Ricorreva per la cassazione della decisione C.A., con 4 motivi di gravame; resisteva con controricorso C.P..

La S.C. con la sentenza n. 1136/03 depos. il 4.1.03 accoglieva il ricorso per quanto di ragione, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.

Riteneva la Corte che nel caso di specie, non poteva essere negata la tutela possessoria dal momento che la collocazione del tubo del gas era avvenuta comunque senza il rispetto delle distanze legali, interferendo in tal modo nel possesso del ricorrente, del quale costituiva pur sempre una molestia, per cui la tutela accordata ai sensi dell’art. 1170 c.c. da parte del pretore non esorbitava dalla situazione di fatto denunciata.

Con atto notif. in data 23.9.03 C.P. riassumeva la causa aventi al giudice di rinvio e l’adita Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto con sentenza n. 277/05 rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata del Pretore di Taranto in data 25.6.97. Avverso la predetta sentenza C.P. ricorre per cassazione sulla base di 3 censure, illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’intimato C.A..
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’esponente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento (violazione dell’art. 384 c.p.c.; in subordine, violazione dell’art. 111 Cost., nonchè degli artt. 132 e 114 c.p.c.).

Sostiene che la sentenza è nulla in quanto: il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato dalla S.C. nè "…. ha giustificato la decisione non essendo le dieci parole dedicate alla motivazione idonee a far partecipare le ragioni per cui non abbiamo avuto torto e controparte ha avuto ragione"; in quanto "..in violazione di cui all’art. 115 c.p.c. è stato erroneamente ravvisato il riconoscimento da parte del ricorrente dell’altrui possesso sulla striscia di terreno della larghezza di m. 2, rispetto alla quale ci sarebbe stata la violazione della distanza di cui all’art. 689 c.c. e quindi la molestia lamentata a seguito della posa in opera del gasdotto. "In realtà – sostiene l’esponente -non vi ere stato alcun riconoscimento di tale pretesa avendo esso ricorrente rifiutato il contraddicono su siffatta domanda ritenuta nuova ed inammissibile in quanto diversa da quella proposta in sede cautelare, dove non si era fatto cenno alla questione della violazione delle distanze legali.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 – 2043 c.c.. La sentenza perviene all’affermazione della responsabilità del deducente senza alcun accertamento del dolo o della colpa dello stesso (animus turbandi) attesa la "parvità" della turbativa di cui si discute, costituita dalla collocazione, sulla parete del proprio fabbricato, di una conduttura del diametro di appena cm 2.

Con il 3 motivo infine il ricorrente denuncia il vizio di motivazione e violazione di legge ( art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.). Deduce in subordine l’esistenza di un vizio di motivazione "a proposito dell’affermazione secondo cui il possesso della res controversa era pacifico per riconoscimento fatto in limine litis, non essendo state esplicitate le ragioni che dovrebbero sorreggere siffatte asserzioni, con riferimento ai brani degli scritti in cui l’asserito riconoscimento dell’altrui possesso sarebbe stato contenuto".

Le suddette doglianza non hanno pregio. Premesso che il 2 motivo è inammissibile in quanto non risulta mai proposto in precedenza, si osserva che il ricorrente non ha specificato ed indicato in che cosa esattamente consistano le denunciate violazioni di legge ed il dedotto vizio di motivazione da parte del giudice di rinvio. Deve rilevarsi ancora la violazione del principio di autosufficienza per non aver riportato i passi della sentenza impugnata cui si addebitano vizi di motivazione (Cass. n. 1170 del 23/01/2004). Si può peraltro rilevare che il menzionato atto di divisione è stato correttamente preso in considerazione – in conformità del resto con quanto stabilito dalla S.C. – solo ad colorandam possessionem, mentre, come sottolineato dal giudice del rinvio, sempre la stessa S.C. ha escluso un qualsiasi vizio di ultrapetizione rilevando altresì che la collocazione del tubo a distanza inferiore a quella legale "costituisce pur sempre una molestia del possesso" legittimante la tutela possessoria invocata. La corte territoriale ha al riguardo precisato che la tutela possessoria accordata "… si ricollega….alla molestia conseguita alla collocazione della condotta del gas a distanza inferiore a quella di un metro prescritta dalla disposizione codicistica di cui all’art. 889 c.c. piuttosto che alla pur rappresentata (dall’attore in manutenzione) parziale invasione dell’area sovrastante la summenzionata zona di terreno".

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorano, oltre spese accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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