T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-04-2011, n. 3188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, società esercente l’attività commerciale di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 262 del 17 febbraio 2010, a firma del dirigente della U.O.A. del I Municipio del Comune di Roma, con la quale le è stato ingiunto la rimozione di un cassonetto luminoso a bandiera bifacciale posto all’esterno dei locali siti in Largo della Fontanella Borghese, n. 85.

La ricorrente ha dedotto che la citata determinazione è viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’insegna oggetto di contestazione, relativa ad una rivendita di tabacchi, non è stata apposta, né appartiene all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande gestito da essa ricorrente. Ad avviso di quest’ultima, l’unico soggetto giuridico al quale poteva essere correttamente destinato il provvedimento impugnato è il sig. A. G.D.M., titolare della licenza n. 2725 dell’8 aprile 2008 per la gestione di una rivendita di tabacchi lavorati.

In sintesi, secondo la prospettazione della ricorrente, ci sarebbe stato un errore di valutazione dell’autorità amministrativa, la quale, basandosi esclusivamente sulla parziale corrispondenza dei nominativi, ha attribuito le responsabilità imputabili esclusivamente al titolare di una licenza di vendita di tabacchi, ad un ente societario titolare di una diversa autorizzazione commerciale.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Carenza di presupposti soggettivi; 2) Violazione di legge ed eccesso di potere verso il provvedimento impugnato – obbligo di insegna assenza di potere discrezionale della P.A. -; 3) Difetto di motivazione per parzialità della medesima – motivazione mancante, carente o perplessa; 4) Eccesso di potere: disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti; 5) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, istruttoria carente, irragionevolezza; 6) Ulteriore profilo di eccesso di potere: sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, irragionevolezza manifesta.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame.

4. Con ordinanza n. 962 del 18 giugno 2010, la Sezione ha ordinato al Comune di Roma di depositare documenti e documentati chiarimenti sui fatti in causa ed ha fissato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2010.

5. Con ordinanza n. 4554 del 15 ottobre 2010, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

6. All’udienza del 16 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Risulta per tabulas che con la determinazione dirigenziale impugnata è stato ingiunto alla società ricorrente di rimuovere "n.1 cassonetto luminoso a bandiera bifacciale con scritta T RIV N. 30 TABACCHI VALORI BOLLATI di m. 0,70×0,30×0,10".

La società ricorrente ha documentato di essere titolare di una autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei locali di Largo della Fontanella Borghese n. 85 e che il sig. G.D.M. A., socio della predetta società, è titolare esclusivo della licenza per la rivendita di tabacchi lavorati n. 30 dell’8 aprile 2008 nei medesimi locali di Largo della Fontanella Borghese n. 85.

Ha, pertanto, censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui, attribuendo alla società titolare della autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande la responsabilità della abusiva apposizione dell’insegna relativa alla rivendita di tabacchi lavorati, ha erroneamente obliterato che detta insegna riguarda la rivendita di cui alla licenza nella titolarità del sig. G.D.M. A..

3. Rileva il Collegio che l’errore in cui è nella specie incorsa l’Amministrazione resistente risulta con evidenza dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti e, segnatamente, dal verbale di accertamento di sanzione amministrativa redatto dalla Polizia Municipale il 25 marzo 2009.

In tale verbale, redatto a carico del sig. G.D.M. A., si imputa a quest’ultimo la condotta di abusiva installazione dell’insegna della rivendita di tabacchi lavorati di cui alla licenza dell’8 aprile 2008.

Nonostante con nota del 13 luglio 2008 la Polizia Municipale abbia comunicato al dirigente dell’U.O.A. Centro Storico le risultanze del predetto verbale di accertamento, correttamente indicando le generalità del trasgressore, l’ordine di rimozione dell’insegna di cui al provvedimento impugnato è stato erroneamente emesso nei confronti della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, e non nei confronti della persona fisica del titolare della licenza n. 30 dell’8 aprile 2008.

Tale errore conferma la fondatezza del primo motivo di censura formulato dalla società ricorrente.

4. Gli argomenti che precedono impongono l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il pronunciato annullamento non lascia residuare alcun interesse all’esame degli altri motivi di censura, che possono ritenersi assorbiti dalla decisione.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determina dirigenziale n. 262 del 17 febbraio 2010.

Condanna il Comune di Roma a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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