T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-04-2011, n. 3186 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente, in prossimità della trattazione del merito, ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse nella coltivazione del ricorso in esame, avendo l’amministrazione resistente provveduto a convertire la licenza di commercio assegnando all’istante, in via definitiva, il posteggio sito in Roma, via delle Muratte;

– che, in ragione di quanto sopra, l’interessato ha chiesto che l’impugnativa venga dichiarata improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio;

– che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che stimasi equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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