Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 13-04-2011, n. 15025 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1^) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila ha proposto due distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso due ordinanze, anch’esse di identico contenuto, emesse il 20 dicembre 2010 dal Tribunale de L’Aquila, sezione per il riesame, che hanno annullato l’ordinanza 11 novembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, aveva applicato:

– a S.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari;

– a S.F., D.R.S., C.L., C. E. e V.E. la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale ha ritenuto che le imputazioni formulate nei confronti degli indagati avessero carattere di genericità che rendeva impossibile una compiuta difesa; ha ritenuto inoltre che i riscontri delle dichiarazioni del coindagato A.G. valevano soltanto a confermare che il dichiarante era a conoscenza "di come si svolgesse il traffico nell’ambiente oggetto delle sue narrazioni, ma non anche a confermare i singoli episodi". 2^) A fondamento dei ricorsi si deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta genericità delle imputazioni sottolineando come, nel caso in esame, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare si fosse uniformata al precetto contenuto nell’art. 292, comma 2, lett. b) del codice di rito che prevede che l’ordinanza contenga "la descrizione sommaria del fatto".

Si rileva inoltre nel ricorso che, nei reati "seriali", non è possibile individuare con precisione le ore e i giorni in cui i singoli reati sono stati commessi ma ciò non può far ritenere indeterminata la contestazione che comunque consente all’indagato di difendersi.

Quanto all’esistenza dei riscontri delle dichiarazioni del dichiarante il ricorrente precisa che la conferma di tali dichiarazioni è stata tratta da numerosi sequestri di sostanza stupefacente nei luoghi da lui indicati, in dichiarazioni testimoniali di conferma e nel sequestro di documentazione nella quale erano indicate le notizie relative alle cessioni.

3^) Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili prospettati dal ricorrente.

Sotto il primo profilo – genericità dell’imputazione – è da osservare che i capi d’imputazione contestati ai ricorrenti indicano le sostanze cedute, le quantità, la periodicità delle cessioni, i nomi degli acquirenti e l’epoca prossima nella quale le cessioni sono avvenute. In alcuni casi vengono anche indicati i ruoli svolti dagli indagati ("palo", custode, "convogliamento" dei clienti ecc.) o anche le modalità di confezionamento (per es. in "ovetti").

Sono generici questi capi d’imputazione solo perchè non indicano le date precise nelle quali le cessioni sono avvenute? E’ una tesi singolare che consentirebbe di processare solo coloro che sono colti in flagranza di cessione.

In realtà ci troviamo in presenza di capi d’imputazione che forniscono il massimo di precisione possibile ed esigibile; capi d’imputazione che appaiono con particolare cura anche nel distinguere le varie condotte accertate.

Il che non sempre avviene come l’esperienza giudiziaria dimostra.

Deve d’altro canto considerarsi che la formulazione dell’imputazione nell’ordinanza di custodia cautelare risente della natura ancora in fieri dell’imputazione come è dimostrato dalla circostanza che è richiesta, in base alla norma già ricordata, la "descrizione sommaria del fatto" mentre per il decreto che dispone il giudizio si richiede (art. 429, comma 1, lett. c) "l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto"; requisito, quest’ultimo, peraltro già presente nell’imputazione cautelare nel caso in esame.

4^) Palese è inoltre la mancanza di motivazione sull’esistenza dei riscontri esterni alle dichiarazioni del coindagato A..

Basti rilevare come l’ordinanza applicativa della custodia cautelare indichi analiticamente (da p. 16 a p. 20) una serie di numerosi riscontri che l’ordinanza impugnata neppure mostra di aver preso in considerazione peraltro contraddicendosi perchè non nega che le dichiarazioni abbiano portato a vari sequestri di sostanze stupefacenti limitandosi ad evidenziare come questi riscontri non siano sufficienti a confermare i singoli episodi di spaccio.

Con questa affermazione il Tribunale è incorso anche nel vizio di violazione di legge perchè, per ragioni del tutto ovvie, non può essere richiesto che il riscontro valga da solo a dimostrare l’esistenza del fatto ignoto da dimostrare perchè diversamente si prescinderebbe dal valore probatorio delle dichiarazioni il cui contenuto va riscontrato ma non è richiesto che venga autonomamente dimostrato.

5^) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l’annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate con la precisazione che si tratta di due ordinanze separate che recano però il medesimo numero (528/2010).
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione personale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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