Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 13-04-2011, n. 15063 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso è interposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 25.2.2010 che confermava la condanna del B., già inflitta dal Tribunale di Firenze il 14.6.2006 per bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale, e riformava la decisione relativa ad B.E., con esclusione della responsabilità delle azioni di inquinamento patrimoniale e conseguente riduzione per quest’ultima della pena.

L’impugnazione s’incentra esclusivamente sul travisamento della prova che ha indotto la Corte territoriale a ritenere corretta la declinazione della competenza in Firenze da parte del giudice concorsuale, anzichè Vicenza, errore determinato dall’infedele lettura delle risultanze della perquisizione e sequestro della contabilità e del deposto testimoniale dell’ufficiale procedente.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza dichiarativa di fallimento non soltanto determina la competenza territoriale del giudice penale ed è necessario richiamare quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite per cui la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale, e non per i fatti con essa accertati.

Sicchè, in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale; nè la disciplina delle questioni pregiudiziali prevista dal codice di rito agli artt. 2 e 3 vale a spostare le premesse di diritto sostanziale, perchè i presupposti di fatto accertati nella sentenza richiamata dalla fattispecie penale non sono una "questione pregiudiziale" della quale possa ritenersi investito il giudice penale, dato che essi sono stati appunto accertati da detta sentenza, "la quale vincola il giudice penale (purchè esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione pregiudiziale" implicata dalla fattispecie….. E’ il caso poi di precisare che quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge… Nel caso, poi… si tratti di un provvedimento giudiziale, il giudice penale non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l’esistenza dell’atto e la sua validità formale" argomentazione da cui discende il principio di diritto per cui il giudice penale non può sindacare nel merito la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2008, Niccoli, CED Cass. Rv. 239399).

Pertanto il ritenuto travisamento della prova risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere.

Tutto ciò per tacere del fatto che anche l’eventuale risoluzione dell’identificazione della competenza territoriale a seguito della risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) con il tribunale segnalato dalla difesa non muterebbe la situazione giuridica poichè la risoluzione del conflitto di competenza tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dalla L. Fall., art. 9 bis, (introdotto dalla D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 8), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente (cfr. Cass. civ Tordi sez 1, 31 maggio 2010, n. 13316).

Donde l’infondatezza dei ricorsi e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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