Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 13-04-2011, n. 15026

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1^) C.L. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 29 novembre 2010 del Tribunale di Torino, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì per vari delitti di furto, tentati e consumati, commessi in (OMISSIS).

Il Tribunale ha rilevato che l’autovettura alla cui guida si trovava C. era stata rubata e la chiave di apertura era stata rinvenuta all’interno di un borsello che era stato perso, sul luogo del commesso reato, da uno degli autori del furto commesso in (OMISSIS).

Sulla stessa autovettura condotta da C. erano stati inoltre rinvenuti tre telefoni cellulari oggetto di furto (cui non si riferisce il presente procedimento) e una sim card che risultava aver contattato l’utenza di C. in due occasioni.

Aggiunge l’ordinanza impugnata che gli autori dei furti commessi in (OMISSIS) avevano usato, per allontanarsi, il telepass sottratto a tale L. di cui venivano ritrovati, all’interno del borsello già indicato, anche alcuni buoni pasto a lui intestati.

2^) Contro l’ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso C.L. il quale ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria.

In realtà la gravità indiziaria sarebbe stata desunta, dal Tribunale, da fatti estranei ai reati, privi del carattere della certezza e sulla base della sola circostanza che il ricorrente era stato fermato a bordo di un’auto rubata in mancanza, peraltro, di qualsiasi altro elemento idoneo a supportare l’ipotesi di accusa e senza tener conto del fatto che, al momento del fermo, erano presenti sull’autovettura almeno altre tre persone che si erano date alla fuga.

Inoltre l’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto alcun conto di circostanze che escludevano invece la presenza del ricorrente sui luoghi dei furti (possesso di un cellulare che non risulta tracciato nella zona interessata; contatti privi di alcun rilievo con altre persone che si assume essere coinvolte nei furti) essendo anche irrilevante la circostanza che sul luogo di uno dei furti fosse stata rinvenuta la chiave dell’autovettura.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce il medesimo vizio con riferimento alla affermata esistenza delle esigenze cautelari apoditticamente ritenuta senza tener conto della circostanza che C. ha un’attività lavorativa stabile e un radicamento familiare e col territorio italiano; circostanze che contrastano col formulato giudizio sul pericolo di reiterazione.

3^) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Come risulta dalla sintesi del primo motivo di ricorso in precedenza riportato le censure proposte mirano, in realtà, ad una ricostruzione dei fatti e, soprattutto, ad una loro valutazione diversa rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito.

Il provvedimento impugnato ha infatti ricollegato alla persona del ricorrente C. i furti commessi nelle località indicate facendo riferimento ad una serie di elementi che vengono analiticamente indicati nel provvedimento.

Va premesso che il ricorrente è stato arrestato dopo che aveva forzato tre posti di blocco mentre tentava di sfuggire alla cattura trovandosi alla guida di un’autovettura Alfa Romeo risultata rubata e la cui chiave era stata ritrovata anche nel borsello perduto in (OMISSIS) nel corso di uno dei furti del (OMISSIS).

All’interno della medesima autovettura sono stati trovati tre telefoni cellulari sottratti nel corso di uno dei furti commessi il 17 settembre 2010; questi furti non riguardano il presente procedimento ma ricollegano il ricorrente ai furti di (OMISSIS) perchè il telepass rubato in quest’ultima località è stato poi utilizzato per l’uso dell’autovettura di cui si sono serviti gli autori dei furti del 17 settembre 2010 in provincia di Pisa.

Si aggiunga che sull’autovettura condotta da C. sono stati rinvenuti oggetti atti allo scasso tra i quali, in particolare, alcuni idonei a praticare un forellino agli infissi, modalità con cui sono stati compiuti i furti.

Come è agevole constatare si tratta di argomentazioni idonee a fondare la valutazione sulla gravità indiziaria ed esenti da alcuna illogicità che si sottraggono conseguentemente al vaglio di legittimità. 4^) Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso che si riferisce all’esistenza delle esigenze cautelari.

Incensurabile nel giudizio di legittimità è infatti la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene l’esistenza del pericolo di reiterazione fondata sia sulla reiterazione dei reati sia sul precedente relativo ad analoghi reati di furto in abitazione da cui il ricorrente risulta gravato.

E parimenti incensurabile è il giudizio di adeguatezza della sola più grave misura coercitiva che conferma la pericolosità sociale del ricorrente dedotta dalla plurima reiterazione dei fatti criminosi.

5^) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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