T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-04-2011, n. 3184 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Agosta ha bandito il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di vigile urbano, Cat. C1 e, a conclusione della procedura, nell’anno 2005, ha assunto il candidato collocatosi al primo posto della graduatoria, ossia il sig. T.M.; nella detta graduatoria la ricorrente si era invece collocata alla seconda posizione.

Avendo la ricorrente ritenuto che, a seguito dell’asserito trasferimento definitivo in mobilità esterna del controinteressato, si fosse liberato il relativo posto nella pianta organica, con l’istanza del 22.7.2008 ha richiesto al comune l’accesso agli atti al fine di verificare per quale motivo il comune non procedesse allo scorrimento della graduatoria, riscontrata da parte del comune con la nota del 26.8.2008, con la quale, previa allegazione della documentazione richiesta, è stata comunicata l’assenza di posti liberi nella pianta organica, essendo stato il vincitore soltanto comandato presso un altro ente pubblico, con la conseguente mancanza della necessità di procedere al richiesto scorrimento.

Con il ricorso introduttivo, oltre alla detta nota del 26 agosto 2008, sono stati impugnati i provvedimenti, di data ed estremi sconosciuti, con cui il Comune di Agosta non ha provveduto a nominare Vigile Urbano la ricorrente, risultata idonea in quanto seconda qualificata al concorso ad un posto definito nel 2005, nemmeno a seguito del trasferimento del primo vincitore presso il Comune di Agosta.

Ne è stata dedotta l’illegittimità, previa riaffermazione della giurisdizione del giudice adito, per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 del D. lgs. n. 267 del 2000 ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

L’obbligo di provvedere alla nomina si fonda sulla circostanza che il comune ha modificato la propria pianta organica con la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 10.3.2003, prevedendo l’aumento del numero dei posti di vigile urbano (da uno a due posti), con la contestuale integrazione del profilo professionale del posto di cat. C1 dell’area tecnica "autista scuolabus" in "autista scuolabusvigile urbano"; inoltre la graduatoria, approvata in data 12.12.2005, doveva ritenersi ancora valida ed efficace alla data in cui la ricorrente ha presentato l’istanza di scorrimento.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Ai fini che interessano la ricorrente, non rileverebbero le modalità secondo le quali il vincitore non presta servizio presso il comune (mancando, peraltro, idonea documentazione attestante che trattasi nel caso di specie effettivamente di comando e non invece di mobilità esterna), ma esclusivamente la circostanza che il posto messo a concorso sia in concreto rimasto privo di copertura; né le deliberazioni della G.M. richiamate nella impugnata nota di diniego del 26.8.2008 atterrebbero alla fattispecie di cui trattasi.

3. Eccesso di potere per errore nei presupposti e violazione del principio di affidamento.

Non vi sarebbero i presupposti per qualificare come comando, e non invece come trasferimento, il provvedimento adottato nei confronti del vincitore del concorso.

Il Comune di Agosta si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza del merito del ricorso del quale ha conseguentemente chiesto il rigetto; in particolare ha rilevato l’insussistenza di un obbligo per l’amministrazione di procedere all’assunzione in presenza di una graduatoria ancora valida ed ha confermato la mancanza della disponibilità del relativo posto in pianta organica, atteso il comando solo temporaneo del controinteressato per motivi di servizio presso la Procura di Tivoli.

Con la memoria del 23.1.2009 la ricorrente ha illustrato il contenuto della deliberazione n. 2/2008 del 3.1.2008 (non allegata alla memoria del comune e dallo stesso non comunicata in sede di accesso agli atti alla ricorrente) avente ad oggetto il nulla osta per il trasferimento per mobilità esterna del controinteressato ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Con l’ordinanza n. 103/2009 del 27.1.2009, cui è stata data esecuzione in data 9.3.2009, sono stati disposti incombenti istruttori.

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificati in data 30.4.2009 e depositati nei termini, la ricorrente ha impugnato la delibera n. 37/2008 del 27.3.2008 con la quale il comune ha concesso il nulla osta per la proroga della mobilità o del comando del controinteressato presso l’Unione dei Comuni "Civitates Sabinae" e la successiva delibera n. 115/2008 del 20.11.2008 con la quale è stata disposta l’applicazione del controinteressato presso la Procura di Tivoli, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della disp.att. c.p.p..

Ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Nullità per difetto assoluto di attribuzione.

Dalla documentazione depositata in giudizio e successivamente acquisita dalla ricorrente, risulterebbe che sin dal 2007 il controinteressato sarebbe stato trasferito in mobilità esterna presso l’Unione dei Comuni "Civitates Sabinae", con la deliberazione n. 92/2007, con la conseguente cessazione di ogni rapporto con il comune cosicché questi non avrebbe più potuto disporre riguardo al rapporto di servizio concernente il controinteressato.

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 91, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà tra provvedimenti e per difetto di idonea motivazione ed istruttoria.

Il provvedimento di proroga del servizio presso la detta Unione e la successiva applicazione del controinteressato presso la Procura sarebbero illegittimi perché il rapporto di servizio con il Comune doveva intendersi cessato: tali atti, si sostiene, presuppongono l’adozione di una sostanziale revoca del precedente provvedimento, che si appaleserebbe del tutto irrituale ed illegittima.

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per irragionevolezza e per difetto di motivazione ed istruttoria.

Peraltro tutti gli impugnati provvedimenti sarebbero illegittimi per la violazione delle norme di partecipazione procedimentale, non avendo il comune mai provveduto a dare comunicazione alla ricorrente dell’adozione in corso delle dette illegittime deliberazioni.

4. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per violazione degli articoli 5 e 6 del D.P.C.M. n. 325 del 5.8.1988, e per difetto di idonea motivazione ed istruttoria.

A seguito del perfezionamento della procedura di mobilità esterna sarebbe definitivamente venuto meno ogni rapporto di servizio con l’amministrazione di provenienza e l’interessato non avrebbe potuto essere riassegnato in un momento successivo alla medesima.

Il comune si è costituito sul detto ricorso per motivi aggiunti depositando la memoria difensiva in data 8.6.2009, con la quale ha ribadito le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 2594/2009 del 9.6.2009 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 20.10.2009 e depositato in data 5.11.2009, la ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 18.9.2007 con la quale è stata deliberata la concessione del nulla osta per il trasferimento in mobilità esterna presso l’Unione dei comuni.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Nullità ai sensi dell’articolo 21 septies della L. n. 1034 del 1971 per difetto assoluto di attribuzione.

2. Illegittimità in via derivata.

3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 88 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e degli articolo 56 e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, difetto di istruttoria e di motivazione.

4. Risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Con la memoria del 4.1.2011 la ricorrente ha più diffusamente argomentato sui motivi tutti di censura ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione la ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria del concorso per un posto di vigile urbano presso il Comune di Agosta, lamenta il mancato scorrimento della detta graduatoria ai fini della sua assunzione in servizio, richiesto nel presupposto che, nel periodo di validità della graduatoria, il vincitore del concorso non fosse più in servizio presso il comune in quanto già trasferito definitivamente in mobilità esterna presso un altro ente pubblico e si fosse, conseguentemente, reso disponibile nella pianta organica il relativo posto (o che, comunque, il comando sia stato disposto illegittimamente non essendone stato individuato il relativo termine).

Il comune ritiene, invece, che il vincitore sia da considerarsi ancora attualmente incardinato nell’organico comunale essendo stato soltanto comandato (e non invece definitivamente trasferito in mobilità esterna).

Si premette che, secondo un orientamento giurisprudenziale nella materia oramai consolidato ed anche di recente ribadito, l’amministrazione pubblica non ha l’obbligo, ma solo la facoltà, di procedere, in seguito ad un pubblico concorso, all’assunzione di quanti si siano collocati in posizione di idoneità, i quali non hanno, pertanto, diritto allo scorrimento della graduatoria (Cons. di Stato, Sez. V, 1.10.2010, n. 7244).

Il mancato scorrimento della graduatoria costituisce, dunque, il frutto di un ampio potere discrezionale che, riguardando scelte di merito dell’azione amministrativa, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti (Cons. di Stato, Sez. IV, 3.12.2010, n. 8519).

Ed, al riguardo, si rileva ulteriormente che rientra nella sfera di competenza del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità, la controversia avente ad oggetto atti ulteriori alla conclusione di una procedura concorsuale, che non si sostanziano nell’assunzione al lavoro, ma sono a monte di tale momento e consistono nella determinazione di carattere organizzativo di procedere allo scorrimento della graduatoria già formata (la cui conseguenza è il mancato ricorso al concorso pubblico), ossia in una determinazione assunta in base ad una scelta effettuata mediante l’esercizio del potere amministrativo discrezionale a fronte del quale sono configurabili esclusivamente posizioni soggettive di interesse legittimo (Cons. di Stato, Sez. V, 1.10.2009, n. 5937).

Nel caso di specie l’amministrazione comunale ha motivato la propria decisione di non procedere al richiesto scorrimento, come in precedenza ricordato, in quanto ha ritenuto che nella propria pianta organica non vi fosse, al momento, alcuna vacanza relativamente alla qualifica in questione (essendo stato il vincitore assunto soltanto comandato temporaneamente presso altra amministrazione pubblica e non invece definitivamente trasferito).

Appare, pertanto, opportuno preliminarmente individuare i tratti distintivi degli istituti che interessano.

La procedura di mobilità esterna riguarda il trasferimento, su base volontaria, di un dipendente della pubblica amministrazione dall’ente di appartenenza a quello che ha attivato la procedura medesima: si tratta quindi di procedura che, da un lato, coinvolge solo soggetti già assunti presso una pubblica amministrazione, mentre, dall’altro, si traduce in una mera modificazione soggettiva della titolarità del contratto di lavoro, che passa dall’amministrazione di provenienza a quella che ha attivato la procedura medesima.

Per l’attuazione della mobilità volontaria esterna dei dipendenti pubblici è necessario, quindi, il consenso non solo dell’amministrazione di partenza, ma anche di quella di arrivo.

La mobilità esterna volontaria è atto di gestione del rapporto di lavoro e determina, pertanto, una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente ed una cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l’amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto.

La mobilità può essere posta in essere mediante selezione del personale attraverso una procedura comparativa o mediante passaggio diretto.

Il perfezionamento della procedura, comunque, si verifica soltanto quando l’interessato ha manifestato la propria accettazione ad ottenere il trasferimento per mobilità su un determinato posto vacante appartenente ad un specifica qualifica funzionale e si è provveduto alla formale attribuzione di un posto vacante nell’organico dell’amministrazione di destinazione ed al relativo inquadramento con l’iscrizione nel ruolo della detta amministrazione.

Ed infatti, l’articolo 30 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse." – di cui non è dubitabile in alcun modo l’applicazione anche agli enti locali (Cons. di Stato, Sez. V, 18.8.2010, n. 5830)- dispone al riguardo che "… 2quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione….".

Il comando, invece, determina una precaria utilizzazione del dipendente presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento egli è inserito, senza, però, l’effetto di modificarne lo stato giuridico, né di costituire con tale diverso soggetto, pubblico o privato che sia, un nuovo o diverso rapporto d’impiego: con il comando il dipendente è soltanto tenuto a prestare servizio nell’interesse immediato del diverso ente e ad essere sottoposto al relativo potere gerarchico, mentre il suo stato giuridico ed economico resta regolato alla stregua dell’ordinamento dell’ente distaccante.

In particolare, pertanto, fermo restando il cd. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza o di titolarità), si modifica il cd. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativofunzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il comando del dipendente pubblico si differenzia dal distacco del dipendente privato per la natura provvedimentale dell’atto che dispone il comando, adottato dal soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non dal suo originario datore di lavoro, per cui, diversamente dal distacco, il comando non realizza un interesse del datore di lavoro, ma dell’amministrazione che lo dispone, e non costituisce un atto organizzativo riconducibile al datore di lavoro.

Il comando di un impiegato statale disposto per esigenze di servizio ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (nel testo modificato dall’art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077), è sufficientemente motivato per relationem con riferimento allo scambio di lettere fra le amministrazioni interessate e, essendo disposto nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, non è sindacabile neppure per quanto attiene alla scelta dell’impiegato da comandare (Corte dei Conti, sez. contr., 20 dicembre 1982, n. 1299).

In particolare la mancata proroga del comando di un pubblico dipendente non necessita di motivazione in quanto la norma di cui all’articolo 56 del d.P.R. n. 3 del 1957, che prevede l’attivazione dell’istituto per un tempo determinato ed in via eccezionale, comporta che l’effettiva ricorribilità di tali requisiti deve essere oggetto di motivazione in sede di attivazione del comando – o della sua proroga – ma non al momento della sua cessazione, in quanto il venir meno di tali presupposti rende fisiologicamente superato il disposto comando e del tutto pretestuosa ed inutile una motivazione che sarebbe puramente ricognitiva di una realtà fattuale esplicantesi "in re ipsa" (T.A.R. Lazio, sez. I, 10 dicembre 1997, n. 2042).

Nel rapporto di pubblico impiego non è necessaria la predeterminazione della durata del comando o distacco, ancorché requisito proprio di tale istituto sia la temporaneità, potendo l’applicazione del dipendente presso altro imprenditore durare finché duri il corrispondente interesse del datore di lavoro distaccante; pertanto, ai fini della configurabilità di una situazione di comando o distacco, è determinante l’indagine sull’esistenza originaria e sulla permanenza di detto interesse (la cui mancanza o il cui venir meno determina l’instaurazione di un rapporto diretto fra il lavoratore distaccato ed il terzo che ne utilizza le prestazioni), senza che sia rilevante, di per se stessa, la durata, più o meno lunga, dell’applicazione del dipendente presso il terzo) (Cass. civ., 9 dicembre 1985, n. 6194 e Cassazione civile, sez. lav., 13 maggio 1981, n. 3150).

Tanto premesso in generale sugli istituti di cui trattasi, occorre ripercorrere in punto di fatto le tappe della vicenda ai fini dell’esatto inquadramento del servizio svolto dal controinteressato.

Al riguardo, dall’esame della documentazione in atti, è emerso che:

– con la nota di cui al prot. n. 3573 del 13.9.2007 l’Unione dei Comuni "Civitates Sabinae" ha chiesto il trasferimento in mobilità esterna definitiva o con l’istituto del comando/distacco del controinteressato;

– con la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 18.9.2007 è stata accolta la detta richiesta, concedendosi il relativo nulla osta;

– con la deliberazione n. 2/2008 del 3.1.2008 è stato concesso al controinteressato il nulla osta per il trasferimento definitivo in mobilità esterna presso il Comune di Jesi con conseguente cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Agosta;

– con la nota del 24.3.2008 il controinteressato ha notificato al Comune di Agosta nonché al Comune di Jesi la rinuncia al richiesto trasferimento per motivi familiari ed ha richiesto, in vista della scadenza alla data del 30.4.2008, la proroga del comando presso l’unione dei Comuni "Civitates Sabinae";

– con la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 27.3.2008 è stato preso atto di quanto rappresentato ed è stata disposta la proroga del comando;

– con la nota di cui al prot. n. 4226 del 5.11.2008 è pervenuta al comune la richiesta da parte della Procura della Repubblica di Tivoli dell’applicazione del controinteressato ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, delle disp att c.p.p.

– con la deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 20.11.2008 è stata disposta la richiesta applicazione presso la Procura a decorrere dall’1.12.2008.

Tanto premesso, per quanto attiene al servizio svolto dal ricorrente presso l’Unione dei Comuni a fare data dal 2007, la richiamata deliberazione G.M. n. 92 del 18.9.2007 non ha il significato univoco che vorrebbe ad essa attribuire la difesa della ricorrente; ed infatti, da un lato, dalla semplice lettura del suo testo emerge come sia stata utilizzata una terminologia sicuramente equivoca nella parte in cui non si è ritenuto di dovere distinguere tra mobilità volontaria esterna definitiva e distacco e, dall’altro, manca uno specifico e puntuale riferimento all’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale di provenienza.

Né si ritiene che, in senso contrario, deponga la circostanza che, invece, nell’oggetto della detta deliberazione sia stata indicata esclusivamente la procedura di mobilità esterna, e ciò proprio avuto riguardo alla sua parte motiva nonché a quella dispositiva, nelle quali è riportata la equivoca formula di cui in precedenza.

Tuttavia, considerando il comportamento successivamente tenuto da parte del comune, è evidente come tale amministrazione abbia ritenuto di dovere consentire esclusivamente un comando temporaneo del controinteressato, avendo continuato, alla cessazione del detto incarico, a provvedere sullo stato giuridico dello stesso.

E la dedotta (ed inevitabile) materiale assenza presso il comune del controinteressato, il quale a decorrere dal 2007 ha prestato servizio presso altra amministrazione pubblica, non consente di ritenere, per ciò solo, che si sia verificata una carenza nella pianta organica del comune.

Né può sostenersi che, comunque, il comando in questione sia illegittimo in quanto disposto in violazione dell’articolo 56, comma 2, del T.U. n. 3 del 1957 per la mancata indicazione delle specifiche ragioni eccezionali che hanno determinato il comando.

La norma richiamata, rubricata "Comando presso altra amministrazione.", dispone che "L’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza….".

Nel caso di specie, effettivamente, l’amministrazione, nel concedere il nulla osta al richiesto comando, non ha posto in rilievo quali fossero le esigenze di servizio sulle basi delle quali lo stesso dovesse essere disposto.

Tuttavia, come in precedenza ricordato, il comando di un impiegato statale disposto per esigenze di servizio ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (nel testo modificato dall’art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077), è sufficientemente motivato per relationem con riferimento allo scambio di lettere fra le amministrazioni interessate e, peraltro, in base ai principi generali dell’istituto, la scelta di avvalersi o meno di personale in posizione di comando costituisce un’espressione tipicamente discrezionale dell’autonomia organizzativofunzionale della pubblica amministrazione; va comunque aggiunto che, nella specie, dalla eventuale illegittimità del comando già disposto nel 2007 e da tempo cessato, non deriverebbe alcun vantaggio per la ricorrente.

Quanto, poi, alla mancata individuazione di un termine finale è sufficiente rilevare che nel rapporto di pubblico impiego, non è necessaria la predeterminazione della durata del comando o distacco, ancorché requisito proprio di tale istituto sia la temporaneità, potendo l’applicazione del dipendente presso altra amministrazione durare finché duri il corrispondente interesse dell’amministrazione datrice di lavoro distaccante; pertanto, ai fini della configurabilità di una situazione di comando o distacco, è determinante l’esistenza dell’anzidetto concreto e persistente interesse (la cui mancanza o il cui venir meno determina l’instaurazione di un rapporto diretto fra il lavoratore distaccato ed il terzo che ne utilizza le prestazioni), senza che sia rilevante, di per sé stessa, la durata, più o meno lunga, dell’applicazione del dipendente presso l’amministrazione terza (Cassazione civile, sez. lav., 5 novembre 1983, n. 6544).

Soltanto nel 2008 la terminologia adottata nelle richiamate deliberazioni comunali diventa chiara con l’univoco riferimento alla mobilità esterna volontaria con valenza definitiva.

Tuttavia, al riguardo, giova rilevare come, sulla base di quanto in precedenza rilevato, non possa fondatamente sostenersi che il relativo procedimento si sia perfezionato; ed infatti, nonostante vi sia stato lo scambio tra le due amministrazioni comunali coinvolte delle relative manifestazioni di volontà finalizzate alla conclusione dell’accordo avente ad oggetto il trasferimento definitivo del controinteressato, tuttavia, non appare comprovato in atti che l’amministrazione di destinazione, al momento della comunicazione da parte dell’interessato della propria intenzione di rinunciarvi, avesse formalmente provveduto all’inquadramento dello stesso nella propria pianta organica, con attribuzione della relativa qualifica professionale.

Ne consegue che, non essendosi perfezionato l’iter, l’interessato poteva legittimamente rinunciare al richiesto trasferimento.

In sostanza, non si è concretizzato il definitivo trasferimento del controinteressato con la conseguente cessazione del proprio rapporto di lavoro con il Comune di Agosta.

Per quanto attiene, infine, ai provvedimenti di cui da ultimo, l’articolo 5 disp.att.c.p.p., rubricato " Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria.", dispone, per quanto di interesse, che"… 2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi….".

E’ evidente che trattandosi esclusivamente di una applicazione, come peraltro testualmente indicato nella relativa deliberazione, lo stato giuridico del controinteressato, e la sua carriera, continuano ad essere disciplinati dal comune di Agosta, con la conseguenza che il medesimo comune provvederà alla corresponsione del relativo trattamento economico.

Può quindi escludersi che si sia verificato quel trasferimento definitivo del controinteressato assunto a presupposto della richiesta di scorrimento della graduatoria da parte della ricorrente.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.

Attesa la complessità delle questioni appare, tuttavia, opportuno disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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