T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-04-2011, n. 3175 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, associazione per la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti iscritta nel registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo, nonché nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del diniego opposto dalla società A. S.p.A. in relazione alla istanza di accesso a documenti amministrativi di cui alla nota del 19 settembre 2010, ricevuta da quest’ultima società il 27 settembre 2010.

A sostegno del gravame ha dedotto che, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini, con istanza del 19 settembre 2010 ha formalizzato richiesta di accesso al regolamento che disciplina le modalità di pulizia e decoro urbano della via Luigi Manfredini e al registro, o altro documento analogo, ove sono analiticamente trascritte le operazioni di spazzamento e/o pulizia effettuate dal 18 agosto al 18 settembre 2010, nella medesima via.

Con nota n. 06298/U, del 19 ottobre 2010, l’A. S.p.A. ha comunicato alla ricorrente che "la domanda in esame risulta carente di adeguata motivazione" e che "le segnalazioni circa la pulizia ed il decoro delle aree urbane dovrebbero essere rivolte direttamente dai cittadini interessati all’A. S.p.A.". Di qui la conclusione che "la domanda di accesso non può essere accolta perché preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’A. S.p.A.. Appare evidente che si tenti, infatti, attraverso l’ostensione degli atti di esercitare un potere esplorativo e di vigilanza sull’operato della Scrivente".

2. Avverso l’impugnato diniego di accesso, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze: 1) Illegittimità del diniego; violazione degli art. 22 e 24 L. 241/90; 2) Violazione degli art. 26 e 27 L. 383/2000. Ha quindi chiesto ordinarsi all’A. S.p.A. di permettere l’ostensione dei documenti di cui alla istanza del 19 settembre 2010.

3. Si è costituita in giudizio l’A. S.p.A., instando per il rigetto del gravame.

4. All’udienza del 16 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Con l’atto di gravame, l’associazione ricorrente, in qualità di ente esponenziale di interessi diffusi iscritta nel registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 2005) e di associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000, ha impugnato il diniego opposto dalla società resistente a fronte dell’istanza di accesso a documenti amministrativi di cui alla nota del 19 settembre 2010. Con detta nota, l’associazione, richiamando genericamente talune segnalazioni di cittadini residenti, ha chiesto l’ostensione del "regolamento che disciplina le modalità di pulizia e decoro urbano della via Luigi Manfredini", nonché del "documento ove sono registrate le operazioni di spazzamento e/o pulizia effettuate negli ultimi trenta giorni (dal 18 agosto al 18 settembre)".

Con l’impugnata nota di diniego, l’A. S.p.A. ha censurato l’istanza della ricorrente, sia perché carente di motivazione in ordine all’interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti richiesti in ostensione, sia perché sostanzialmente diretta ad attuare un controllo generalizzato sull’operato di essa resistente.

In corso di giudizio, e segnatamente all’odierna camera di consiglio, l’associazione ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha limitato la richiesta di accesso al c.d. ruolino di marcia, descritto come il documento ove sono registrate le operazioni di pulizia della via Luigi Manfredini compiute dalla società resistente dal 18 agosto al 18 settembre 2010.

2. Tanto rilevato in fatto, il ricorso si palesa inammissibile nei termini di seguito precisati.

3. Per giurisprudenza consolidata (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4297), anche di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, sez. I, 5 agosto 2010, n. 30112), la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi è volta a tutelare l’interesse alla conoscenza di determinati atti e non ad un controllo generico e generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni, finalizzato ad una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa. E ciò in quanto, a fronte del diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell’amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze strumentali o dilatorie tali da produrre un appesantimento dell’azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale di cui all’art. 97 della Costituzione. Di qui il corollario che l’istanza di accesso deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto in ostensione alla propria posizione soggettiva ritenuta meritevole di tutela, nonché indicare i presupposti di fatto e rendere percettibile l’interesse specifico, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al medesimo documento (cfr. ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 9 dicembre 2010, n. 1528; T.A.R. Calabria, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2686).

Tale principio non trova deroghe in caso di istanze di accesso degli enti esponenziali, portatori di interessi diffusi o collettivi, ai quali non è stata attribuita un’azione popolare con la funzione di espletare un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti gestori di servizi pubblici. Gli enti esponenziali, pur legittimati ad agire per la tutela degli interessi diffusi o collettivi, non hanno la titolarità di un diritto alla conoscenza della documentazione amministrativa inerente qualsiasi attività di rilievo pubblicistico che sia suscettibile di ripercussioni significative sulla vita dei cittadini, ma unicamente a quell’attività che sia in grado di investire direttamente gli interessi della categoria rappresentata dall’ente. Ne discende che anche l’ente esponenziale, alla stregua di qualsiasi interessato ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, ha l’onere di motivare e documentare nella propria istanza di accesso l’interesse alla conoscenza degli atti richiesti in ostensione, con particolare riguardo al collegamento tra la posizione sostanziale dell’ente e il contenuto degli atti a cui si intende accedere (cfr. T.A.R. Puglia, sez. II, 17 aprile 2009, n. 896).

4. Nel caso di specie, l’associazione ricorrente, invocando il proprio status di ente esponenziale degli interessi dei consumatori e utenti, ha motivato l’istanza di accesso al documento, non meglio identificato, recante la registrazione delle operazioni di pulizia della via Luigi Manfredini nel periodo 19 agosto – 19 settembre 2010 con riferimento all’interesse dei cittadini residenti nella medesima strada ad ottenere l’erogazione del servizio pubblico di pulizia da parte della società resistente secondo gli standard previsti dalla disciplina normativa e convenzionale vigente.

Rileva il Collegio che un’istanza di accesso così motivata si pone in aperta violazione del precetto legislativo secondo cui l’accesso non può essere preordinato ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990). Essa, inoltre, non soddisfa l’onere posto a carico dell’interessato all’ostensione di dimostrare il necessario collegamento tra il documento richiesto e l’interesse sostanziale azionato.

Sebbene l’associazione ricorrente abbia precisato nella memoria difensiva depositata l’11 febbraio 2011 che l’accesso al c.d. ruolino di marcia le avrebbe permesso di accertare la corretta esecuzione del servizio di pulizia della via Luigi Manfredini nel periodo di riferimento, e ciò al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per esperire un’azione collettiva ai sensi del d. lgs. n. 198 del 2009 o del Codice del consumo, ciò che qui deve essere evidenziato è l’assoluta carenza di motivazione della istanza del 19 settembre 2010, la quale si limita a richiamare genericamente, senza alcuna documentazione aggiuntiva, talune segnalazioni di cittadini residenti nella via Manfredini. Dette segnalazioni non sono state analiticamente descritte, né tanto meno prodotte, in corso di giudizio, a conforto della fondatezza della linea difensiva dell’A. S.p.A., secondo cui l’interesse effettivamente perseguito dalla associazione ricorrente è quello di attuare un controllo generalizzato sull’attività di erogazione del servizio pubblico espletato da essa resistente.

Ed invero, giova ribadirlo, lo status di ente esponenziale, certamente imputabile alla ricorrente, non comporta l’esonero dall’onere di motivare e provare tutti i requisiti per l’esercizio del diritto di accesso, nei termini stabiliti dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990. Né tale onere può ritenersi assolto per il tramite di un generico richiamo a segnalazioni di consumatori e utenti, altrimenti sarebbe sin troppo facile per le detti enti esponenziali eludere i limiti legislativi fissati per l’esercizio del diritto di accesso, trasfigurandolo in un diritto al controllo generalizzato dell’attività amministrativa, in palese spregio dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

A ciò deve essere aggiunto un altro profilo di inammissibilità del proposto gravame.

La giurisprudenza amministrativa, pur non imponendo all’interessato all’accesso l’onere di indicazione degli esatti estremi dell’atto cui si chiede di accedere (tramite il numero di protocollo o la data di emissione), ha chiarito che l’istanza deve comunque permettere all’amministrazione di individuare con esattezza l’atto, il quale, ovviamente, deve essere esistente al momento dell’istanza, essendo precluso all’interessato di strumentalizzare l’accesso per indurre l’amministrazione a formare atti inesistenti, e ciò anche quando l’atto di cui si richiede l’ostensione sia obbligatorio per legge (cfr. C.d.S., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8359; T.A.R. Campania, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 715).

Nel caso di specie, nonostante le parti abbiano ampiamente dedotto sul punto nei rispettivi scritti difensivi, non è stata acquisita la prova che il documento denominato dalla associazione ricorrente "ruolino di marcia" sia stato mai formato dall’A. S.p.A., e, pertanto, che esso sia effettivamente detenuto da quest’ultima. Né, peraltro, la ricorrente ha assolto l’onere di documentare che la resistente avesse, sulla base della disciplina normativa o convenzionale, l’obbligo di formarlo.

5. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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